Repubblica Italiana
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Gruppo XIV                      /56.99.11

OGGETTO: Caccia - Abilitazione all'esercizio venatorio - Revoca.

   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                                         AGRICOLTURA E FORESTE
   
                                                         Direzione interventi strutturali
                                                         P A L E R M O

   1.          L'art.22, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n.157, dispone che l'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, "anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca".
               In relazione a tale disposizione, codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, nel far proprio un quesito sollevato dalla Ripartizione faunistico-venatoria di C..., pone sostanzialmente all'Ufficio il quesito se i casi di revoca della licenza di porto di fucile di cui alla norma sopra riportata corrispondano o meno alle ipotesi di revoca disciplinate dal successivo art.32 della medesima legge n.157/1992 che regolamenta le pene accessorie alle sanzioni penali comminate per la violazione della legge n.157/92 e delle leggi regionali.
   
   2.          Va anzitutto precisato che l'art.22, comma 7, della legge n. 157/1992 è stato introdotto nell'ordinamento della Regione siciliana con l'art.28, comma 5, della legge regionale 1 settembre 1997, n.33, il cui testo ripete con identica formula, quello della riportata disposizione statale.
               Conseguentemente oggetto dell'interpretazione necessaria ai fini della soluzione del quesito prospettato non può che essere la citata norma regionale posto che la stessa ha efficacia e trova applicazione nel medesimo ambito.
               Ciò premesso, va ora osservato che, alla luce di una interpretazione letterale della norma in esame, il termine generico di "revoca", utilizzato dal legislatore senza ulteriori specificazioni, sembra assumere valenza omnicomprensiva: la riferita disposizione pertanto, deve interpretarsi nel senso che gli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio devono essere sostenuti nuovamente per ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile qualora questa sia stata revocata per una qualsiasi delle ipotesi contemplate dalla legislazione in materia, ciò che implicitamente esclude il richiamo ai limitati casi di revoca disciplinati dall'art.32 della citata legge n.157/1992.
               L'interpretazione qui accolta risulta peraltro avvalorata dalla considerazione che, qualora l'intentio legis fosse stata diversa, ciò avrebbe potuto e dovuto essere direttamente esplicitato mediante l'utilizzo di una formulazione meno ampia richiamando specificamente l'art.32 della legge 157/1992, così come del resto espressamente disposto dal legislatore regionale nel successivo comma 7 dello stesso art.28 della l.r. n.33/1977, laddove si prevede che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o "la revoca della licenza ai sensi dell'art. 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157".
               Ed invero il richiamo esplicito all'art.32 della legge n.157/92 e quindi alle sole ipotesi di revoca della licenza dallo stesso previste, trova qui fondamento, ad avviso dello scrivente, nella esigenza di individuare - attraverso l'ulteriore rinvio operato dal medesimo art.32 ai casi previsti dall'art.30, comma 1, lett. c), e), d) e i) della legge n.157/92 che disciplina le sanzioni penali - le ipotesi di reato la cui commissione limita, per il cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni, la possibilità di accompagnare il cacciatore cui sia stata rilasciata la prima licenza.
               Tale ratio viceversa non sembra sussistere in relazione al disposto dell'art.28, comma 5, della l.r. n.33/1997, laddove piuttosto lo scopo della norma è quello di collegare la necessità dell'abilitazione all'esercizio venatorio anche al rinnovo della licenza che sia stata revocata, al fine di assicurare la effettiva conoscenza, da parte dell'interessato, delle materie oggetto dell'esame di abilitazione.
               Considerato poi che tra tali materie, elencate nel comma 3 del più volte citato art.28, figura anche quella concernente le armi e munizioni da caccia e la relativa legislazione, sembra coerente ritenere che l'abilitazione in questione sia necessaria anche nelle ipotesi (come, appunto, la fattispecie sottoposta a codesto Assessorato dalla Ripartizione faunistico- venatoria di C...) in cui la revoca della licenza non rientri tra i casi di cui all'art.32 della legge n.157/92, bensì sia derivata dalla violazione delle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la cui conoscenza appare da ricomprendere tra le nozioni della sopra indicata materia.
               Pertanto, alla stregua delle superiori considerazioni, può concludersi che, ai sensi dell'art.28, comma 5, della l.r. n.33/1997, qualsiasi ipotesi di revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia richiede, ai fini del rinnovo della licenza stessa, un nuovo conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
   
   
       
   3.          Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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