Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo II                      /58.99.11

OGGETTO: Applicabilità art.24 della l.r. n.11/88.

   
   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     del bilancio e delle finanze
   
                           e, p.c.     Direzione regionale del
                                                     personale e dei
                                                     servizi generali
   
                                                     S E D E

   
   
   1.          Con la suindicata nota codesto Assessorato ha chiesto allo scrivente se l'art. 24 della l.r. 16 giugno 1988 n.11 possa essere applicato più di una volta nel corso della carriera per ogni nuovo inquadramento in qualifica superiore.
               Il dubbio è sorto a seguito della circolare di questa Presidenza - Direzione regionale del personale e dei servizi generali diramata, con nota prot.423236 del 14/6/91, al fine dell'adeguamento all'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi sulla questione.
               Codesto Assessorato ritiene infatti che, operando come richiesto dalla predetta circolare e, cioè, restituendo la somme recuperate per riduzione degli emolumenti stipendiali relativi al periodo intercorrente tra la data di decorrenza giuridica e di decorrenza economica del passaggio di qualifica, si perverrebbe ad una doppia attribuzione del beneficio.
               La Direzione del personale, interpellata dall'Assessorato ha risposto trasmettendo alcune delle sentenze i cui principi sono stati trasfusi nella circolare predetta.
   
   2.          Il beneficio di cui all'art.24 della l.r. 11 del 1988 consiste nella valutazione dell'anzianità economica ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva richiesta per l'inquadramento nella fascia immediatamente superiore.
               La stessa norma va interpretata nel senso che nell'ipotesi di passaggio a qualifica superiore il beneficio va applicato nella nuova qualifica, ma va revocato quello attribuito nella qualifica precedente (in termini C.G.A. SS.RR. n.227/96 del 19/11/1996 su ricorso di Francese Massimo).
               L'errore in cui è incorsa l'Amministrazione e al quale si sta ponendo riparo con la circolare precitata riguarda invece la decorrenza dell'eliminazione del beneficio precedentemente attribuito. Infatti, a fronte di un nuovo trattamento economico, che pur rideterminato tenendo conto della decorrenza giuridica dell'inquadramento nella qualifica superiore, viene attribuito dalla successiva data di effettivo inizio dello svolgimento della mansioni inerenti alla qualifica superiore, si era preteso di eliminare sin dalla data in cui era stato attribuito, il beneficio ex art.24 relativo alla qualifica di provenienza.
               Così facendo si erano ridotti gli emolumenti stipendiali percepiti dal dipendente nel periodo compreso fra le date delle due diverse decorrenze senza considerare che tali differenze, lungi dal costituire un indebito, erano state legittimamente percepite secondo la posizione giuridica ed economica a quel momento rivestita.
             Evidenziato quanto sopra, ne consegue che, attenendosi alla circolare di questa Presidenza, non si giunge ad attribuire per due volte lo stesso beneficio, ma si fa solo in modo che la revoca di quello goduto nella qualifica precedente operi correttamente ex nunc, cioè a partire dalla data di decorrenza economica del nuovo inquadramento.
               Lo scrivente si riserva di tornare sulle considerazioni espresse nel presente parere ove la Direzione regionale che legge per conoscenza sottoponga ulteriori elementi di valutazione.
   
   * * *


               Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane