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OGGETTO: Individuazione dei beneficiari dei contributi per le associazioni ed organizzazioni operanti in favore degli emigrati ex art. 9 L.R. 55/1980 e successive modifiche e integrazioni.

   
   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,
                                        DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
                                        FORMAZIONE PROFESSIONALE E
                                        DELL'EMIGRAZIONE
                                                    P A L E R M O
   
   
               1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla interpretazione del primo comma dell'art. 9 della L.R. 55/1980 così come integrato dall'art. 11 della L.R. 38/1984.
               In particolare si chiede se ai patronati possa legittimamente richiedersi, come requisito per essere ammessi ai contributi ivi previsti, la dimostrazione dell'effettiva presenza nel territorio con lo svolgimento di attività in favore degli emigrati sin dal 1972.
               Sul quesito prospettato, in ordine al quale codesta Amministrazione non manifesta il proprio avviso, si osserva quanto segue.
   
               2. L'articolo 9 della L.R. 4 giugno 1980, n. 55, così come integrato dall'art. 11 della L.R. 6 giugno 1984, n. 38, prevede che l'Assessore regionale per il lavoro "è autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti nella Regione in favore degli emigrati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della L.R. 3 giugno 1975, n. 25, aderenti ad associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale presenti all'estero e riconosciute dal Ministero degli affari esteri, nonchè agli enti e patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione".
               Con la norma sopra riportata il legislatore regionale, nel prevedere l'erogazione di benefici in favore di enti e organismi operanti nella Regione in favore degli emigrati, sembra abbia voluto distinguere due diverse categorie di beneficiari dei relativi contributi: da un lato, associazioni ed organizzazioni che avessero già una esperienza nel settore di almeno tre anni di attività, "operanti nella Regione" e aderenti ad "associazioni ed organizzazioni di carattere nazionale presenti all'estero e riconosciute dal Ministero degli affari esteri" e, dall'altro, gli "enti e patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione".
               Non riscontrandosi alcun elemento utile all'interpretazione della disposizione in parola nè nelle relazioni alle LL.RR. 55/80 e 38/84, nè nei lavori preparatori e nei relativi resoconti parlamentari dell'A.R.S., all'interprete non resta che attenersi alla lettera della legge, dalla quale sembra comunque potersi evincere con sufficiente chiarezza la voluntas legis.
               Sembra, infatti, allo scrivente che il legislatore regionale abbia indicato separatamente le due categorie di beneficiari dei contributi in ragione della loro diversa soggettività e natura giuridica: meno rilevante la prima, comprendente organismi di tipo prevalentemente associativo e privi di personalità giuridica, più rilevante la seconda, riguardante enti legalmente riconosciuti.
               Per tale ragione sembra che la norma differenzi le due situazioni, richiedendo una particolare legittimazione alle associazioni ed organizzazioni facenti capo alla prima delle due categorie, che devono infatti essere operanti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della legge e devono altresì essere aderenti ad associazioni o organizzazioni a carattere nazionale, presenti all'estero e riconosciute dal Ministero degli affari esteri, quasi a voler considerare la continuità dell'impegno nel tempo a garanzia della serietà dei soggetti che beneficiano delle provvidenze della legge.
               Un diverso trattamento sembra, invece, che il legislatore abbia inteso riservare ai soggetti facenti capo alla seconda categoria di beneficiari (enti e patronati che istituzionalmente si occupano di emigrazione) e ciò in ragione della loro diversa natura giuridica, in quanto trattasi di enti che non solo sono legalmente riconosciuti, ma che si occupano istituzionalmente di emigrazione.
               A questi ultimi, dunque, in mancanza di un'espressa disposizione in tal senso e in relazione alla loro natura giuridico-istituzionale non sembra debba richiedersi la dimostrazione dello svolgimento dell'attività in favore degli emigrati fin dal 1972.
               Per quanto poi attiene, in generale, all'ambito regionale nel quale necessariamente deve svolgersi ogni potestà legislativa della Regione e, più in particolare, per quanto attiene alla dimostrazione dell'effettiva presenza nel territorio dei soggetti in questione, può aversi riguardo a quanto disposto nel Regolamento di esecuzione della L.R. 55/80, approvato con D.P.Reg. 22 dicembre 1981, n. 193, che all'art. 5 si riferisce alle attività realizzate nell'ambito della L.R. 55/80 dalle sedi siciliane degli istituti di Patronato operanti all'estero.
               E da ciò può evincersi che viene richiesto come requisito agli enti e ai patronati di cui all'art. 9 che gli stessi abbiano in Sicilia una propria sede.
               Con particolare riguardo al limite territoriale si ricorda, infine, che una recente decisione della Corte Costituzionale, nell'ammettere che possano disporsi iniziative legislative regionali di sostegno sociale e culturale a favore degli emigrati, ha precisato che ciò è possibile solo ove si riscontri un effettivo interesse regionale all'adozione di tali iniziative (Sentenza n. 251 del 1993) ed in tal senso può essere anche superato il limite territoriale sotteso alle competenze regionali, come ad esempio nel caso in cui si prevedano provvidenze per organizzazioni aventi la loro sede soltanto all'estero, purchè le stesse operino in favore di emigrati siciliani.
               Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
               Si ricorda infine che, in conformità alla Circolare presidenziale 8.9.98 n. 16586/66.98.12, in mancanza di eventuale comunicazione in ordine alla riservatezza del presente parere entro 90 giorni, lo stesso sarà inserito nella banca dati "FONS".
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