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Gruppo XIV          61.99.11


OGGETTO: Impresa e società.- Impresa agrituristica.- Forma societaria.- Art. 3, l.r. 25/1994.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 683/Gr. XI del 17.2.99)
P A L E R M O

Con la nota emarginata, premesso che lo scrivente Ufficio, con note nn. 12778/55/11/97 del 25 giugno 1997 e 20040/224.11.96 dell'8 novembre 1996, aveva già affrontato la problematica connessa alla inclusione o meno delle società di capitali nella nozione di imprenditore agricolo a titolo principale, e, in particolare, alla ricomprensibilità o meno delle medesime società di capitali tra i soggetti individuati dall'art. 3 della l.r. 25/1994, e rilevato che la Commissione Europea - Direzione Generale VI - Agricoltura, con nota n. 13045 del 14 gennaio 1999, ha riproposto la questione, evidenziando come una interpretazione che escluda, per le suddette società, la possibilità di essere iscritte all'albo delle imprese esercenti l'attività di agriturismo, e, conseguentemente, di fruire dei connessi benefici finanziari, risulta "illegittima e discriminatoria, sia sotto il profilo del diritto nazionale che del diritto cominitario", si chiede di riesaminare la questione e di esprimersi al riguardo.

2.- Già nei citati pareri lo scrivente aveva con chiarezza evidenziato come l'esclusione delle predette società di capitali dalle categorie di soggetti ai quali è riservato l'esercizio delle attività agrituristiche, destinatari degli interventi previsti dalla l.r. 9 giugno 1994, n. 25, recante appunto "Norme sull'agriturismo", sembrava costituire una ingiustificata discriminazione posta in essere nei confronti di soggetti riconosciuti dalla normativa comunitaria come potenziali titolari del diritto all'esercizio delle attività in questione ed al conseguimento dei correlati benefici, e dava altresì adito a perplessità in ordine alla relativa legittimità costituzionale.
Ciò nondimeno, non potendosi disattendere i principi ed i canoni di ermeneutica che regolano e delimitano l'attività di interpretazione delle norme giuridiche, e non potendo l'interprete sostituirsi al legislatore neppure allo scopo di corrispondere con più puntualità e precisione alla proposta finalità della norma, lo scrivente Ufficio, a seguito di un'interpretazione sia letterale, sia logico-sistematica, non ha potuto esimersi dal rilevare che l'estrema chiarezza della formulazione della norma di riferimento (art. 3, l.r. 25/94) non consentiva l'inclusione delle società di capitali tra i destinatari della recata disciplina.
Premesso quanto sopra - e rilevato incidentalmente che, in ogni caso, ad essere in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale, non è l'interpretazione fornita, bensì la norma in ordine alla quale si è proceduto ad individuare portata e significato - si osserva che il criterio secondo cui occorre preferire un'interpretazione che renda la norma oggetto dell'esegesi costituzionalmente legittima e conforme al Trattato istitutivo della Comunità europea, può trovare applicazione soltanto qualora, in concreto, siano ammissibili più interpretazioni, delle quali una coerente con la normativa sovraordinata e l'altra in contrasto con la medesima, ma non quando si perviene soltanto ad un univoco risultato; a conferma di ciò basti pensare che, in caso contrario, non potrebbe ammettersi alcuna sentenza della Corte costituzionale che dichiari l'illegittimità costituzionale di qualsivoglia norma oggetto di giudizio, bensì soltanto sentenze interpretative o c.d. manipolative finalizzate a ricreare quel rapporto di conformità che, in ipotesi, venga dato per insussistente.

3.- Alla luce delle considerazioni svolte, e richiamando altresì le argomentazioni contenute nelle citate note dello scrivente, si rappresenta che non appaiono residuare margini per un'interpretazione difforme da quella già resa dall'Ufficio.
Peraltro, considerato che nella nota della Commissione europea testualmente si richiede alle autorità della Regione siciliana, ove non ritengano di poter risolvere la questione per via d'interpretazione, di individuare "quali misure intendono adottare per porre termine alla situazione denunciata", e rilevato che l'art. 1 del disegno di legge di iniziativa governativa n. 566/A.R.S. (approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 7 agosto 1997, ed in atto giacente in Assemblea, ove è stato depositato in data 13 agosto 1997), risolverebbe la questione, adeguando la contestata disposizione recata dall'art. 3 della l.r 25/1994 alla normativa comunitaria e civilistica di riferimento, si ritiene - ferma restando ovviamente la facoltà di codesta Amministrazione di disattendere l'avviso dell'Ufficio (organo consultivo interno i cui pareri non assumono valore vincolante), anche in ordine alla recata interpretazione - di rimettere alle valutazioni di competenza l'opportunità di attivarsi per l'accelerazione del procedimento legislativo finalizzato all'approvazione della modifica in discorso.



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