Repubblica Italiana
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Gruppo IV                      /64.99.11

OGGETTO: Legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche e integrazioni. Applicabilità in Sicilia.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     lavori pubblici
                                                     Ufficio di Gabinetto
                                                     P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde vien chiesto di fare conoscere quali articoli della legge in oggetto indicata trovino immediata applicazione nella Regione siciliana.
   
   2.          La legge 109 del 1994 e succ. modif. e integr. ruota attorno a tre principi generali che si connettono all'art.97 della Costituzione:
   a) qualità dell'azione amministrativa in materia di lavori pubblici;
   b) uniformità della stessa a criteri di efficienza e di efficacia secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza;
   c) rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
               Che non si tratti di una mera enunciazione di principi si può agevolmente desumere dall'istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che ha appunto il fine di garantire l'osservanza degli obiettivi suenunciati e soprattutto dalla creazione del Servizio ispettivo e dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
                 Non v'è dubbio che la legge in questione è una legge organica, cioè di ampia e sistematica disciplina di un settore economico rilevante quale quello dei lavori pubblici, anche in considerazione della particolare forza che il legislatore statale ha attribuito alla legge nel suo complesso in base all'ultimo comma dell'art.1, secondo il quale la legge non può essere derogata tacitamente ma solo in modo espresso con specifico riferimento a singole disposizioni.
               Detta legge e l'emanando regolamento cui è demandata la disciplina della materia dei lavori pubblici con riferimento alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo, alle procedure di affidamento degli appalti e a tutte le altre attività elencate nell'art.3 della legge, costituisce, per definizione di quest'ultima: "l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici".
               La legge 109 innova profondamente il quadro legislativo sui lavori pubblici. "La complessiva e profonda innovazione normativa", osserva la Corte Costituzionale nella sentenza n.482 del 1995, "tocca un settore che assume importanza nazionale e richiede l'attuazione di principi unitari su tutto il territorio del Paese. Tali principi comportano, tra l'altro, l'omogeneità e la trasparenza delle procedure, l'uniforme qualificazione dei soggetti, la libera concorrenza degli operatori in un mercato senza restrizioni regionali. Ricorrono dunque gli elementi richiesti dalla Corte perchè una disciplina legislativa veda riconosciuti i caratteri sostanziali delle norme fondamentali di riforma economico-sociale". Tuttavia, prosegue la Corte nella succitata sentenza, "la valutazione, riferita alla legge nel suo complesso, non consente di attribuire all'autoqualificazione enunciata dal legislatore, a tutte le disposizioni e ad ogni prescrizione normativa il valore di principio e di norma fondamentale del settore". Invero, non tutte le disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato, "ma solo i nuclei essenziali del  contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili" e pertanto la succitata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 2, della legge n.109 del 1994, nella parte in cui prescrive che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato "le disposizioni della presente legge", anzichè solo "i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge".
               In ossequio alla succitata sentenza della Corte l'art.9, comma 1, della legge 18 novembre 1998, n.415, c.d. Merloni ter, ha modificato l'art.1, comma 2, della l. 109, sostituendo le parole "le disposizioni" con le seguenti "i principi desumibili dalle disposizioni".
   
   3.          Avvalendosi della sua autonomia speciale la Regione siciliana ha approvato una riforma organica della disciplina delle opere pubbliche con la l.r. n.10 del 1993, anticipando di qualche mese il Parlamento nazionale che aveva in discussione l'analoga riforma della materia che sarebbe diventata poi la l. 109/94. Sicchè molti principi contenuti in quest'ultima sono presenti anche nella citata legge regionale: basti pensare alle norme in materia di programmazione, di progettazione, di responsabile del procedimento, di fondo di rotazione per la progettazione, di varianti, di responsabilità civile del progettista, di garanzia dell'appaltatore, di sicurezza dei cantieri.
               Il legislatore regionale, tuttavia, preoccupato di vedere travolta la l.r. 10 dalla nuova legge statale si faceva carico, con l'approvazione della l.r. 7 giugno 1994, n.19, di salvaguardare le norme della legislazione regionale in materia di lavori pubblici, da un lato, impegnandosi ad adeguare la propria legislazione alle norme fondamentali di riforma economico-sociale e di principi dettate dalla l. 109, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa l.r. 19/94, dall'altro, dando immediata  applicazione alle disposizioni di cui agli artt. 10 - 11 - 12 - 13 - 32 - 34 - 35 e 36 della l. 109. L'anno dopo, l'art.1 della l.r. 10 giugno 1995, n.10, abrogava le suindicate disposizioni della l.r. 19 recanti immediata applicazione delle norme della legge 109 (ad eccezione degli artt.35 e 36 di quest'ultima), ribadiva l'impegno di adeguare la legislazione regionale sui lavori pubblici "ai principi fondamentali introdotti in materia dalla normativa statale di riforma economico-sociale" entro 180 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale e, soprattutto, affermava il principio che "fino a quando non entrerà in vigore la legge regionale di adeguamento continueranno ad applicarsi integralmente le disposizioni delle leggi regionali in vigore".
               Per completezza espositiva va aggiunto che il termine di 180 giorni fissato dall'art.1 della l.r. 10/1995, più volte prorogato, è stato ulteriormente prorogato con l'art.11 della l.r. 43/1998 al "31 dicembre 1998". Va altresì rilevato che non si è in presenza di un termine perentorio ma certamente sollecitatorio che lo stesso legislatore ha dato a se stesso.
   
   4.          Da quanto fin qui detto si possono trarre le seguenti affermazioni di principio e cioè: a) la legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni non trova immediata applicazione in Sicilia (ad eccezione degli artt. 35 e 36 recepiti dal legislatore regionale con la succitata l.r. 19/94 e succ. modif.); b) la Regione siciliana deve adeguarsi ai principi fondamentali della l. 109 e succ. modif., essendo quest'ultima legge di grande riforma economico-sociale; c) nelle more dell'emananda legge regionale di adeguamento trova applicazione in Sicilia la legislazione regionale in materia di lavori pubblici.
               Sempre sul piano dei principi devono tuttavia affermarsi, in via interpretativa, anche i seguenti: d) la legge 109 trova applicazione ove disciplini materie che non sono di competenza del legislatore regionale o che comunque non possono avere che una disciplina unitaria in ambito nazionale; e) la succitata legge statale trova altresì applicazione ove recepisca norme comunitarie; f) la legge dello Stato infine va applicata quando disciplina istituti che la legislazione regionale non ha normato.
               Rientrano nella lett. d) le norme in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art.8), le norme relative ai soggetti ammessi alle gare (artt.10, commi 1 e 1 bis, 11, 12 e 13), le disposizioni sulle società di professionisti e sulle società di ingegneria (art.17 commi 6 - 7 - 8 e 9), le disposizioni concernenti i corrispettivi delle attività di progettazione (art.17, commi 14 bis - 14 ter - 14 quater), le norme acceleratorie in materia di contenzioso (art.31 bis) e quelle relative all'arbitrato (art.32), le disposizioni in ordine ai privilegi sui crediti (art.37 nonies).
               Sub lett. e) possono farsi rientrare le disposizioni concernenti l'ambito oggettivo e soggettivo (art.2, commi 1 e 6, lett. a)), le norme sulla rilevazione delle offerte anomale per gli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU (art.21, comma 1 bis).
               Rientrano nella lett. f) le disposizioni sul sistema di garanzia globale di esecuzione (art.30, comma 7 bis), le norme sul subappalto (art.34), quelle sulla società di progetto (artt. 37 quinquies - sexies - septies e octies).
               Si appalesa di tutta evidenza che l'elencazione di cui sopra non è certamente esaustiva dovendosi necessariamente demandare ad un'attività interpretativa più attenta alle singole fattispecie la valutazione dell'eventuale applicabilità di altre disposizioni della legge 109 e succ. modif. (si pensi, solo per fare qualche esempio, alle norme contenute nell'art.2, commi 2 e ss., a quelle sul responsabile del procedimento (art.7, commi 2 e ss.), sulla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici (art.26, comma 1), in materia di garanzie e coperture assicurative (art.30),  e di piani di sicurezza (art.31).
   
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               Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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