Repubblica Italiana
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Gruppo III                        /68.99.11

OGGETTO: Cooperative giovanili - Finanziamento ex l.r. 37/78 per l'ammodernamento dell'Hotel XXXX di YYYY - Contratto di comodato - Compatibilità con le finalità della l.r. 37/78.

   
   
   
                                                        PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                         Direzione regionale della
                                                         Programmazione
                                                         Gr. XV - Segreteria Tecnica
                                                         P A L E R M O

   
               1. Con la nota in riferimento codesta Direzione regionale pone allo Scrivente una problematica inerente il finanziamento per un importo di L.2.180.000.000 concesso con D.A.D. n. 7577/90 alla Cooperativa "KKKK" di JJJJ per l'ammodernamento dell'Hotel XXXX di YYYY finalizzato all'impiego di 24 unità lavorative, di cui 12 soci giovani. In particolare nella predetta nota si evidenziano delle perplessità circa la compatibilità o meno del progetto in argomento con la disciplina contenuta nella l.r. 37/78 e sue successive modifiche ed integrazioni, dopo che la Cooperativa sopracitata in fase di esecuzione dei lavori, nel richiedere la concessione di una proroga e l'approvazione di una variante progettuale, ha trasmesso copia di un contratto di comodato stipulato con la "WWWW" con cui si trasferisce la gestione dell'attività dell'albergo oggetto del finanziamento anche in funzione della futura cessione dello stesso alla medesima "WWWW".
   
       
               2. In merito alla problematica proposta, si ritiene, in via preliminare, opportuno evidenziare la natura perentoria del termine che, com'è noto, l'amministrazione assegna col decreto di approvazione ed ammissione al finanziamento, alla cooperativa destinataria delle agevolazioni per il completamento dei lavori e degli adempimenti collegati alla realizzazione del progetto; nell'ipotesi in cui il completamento dei lavori non sia possibile per cause non addebitabili alla cooperativa, quest'ultima può ottenere una proroga di tale termine, ma la relativa istanza deve necessariamente pervenire prima della scadenza del termine stesso: in caso contrario l'Amministrazione potrà, previa diffida, disporre la revoca delle agevolazioni concesse nonchè il recupero delle somme eventualmente anticipate salvo ulteriori conseguenze di carattere fiscale e penale. L'incidenza di quanto sopra evidenziato sulla specifica fattispecie in esame, considerata anche l'insufficienza degli elementi a disposizione dello scrivente, viene demandata alla valutazione di Codesta Direzione.
               Ciò premesso, in riferimento alle perplessità manifestate nella richiesta di parere sulla compatibilità del trasferimento di gestione operato dalla cooperativa "KKKK" in favore della ditta "WWWW" mediante comodato, lo scrivente in primo luogo, non può esimersi dal rilevare l'influenza negativa che nella fattispecie in esame ha determinato il comportamento della P.A. considerato il notevole lasso di tempo (circa due anni) intercorso dalla comunicazione della stipula del predetto contratto di comodato, di cui codesta Direzione ha avuto conoscenza con raccomandata a.r. del 18.3.97. Sarà, pertanto, compito di codesta Segreteria Tecnica valutare concretamente le conseguenze derivanti dal tempo trascorso dall'avvenuta comunicazione del contratto di comodato in relazione a possibili affidamenti ingeneratisi nella cooperativa "de qua".
             Ciò premesso, in ordine a quanto richiesto, si osserva che tra i vari obblighi gravanti sulle cooperative beneficiarie delle agevolazioni "de quibus" vi è certamente anche quello che, peraltro, ha trovato puntuale recepimento al comma 11 dell'art. 22 del D.P.Reg. 50/95 per il quale "le società beneficiarie devono impegnarsi a non alienare, affittare o cedere in qualsivoglia modo a terzi ... i beni finanziati ... per un periodo di cinque anni dal collaudo finale". Tale vincolo trova fondamento nella stessa "ratio" delle normative a sostegno dell'imprenditoria giovanile, ossia favorire lo sviluppo di iniziative economiche produttive intraprese da imprese composte prevalentemente da giovani. Talvolta, il legislatore regionale ha espressamente sottolineato la connessione tra progetto - organizzazione e gestione (v. art. 15 L.r. n. 37/78), altre volte ha espressamente disposto il divieto di alienazione (v. art. 20 L.r. 125/1980), ma al di là delle esplicite previsioni in tal senso, sembra allo scrivente Ufficio che i concetti di realizzazione e gestione siano strettamente connessi e costituiscano, come già evidenziato la "ratio" di tutto il complesso normativo relativo alle cooperative giovanili e all'imprenditoria giovanile in genere. Le agevolazioni vengono assegnate alle imprese onde consentire loro la realizzazione dei progetti presentati - e, dunque, poter sostenere le spese relative all'acquisto di macchinari, alla creazione, ammodernamento, ampliamento delle strutture e così via - i cui programmi di attività saranno finalizzati allo svolgimento di cicli produttivi che dovranno essere gestiti e sviluppati tramite l'apporto lavorativo dei soci ad esse appartenenti; per consentire che ciò possa avvenire nel miglior modo possibile il legislatore regionale ha previsto l'accesso, anche alle cooperative giovanili finanziate ai sensi della l.r. 37/78, alle provvidenze in materia di formazione professionale dei soci da impiegare. Il vincolo di cui al citato art. 22 rientra nell'ambito degli strumenti forniti dalla disciplina di settore all'Amministrazione affichè questa possa effettuare un  pregnante controllo sull'effettiva e corretta realizzazione dei progetti di sviluppo produttivo, nonchè sulla trasparenza delle modalità di impiego delle risorse finanziarie concesse onde impedire che dietro apparenti progetti produttivi possano invece celarsi manovre speculative.
               In particolare il vincolo in argomento ha il fine di garantire che, una volta ultimate, per mezzo del denaro erogato dalla P.A., le opere e gli acquisti previsti nel progetto di sviluppo produttivo approvato, le cooperative beneficiarie si impegnino ad iniziare l'attività produttiva prevista dal progetto medesimo ed a gestirla direttamente quantomeno per un periodo minimo di 5 anni del collaudo finale.
               Nel caso di specie risulta poi evidente il ruolo essenziale ricoperto, nell'ambito del progetto elaborato dalla cooperativa "KKKK" dalla gestione della struttura alberghiera da parte della medesima cooperativa.
               E' infatti chiaro che la concessione del finanziamento delle opere relative all'ammodernamento ed ampliamento della struttura dell'"Hotel XXXX" necessariamente presuppone la gestione dell'attività alberghiera da parte della cooperativa nonchè la crescita occupazionale da questa prospettata nel progetto. Ciò si ricava peraltro dall'art. 15 l.r. 37/1978, il quale, nell'individuare le iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico ammissibili all'ulteriore contributo del 10%, concesso alla Cooperativa "KKKK" contempla quelle "che concernono particolarmente la creazione, l'adattamento, l'ampliamento e la gestione di strutture ricettive" nonchè dall'art. 5 del D.A.D. 14 novembre 1990, n. 7577, di approvazione del progetto, che impone alla predetta società di dimostrare - pena la revoca dei benefici - "l'avvio al lavoro presso la stessa cooperativa di almeno 13 soci giovani".
               Pertanto considerato quanto precede ritiene lo scrivente che la cessione ad altra ditta, in comodato gratuito, della gestione della struttura alberghiera più volte citata, avvenuta peraltro ancor prima del collaudo finale e, per di più, in presenza di una richiesta di proroga e variante, non sia conforme ai vincoli posti dalla legge sui beni finanziati ex l.r. 37/78.
   
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               Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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