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Gruppo IV                        /75.99.11

OGGETTO: Ingegnere Capo - Affidamento incarico a funzionario dell'ente appaltante - Dipendenti enti locali - Retribuibilità delle prestazioni - Quesito.

   
   
                                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                                         DEI LAVORI PUBBLICI
                                                         P A L E R M O

   
               1. Con la nota cui si risponde viene nuovamente chiesto l'avviso dello scrivente sulla possibilità di corrispondere l'indennità prevista dall'art.7 della L.r. 21/85, come modificata dall'art. 60 della L.r. 10/93, a funzionari pubblici dell'ente appaltante.
               Si rappresenta, nella medesima nota, che la XXXX, con lettera n. 637 del 17/12/98 ha riproposto la problematica non condividendo le argomentazioni in base alle quali è stata esclusa la retribuibilità delle funzioni di Ingegnere Capo, svolte da un pubblico dipendente.
               Codesto Assessorato, infatti, conformemente al parere di questo Ufficio n° 1752/259.97.11 del 27/1/98, ha ritenuto che al "funzionario non spetti alcuna indennità, trattandosi di un pubblico dipendente che esercita una funzione rientrante nei compiti istituzionali dell'Ente appaltante", anche considerando che dall'art. 7, L.r. 21/85 e successive modifiche non si evince alcun "riferimento circa la corresponsione di tale compenso a pubblici funzionari, limitandosi la norma a quantificare tale compenso".
                   La XXXX invece sostiene che l'art. 59, L.r. 10/93 ha modificato l'art. 22, L.r. 21/85 a norma del quale le funzioni di Ingegnere Capo venivano affidate al Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Ente e ha previsto che se il progettista incaricato del progetto esecutivo è un privato professionista, l'Ingegnere Capo è scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione appaltante, mentre se il progettista è dipendente dell'Amministrazione committente, l'Ingegnere Capo non può essere dipendente dell'Amministrazione; che l'art. 60 della L.r. 10/93 ha adeguato le modalità di pagamento dell'indennità, prima differenziata a seconda che le funzioni di Ingegnere Capo fossero svolte da funzionari pubblici esterni all'Amministrazione appaltante o da liberi professionisti, nella misura del 10% dell'aliquota della Tabella "A" della L. 143/49, per "tutti coloro che svolgono la funzione di Ingegnere Capo dei lavori"; e infine che il principio di omnicomprensività comporta, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, il divieto di corrispondere compensi aggiuntivi allo stipendio per incombenze che rientrano nelle mansioni del dipendente e che sono ricollegabili alle attribuzioni dell'Ente, mentre "per gli enti locali il suddetto principio è stato ridimensionato dall'art. 31 del DPR 347/83 che non coinvolge più eventuali prestazioni lavorative che non rientrano nella spesa dei compiti istituzionali del dipendente". Inoltre, "il regolamento organico dell'Ente non prevede per una qualifica l'obbligo di svolgere funzioni di Ingegnere capo di lavori, perchè la legge stabilisce che il Presidente della Provincia Regionale o il Sindaco per i Comuni, procede alla nomina scegliendo tra i dipendenti dell'Amministrazione aventi i requisiti" prescritti.
               Ad avviso di codesta Amministrazione le argomentazioni addotte dalla XXXX "non forniscono spunti di riflessione ulteriori" dato che dall'art. 22, L.r. 21/85, come modificato dall'art. 60, L.r. 10/93 "non si evince ... che l'onorario spetti unicamente per le funzioni svolte, non tenendo conto della natura del rapporto con l'Amministrazione".
   
               2. In ordine alla questione riproposta dalla XXXX, questo Ufficio non può che ribadire l'orientamento già espresso nei pareri n° 1752/259.97.11 del 22/7/97; n° 23803/175.97.11 del 19/12/97; nn. 24000/393.97.11, 24001/357.97.11, 24002/245.97.11 del 23/12/97, in cui sono state condivise le considerazioni che codesto Assessorato ha nuovamente rappresentato nella nota in riferimento.
               Invero è indubbio che lo svolgimento dell'attività dell'ingegnere capo, rientrando nei compiti istituzionali dell'ente appaltante - in quanto intimamente connessa all'esecuzione di opere pubbliche -, costituisce estrinsecazione del rapporto di pubblico impiego (TAR Lazio III, 11/6/97, n. 129).
               Come si ricava dal quadro normativo di riferimento vigente nel territorio regionale (R.D. 25 maggio 1985, n. 350 e art. 22, L.r. 29 aprile 1985, n. 21 come modificato dalla L.r. 10/93), tanto l'attività dell'ufficio di direzione dei lavori che quella dell'ingegnere capo degli stessi devono essere svolte di norma da funzionari dell'amministrazione committente e soltanto in casi espressamente disciplinati è ammesso il ricorso a professionisti esterni all'ente. Ne consegue che il rapporto che intercorre tra l'Amministrazione e l'ingegnere capo - funzionario della stessa - non può che essere un rapporto di lavoro dipendente.
               L'Amministrazione, peraltro, ha l'obbligo di verificare in primis se nell'ambito della propria organizzazione esista un funzionario idoneo a svolgere le funzioni di Ingegnere capo e solo in ipotesi di risultato negativo è possibile il ricorso a professionisti esterni (Corte dei Conti, II, 8/3/91, n. 139).
               Il funzionario incaricato viene prescelto, quindi, ratione officii e non intuitu personae nell'esercizio di un potere discrezionale di scelta tra una pluralità di persone aventi la richiesta professionalità. Il dipendente, cioè, è preposto all'ufficio di ingegnere capo dei lavori in virtù della sua posizione di funzionario dell'ente con la qualifica di ingegnere o architetto (cfr. Corte dei Conti, citata) e non può pertanto sottrarsi all'incarico o subordinarlo ad un adeguato compenso.
               Ne consegue l'applicazione, nella fattispecie, del principio della omnicomprensività che, alla stregua di una ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, importa il divieto di corrispondere compensi aggiuntivi allo stipendio per incombenze che rientrano nelle mansioni del dipendente e che sono concretamente ricollegabili alle attribuzioni dell'ente cui lo stesso è addetto (cfr., sul punto espressamente l'art. 9, comma 4, L.r. 21/85 e successive modifiche e integrazioni).
               Il principio de quo, così inteso, risponde all'esigenza di uniformità di trattamento economico del personale e globalità di previsione della relativa spesa ed è diretto ad evitare arbitri e discrezionalità nella erogazione di compensi.
               Esso non subisce deroghe per i dipendenti degli enti locali ai sensi dell'art. 31 del D. P. R. 25/6/83, n. 347 che nel disporre il divieto di corrispondere "ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente" non fa che confermare il principio secondo cui ogniqualvolta quest'ultimo svolga funzioni connesse con la qualifica e l'Ufficio ricoperti, non ha diritto ad alcun compenso extraordinem (Corte dei Conti, II, 25/3/94, n. 104; Cons. Stato V, 3/9/85, n. 280; Cons. Stato V, 9/11/84, n° 852; TAR Valle d'Aosta 19/12/88, n° 80).
               E poichè - come detto - per lo svolgimento delle funzioni di ingegnere capo, il dipendente deve essere prescelto ratione officii, in relazione alla qualifica funzionale rivestita, non può che trovare applicazione il principio di omnicomprensività.
               Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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