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Gruppo XIV                        /77.99.11

OGGETTO: Obbligazioni e contratti. Garanzia sussidiaria regionale. Concessione preventiva o meno.

   
   
   
                                                        ASSESSORATO REGIONALE
                                                         BILANCIO E FINANZE
                                                         Direzione bilancio e tesoro
                                                         P A L E R M O

   
               1. L'art. 1, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68, nel testo introdotto dall'art. 34, comma 1, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, dispone che per la copertura dei rischi nascenti dalle operazioni di ristrutturazione finanziaria di cui all'art. 34 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15 e agli artt. 43 e 44 della l.r. 1 settembre 1993, n. 25, "l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle banche garanzia sussidiaria nella misura massima del 40 per cento del credito consolidato".
               In relazione a tale disposizione codesto Assessorato, con la lettera in riferimento, pone all'Ufficio il quesito se la garanzia di che trattasi possa o meno essere concessa anche "ai finanziamenti già avviati", ed in particolare se vada concessa qualora l'Istituto di credito "abbia fatto specifico riferimento alla garanzia regionale nel contratto stipulato" con l'impresa beneficiaria.
   
   
           2. La questione in esame è già stata sostanzialmente affrontata dallo scrivente nella nota 27 gennaio 1997, n. 1665/249.96.11 indirizzata a codesto Assessorato laddove, sebbene con riferimento a fattispecie diversa da quella qui in esame, si è precisato che l'interesse pubblico sottostante all'intervento fideiussorio può considerarsi realizzato "soltanto qualora a seguito della concessione della garanzia si acceda alle agevolazioni creditizie" e cioè, in altri termini, qualora l'intervento stesso faciliti l'accesso al credito da parte di operatori di settore ritenuti meritevoli di ausilio; conseguentemente, in presenza di una operazione di credito già perfezionata non sembra possa sussistere l'interesse pubblico alla concessione della garanzia fideiussoria.
               Ciò premesso - ribadito l'orientamento già espresso nel citato parere n. 1665/1997 e tenuto conto altresì che nella ipotesi prevista dall'art. 1, comma 1, della l.r. n. 68/1995 la mancata previsione testuale del fine specifico della garanzia pubblica non è sufficiente di per sè ad escluderlo atteso che lo stesso è comunque implicitamente correlato all'intervento regionale - può concludersi che la garanzia sussidiaria de qua non va concessa per i finanziamenti già avviati poichè in tale ipotesi è da ritenere che l'istituto di credito abbia comunque valutato positivamente la sussistenza dei presupposti necessari all'erogazione del finanziamento a prescindere dall'intervento fideiussorio pubblico.
               Nè, d'altra parte, a favore della soluzione contraria a quella qui accolta sembra possa invocarsi, così come invece rilevato da codesta Amministrazione, il disposto del citato art. 1, comma 2, della l.r. n. 68/1995, ai sensi del quale "la garanzia non si attiva in caso di insolvenza verificatasi nei diciotto mesi successivi all'erogazione del finanziamento"; ciò nella considerazione che, la riferita disposizione ha riguardo, ad avviso dello scrivente, non tanto alla fase della concessione della garanzia, quanto piuttosto al momento successivo in cui la stessa diviene operativa  per insolvenza del debitore.
               Per quanto infine concerne la configurabilità, pur nell'ambito della soluzione accolta, di un intervento in garanzia successivo qualora l'Istituto di credito abbia fatto specifico riferimento alla garanzia regionale nel contratto di finanziamento, va rilevato che la soluzione di tale quesito non può che discendere dalle considerazioni sopra svolte circa lo speciale fine dell'intervento pubblico che, come già precisato, è quello di rendere più agevole e meno costoso il finanziamento stesso; pertanto la concessione successiva della garanzia appare realizzabile solo qualora l'istituto di credito subordini alla garanzia regionale l'operazione di finanziamento, mentre va esclusa per quelle già perfezionate, non soggette ad alcuna condizione, ed in corso di esecuzione.
   
               3.- Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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