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Gruppo II                        /84.99.11

OGGETTO: Raddoppio indennitā di carica assessore comunale partecipante progetto lavori socialmente utili.

   
   
   
   
                                                        Assessorato regionale
                                                         enti locali
   
                                                         Direzione regionale del
                                                         Personale e dei SS.GG.
   
                                                         L O R O S E D I
   
   
               1.- Con la nota n. 170 del 10 marzo 1999, codesto Assessorato regionale sottopone allo Scrivente un quesito del comune di M... relativo ad un soggetto, lavoratore socialmente utile, ex art. 23 L. 67/88 che, essendo stato nominato assessore comunale, ha chiesto il raddoppio dell'indennitā di carica prevista dall'art. 5, co. 6, della legge 816/85.
               Ritiene codesto Assessorato che per la peculiare posizione di lavoro del predetto assessore (non qualificabile come dipendente dell'ente utilizzatore) non ricorrano condizioni per il collocamento in aspettativa non retribuita e conseguentemente per il raddoppio dell'indennitā di carica.
   
   
                 2.- La legge 27 dicembre 1985, n. 816, recante aspettative permessi e indennitā degli amministratori locali, recepita, con alcune modifiche con l'art. 1 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, all'art. 1, consente ai cittadini lavoratori il diritto di disporre del tempo necessario all'esercizio del mandato amministrativo, fruendo fra l'altro di aspettative e permessi.
               Il successivo art. 2, con una disposizione singolare, prescrive che .... "possono essere collocati in aspettativa .... solo i lavoratori dipendenti pubblici o dipendenti da imprese, aziende o enti pubblici o privati".......
               Di conseguenza, per il collocamento in aspettativa degli amministratori locali deve sussistere in capo agli stessi un rapporto di lavoro subordinato.
               Tale estremo non sembra ricorrere invece nel caso dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili. L'art. 23 L. 11 marzo 1988, n. 67 cit., infatti, precisa che la "loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (co. 7) nč determina la cancellazione dalle liste di collocamento (co. 8). Analoga disposizione č contenuta nell'art. 8, del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, recepito con l'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.
               Di conseguenza il soggetto di cui si discute, non potendo essere collocato legittimamente in aspettativa per mandato elettorale, non sembra aver diritto al raddoppio dell'indennitā di carica connessa all'aspettativa senza assegni ex art. 5, co. 6, L. 816/1985.
               Peraltro, occorre evidenziare che, al punto n. 9, ultimo periodo della circolare dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione 13 maggio 1998, n. 312 (in G.U.R.S. p. I n. 29 del 6 giugno 1998) si esprime l'"avviso ........ che le assenze (dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili  n.d.r.) per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive, nei limiti previsti dalla normativa vigente, non comporti la sospensione dell'assegno nč il conseguente recupero".
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           A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformitā alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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