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Gruppo    III                      /86/99/11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Cambio di destinazione urbanistica in assenza di Piano Regolatore Consortile.

   
   
   
                                                   Assessorato Industria
                                                   P A L E R M O
   
   
               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo Scrivente delle problematiche sorte in sede di applicazione dell'art. 30 della l.r. 29/95 il quale dispone l'equiparazione, ai fini dell'applicazione degli artt. 23 e 24 della l.r. 1/84, delle attività di distribuzione commerciale e quelle di produzione industriale. In particolare si chiede di sapere se possono essere concesse mutazioni di destinazione ad imprese che abbiano realizzato stabilimenti su terreni non trasferiti dal Consorzio secondo la procedura di cui ai citati artt. 23 e 24, bensì acquistati direttamente da privati e se tale competenza sia legittimamente esercitabile in presenza di un piano regolatore consortile scaduto.
   
               2. In merito a quanto richiesto lo Scrivente, muovendo da quanto già espresso nel citato parere 118/96/11 reso il 30 maggio 1996, non ritiene che le perplessità manifestate nella nota di codesto Assessorato cui si risponde possano rappresentare un concreto ostacolo a che il Consorzio in argomento, nella sussistenza, ovviamente di tutte le altre condizioni poste dalla normativa, possa legittimamente disporre il cambio di destinazione dell'area consortile interessata.
               Invero, né l'acquisto dell'area da privati - consentita dalle norme di legge - né la presenza di un piano regolatore consortile scaduto sembrano poter pregiudicare l'accoglimento di una richiesta di cambio di destinazione di un'area da uso industriale in uso commerciale. Deve infatti rilevarsi, in primo luogo, come le prescrizioni contenute nel piano regolatore consortile di cui si eccepisce l'avvenuta scadenza sembrano aver trovato, quantomeno per quanto concerne l'area interessata, piena attuazione nella realizzazione dello stabilimento industriale di cui ora si chiede la conversione. Si osserva altresì che al Consorzio spetta, in quanto titolare dell'interesse alla corretta utilizzazione delle specifiche aree sotto il profilo urbanistico - industriale ed ora, dopo l'equiparazione di cui al citato art. 30 l.r. 29/95, anche commerciale, il potere di verificare se nei progetti presentati dalle imprese sussistono tutte le condizioni stabilite nel piano consortile e dalle relative prescrizioni attuative di cui esso medesimo è autore; conseguentemente anche nella fattispecie, prima di procedere all'autorizzazione del cambio di destinazione e prima ancora di aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, al Consorzio medesimo spetterà il potere di approvare o correggere il progetto secondo le norme del piano o anche rilevare l'insanabile difformità da tali norme, così come, viceversa, potrà decidere, qualora lo ritenga più opportuno, di apportare una variante al piano regolatore medesimo.
               Nei termini il reso parere.
   
               3. A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   

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