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Gruppo IV                      /88.99.11

OGGETTO: L.r. 1/92, art.2 comma 1. Godimento di fatto alloggi edilizia sovvenzionata.

   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                   dei Lavori pubblici
                                                     P A L E R M O

   
   1.          Con la nota cui si risponde codesta Amministrazione rappresenta le difficoltà interpretative manifestate dal Comune di Palermo - Ripartizione interventi abitativi - nella nota n.2318 del 27/11/98, in ordine all'espressione "godimento di fatto" degli alloggi di edilizia sovvenzionata, utilizzata nell'art.2, primo comma, della legge regionale 5 febbraio 1992, n.1.
               In particolare - poichè, ai sensi della sopracitata norma, "i Comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1990 avevano in godimento di fatto gli alloggi di edilizia sovvenzionata, realizzati ...." - la predetta Amministrazione comunale ha chiesto l'avviso di codesto Assessorato circa la legittimità dei mezzi utilizzati per verificare ed accertare i casi in cui fosse intervenuta tale "occupazione di fatto"; nella fattispecie l'Amministrazione comunale ha fatto riferimento alle cosiddette utenze di servizio (bollette di acqua, gas, luce, telefono, ecc.) oltre che al possesso della residenza anagrafica alla data de qua, nonchè al ricorso - con "valenza secondaria" - ad "elementi diversi quali l'autocertificazione, la prova testimoniale di terzi o anche l'esibizione di fatture, ecc.".
   
   2.          Sulla questione si osserva preliminarmente che il rapporto tra Istituti per le case popolari e beneficiari di alloggio ha origine dalla conclusione di due atti: un atto unilaterale contenente la determinazione dell'Ente pubblico di attribuzione dell'alloggio ed un atto bilaterale, che segue il primo, ritenuto quale negozio giuridico di natura complessa, che dà vita ad un contratto dal quale scaturiscono diritti ed obblighi tra Istituto ed assegnatario.
               L'atto di assegnazione equivale, quindi, alla costituzione di un titolo legittimante la detenzione ed il godimento dell'alloggio il cui difetto configura un'occupazione senza titolo.
               Al fine dunque di individuare i soggetti che, alla data del 31 dicembre 1990, avevano in "godimento di fatto" gli alloggi di edilizia sovvenzionata, occorrerà innanzitutto verificare la sussistenza o meno di un titolo (appunto l'atto di assegnazione) legittimante la detenzione ed il godimento dell'alloggio medesimo, in presenza del quale sarà automaticamente esclusa un'occupazione di fatto, essendosi appunto in presenza di una situazione di legittimità nell'uso dell'alloggio.
               Argomentando a contrario, pertanto, l'accertamento della mancata costituzione di un titolo legittimante consente all'Amministrazione di considerare l'occupante quale "senza titolo" alla detenzione dell'alloggio.
               Onde potere, poi, stabilire a quale data far risalire l'inizio di tale situazione occupativa diversi possono essere i criteri utilizzabili dall'Amministrazione, anche in relazione alle diverse cause che hanno potuto dare origine al cosiddetto godimento di fatto. Si pensi per esempio all'intromissione, nel rapporto locatizio, di persone non comprese tra quelle prestabilite dalla legge: tale fatto determina una situazione di illegittimità  nell'uso dell'alloggio, con la conseguenza che l'assegnatario decade dal diritto all'alloggio e l'occupante è un senza titolo alla detenzione dello stesso. Pari situazione e conseguenza si verificano nel caso di cessione dell'alloggio senza l'assenso dell'Ente proprietario-locatore, rispetto al quale il cessionario è anch'esso un senza titolo.
               Così pure deve ritenersi senza titolo l'occupazione a seguito di introduzione di terzi nell'alloggio reso libero dall'assegnatario e non ancora riassegnato e, altresì, nell'ipotesi di convivenza "more uxorio", si considera senza titolo il convivente superstite che continua ad occupare l'alloggio dopo il decesso del convivente assegnatario.
               Di volta in volta, pertanto, l'Amministrazione, nell'ambito del suo potere discrezionale, individuerà - tenendo conto anche delle modalità e della situazione nell'ambito della quale ha avuto origine la predetta "occupazione di fatto" - gli elementi più idonei a determinare il momento iniziale ovvero il periodo di tempo durante il quale si è protratta l'occupazione di fatto.
               La scelta, quindi, dei mezzi e dei criteri costituisce esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, che non presenta alcun profilo di valutazione di legittimità di competenza dello Scrivente.
               Con riferimento agli strumenti di verifica, indicati dal Comune di Palermo nella sopra citata nota n.2318 del 27/11/98, ritiene, comunque, questo Ufficio di poter condividere l'operato dell'Amministrazione comunale poichè gli stessi sembrano rispondenti al perseguimento dello scopo fissato dall'art.2, primo comma della l.r. 1/92.

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