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Gruppo V                          /93.99.11

OGGETTO: Casa di cura "XXXX" di Palermo. Nomina direttore sanitario. Requisiti.

   
   
                              ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                                                                       Ispettorato regionale sanitario
                                                                       P A L E R M O

   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha chiesto all'Ufficio se - in presenza degli altri requisiti all'uopo richiesti dalla legge - possa ritenersi titolo valutabile per il conferimento dell'incarico in oggetto il servizio prestato dal medico interessato "come dirigente sanitario della ex U.S.L. n. 58 dal 1983 al 1995"; e precisamente se tale servizio possa essere equiparato, in via interpretativa, a quelli di "funzionario medico del Ministero della sanità o delle regioni", espressamente considerati utili per la nomina a "direttore sanitario" dal punto 6, lett. a, secondo capoverso, secondo alinea, dello "Schema dei requisiti delle Case di cura private" allegato alla l.r. 8 novembre 1988, n. 39.
               A favore della predetta equiparazione viene addotta - come risulta dalla documentazione qui trasmessa - la considerazione che le ex U.S.L. (oggi A.U.S.L.) "sono organi regionali del Ministero della sanità" (tesi in un primo tempo sostenuta dalla casa di cura "XXXX" e dai suoi consulenti di parte); nonchè, in subordine, il fatto che il candidato in questione sia stato preposto alla direzione sanitaria di una struttura (appunto la ex U.S.L. n. 58) ben più complessa di una casa di cura privata.
             Al riguardo codesto Assessorato, pur dichiarandosi sfavorevole all'interessato, ne pone a sua volta in rilievo il ruolo dirigenziale svolto nell'ambito della ex U.S.L. n. 58.
   
               2. Passando all'esame del quesito è anzitutto da escludere in radice che lo status di funzionario medico delle U.S.L. possa essere equiparato a quello di "funzionario medico del Ministero della sanità", essendo del tutto erronea l'affermazione che le ex U.S.L (oggi A.U.S.L.) siano "organi regionali del Ministero della sanità". Ed infatti, quanto alle ex U.S.L. è sufficiente ricordare che esse venivano definite dall'art. 15 primo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "strutture operative dei comuni" e che, anche secondo la giurisprudenza, esse costituivano "un organo, o più propriamente un apparato organizzativo del Comune", privo di personalità giuridica, ma dotato di autonoma soggettività per alcuni rapporti (Cfr. Cass. civ. - Sez. Lav. 15.10.1986, n. 6057).
               Ancora più peculiare appare oggi la natura giuridica delle A.U.S.L., che l'art. 3, primo comma del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive integrazioni e modifiche definisce "aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica"; e quindi del tutto estranee alla struttura organizzativa del Ministero della sanità.
               Considerazioni analoghe portano a fortiori ad escludere che i funzionari medici delle ex U.S.L. siano assimilabili a quelli della Regione, nel cui ordinamento i medici dell'Assessorato regionale della sanità hanno uno status del tutto distinto da quello dei medici del servizio sanitario nazionale (fra i quali devono ovviamente ascriversi anche i sanitari non ospedalieri delle U.S.L., cui ha riguardo la fattispecie).
               Non può infine non rilevarsi il carattere extragiuridico dell'invocata particolare rilevanza delle mansioni svolte dall'interessato presso la ex U.S.L. n. 58, alla cui valutazione nel senso voluto dalla Casa di cura "XXXX" si oppone la tassatività del testo normativo di riferimento: a sua volta desumibile dall'assenza di disposizioni contrarie e, a maggior ragione, dall'unica eccezione, ivi prevista al terzo capoverso del punto 6, secondo cui: "i suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario", e dunque solo in questo caso.
               Concludendo, si è dell'avviso che non ricorra nella fattispecie il requisito in discussione.
   
   * * * * *


               Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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