Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    IV                      /95.99.11

OGGETTO: G... - Lavori di costruzione del V modulo del dissalatore - 1 stralcio funzionale del 2 lotto. Anticipazione sul prezzo di appalto. Applicabilità dell'art.54, comma 13, L.r. 10/93. Quesito.

   
   
   
                                                   Assessorato Regionale
                                                   dei Lavori Pubblici
                                                   PALERMO
   
1.          Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere quale sia la norma applicabile per la determinazione della misura dell'anticipazione sul prezzo di appalto da concedere al R.T.I. "XXXX S.P.A. - YYYY - JJJJ S.P.A." al quale sono stati affidati i lavori in oggetto indicati mediante appalto concorso.
               Ad avviso di codesto Assessorato il pagamento dell'anticipazione sul prezzo di appalto dovrà essere corrisposto nella misura del 5% così come disposto dall'art.54, comma 13, della L.r. 10/93, che era la normativa vigente alla data di stipula del contratto.
               Come si rappresenta nella nota in riferimento, infatti, il contratto è stato stipulato in data 21.12.95 Rep. n.10863.
               Dalla documentazione successivamente pervenuta (nota n.1490 del 26.4.99) si evince tuttavia che il bando di gara per l'affidamento dei lavori è stato pubblicato in data 23.2.1991 e che gli stessi sono stati aggiudicati in data 14.7.1992 al R.T.I. succitato.
               Come risulta dall'allegata nota n.16247 del 20.1.99, l'Ufficio del Genio Civile di C.... ha ritenuto applicabile "l'art.3 della legge 10.12.1981, n.741, recepito dall'art.32 della L.R. 29 Aprile 1985, n.21 e successive modifiche e integrazioni" e ha calcolato l'anticipazione spettante al R.T.I. nella misura del 10% chiedendo a questo di produrre, a garanzia dell'importo anticipato, una polizza fidejussoria "giusto art.3 del D.M. 10.1.1989".
   
   2.          In ordine al quesito suesposto, appare preliminare l'individuazione del quadro normativo regionale in materia di anticipazione all'appaltatore del prezzo di appalto.
               Vengono in rilievo in proposito due diverse norme: l'art.23, comma 13, della Legge regionale 29 aprile 1985, n.21 e successive modifiche e integrazioni e l'art.32 della medesima L.r. n.21/85.
               L'articolo 23, comma 13, è stato modificato dapprima dall'art.54 della L.R. 12.1.93, n.10 e successivamente dall'art.9 della Legge regionale 8 gennaio 1996, n.4 e dall'art.2 della legge regionale 6 aprile 1996, n.22.
               Considerando che le ultime due modifiche sono successive ai lavori di cui si tratta e pertanto non rilevano, si deve attenzionare l'art.54 della L.R. n.10/93.
               Quest'ultimo demanda all'amministrazione appaltante la facoltà ("può") di concedere l'anticipazione e la fissa nella misura massima del 5 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione medesima è sottoposta alla condizione del concreto inizio dei lavori come dichiarato appositamente dal direttore dei lavori.
               L'art.77, comma 7, della stessa L.r. 10/93 tuttavia precisa che l'art.54 non si applica "ai lavori già appaltati o concessi o per i quali il bando sia stato già pubblicato alla data di pubblicazione della presente legge".
               Per questi lavori trova pertanto applicazione l'altra norma della L.R. n.21/85 e cioè l'art.32 che recepisce la normativa contenuta nell'art.3 della legge n.741 del 1981 che introduceva nell'ordinamento il criterio dell'automaticità della corresponsione dell'anticipazione e ciò anche in assenza della domanda dell'appaltatore. Si configurava, pertanto, un vero e proprio diritto dell'appaltatore alla corresponsione dell'anticipazione, tanto che la legge gli riconosceva la facoltà di rinunziarvi qualora la stessa non gli fosse concessa entro i sei mesi dall'offerta. L'art.33 della legge 28 febbraio 1986, n.41 ha successivamente abrogato il secondo comma dell'art.3 della L.741 che prevedeva la suddetta facoltà di rinuncia in caso di mancata corresponsione dell'anticipazione entro 6 mesi dalla data dell'offerta.
               Senonchè il sistema di anticipazione disciplinato dalla suddette norme statali (art.3 della L.741 come modificato dall'art.33 della L.41 del 1986) è stato radicalmente modificato dal legislatore statale prima dall'art.1 del D.L. 30 maggio 1988, n.173, convertito con modificazioni dalla L.26 luglio 1988, n.291 che, in deroga ad ogni altra disposizione fissava l'importo massimo concedibile nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale e disponeva altresì che l'anticipazione poteva essere corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori.
               Successivamente è intervenuta la nuova disciplina contenuta nell'art.2 del D.L. 2 marzo 1989, n.65, convertito con L.26 aprile 1989, n.155 che, nel sostituire il sesto e settimo comma dell'art.12 del R.D. 18 novembre 1923, n.2440, dispone che con decreto del Ministro del tesoro può consentirsi un'anticipazione fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte dell'appaltatore e ne subordina l'erogazione all'avvenuto inizio dei lavori demandando al suddetto decreto ministeriale la fissazione della misura dell'anticipazione.
               Il decreto ministeriale di riferimento è il D.M. 10.1.89 che l'ha fissata nel 10 per cento del prezzo contrattuale. Questo infatti è stato confermato ogni anno fino al 1996.
               Con due distinte circolari (3.9.1986, n.2447 e 25.10.1988 n.3297) codesto Assessorato regionale dei lavori pubblici ha ritenuto applicabili anche in Sicilia prima la modifica introdotta dall'art.33 della l.41/86 e poi la disciplina risultante dal D.L. n.173 del 1988.
               In base alle considerazioni esposte si ritiene di potere concordare con l'operato dell'Ufficio del Genio Civile di C.... di cui all'allegata nota n.16247/98 del 20.1.99.
   * * * * *

           Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane