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Gruppo    IV                        /100.99.11

OGGETTO: Commissioni di esperti per il controllo delle acque dei dissalatori delle Isole minori e di P.... Corresponsione compensi. Quesiti.

   
   
   
                                                       Presidenza della Regione
                                                       Direzione Programmazione
                                                       PALERMO
   
1.          Con la nota cui si risponde codesta Direzione richiama il parere n.12611 del 30.6.1998 con cui lo Scrivente - chiamato a pronunciarsi sulle istanze di corresponsione compensi avanzate da tre dipendenti regionali componenti delle Commissioni di esperti in oggetto indicate - nel sostenere che nessun compenso andava corrisposto agli istanti ha precisato che ai sensi dell'art.1, comma 6, della l. reg. n.15/93 devono ritenersi illegittime le disposizioni dei decreti assessoriali istitutivi delle predette Commissioni che non collegano i compensi previsti alle effettive riunioni delle Commissioni, aggiungendo che, trattandosi di organi collegiali non costituiti in forza di legge, ai sensi dell'art.4 del D.P.R.S. 24.3.1995 n.82, nessun compenso va comunque corrisposto ai loro presidenti o componenti. A seguito del citato parere codesta Direzione ha ritenuto di dovere sospendere il pagamento dei compensi a tutti i componenti delle Commissioni in parola, dipendenti regionali e non.
               Successivamente, con nota del 24.8.1998, il capitano M..., nel richiedere il sollecito pagamento del compenso maturato dai componenti delle Commissioni estranei alla Amministrazione regionale, ha replicato che le Commissioni medesime nascono comunque da convenzioni previste dalla l. reg. n.134/82 "che ha lasciato alla P.A. la facoltà di stabilire le relative modalità gestionali", precisando che il citato D.P.R.S. 24.3.1995 "non può spiegare i suoi effetti ... nei riguardi degli estranei alla Amministrazione regionale".
               Ciò posto codesta Direzione chiede allo Scrivente se può procedere al pagamento dei compensi in favore dei componenti delle Commissioni de quibus che non siano dipendenti regionali.
               Chiede altresì, dovendo procedere all'affidamento temporaneo dei dissalatori, "a quali criteri dovrà fare riferimento nell'istituire le nuove Commissioni di controllo per il couso e la gestione degli impianti".
   
   2.          In via preliminare conviene ricostruire, sia pur sommariamente, il quadro normativo di riferimento.
               L'art. 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 così dispone:
               "I compensi da corrispondere al Presidente ed ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti in forza di leggi saranno rideterminati con decreti del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale (comma 3).
               Nessun compenso spetta ai dipendenti della Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione per la partecipazione ad organismi collegiali i cui compiti rientrino nell'attività ordinaria ed istituzionale (comma 4).
               Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione ... saranno disciplinate ... le partecipazioni di dipendenti dell'Amministrazione regionale ... a commissioni, comitati, consigli e collegi e saranno individuate le fattispecie in cui può essere corrisposto un compenso in aggiunta al normale trattamento economico (comma 5).
               Nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun organismo collegiale ... (comma 6)".
               In attuazione delle norme sin qui citate è stato adottato il Decreto Presidenziale 24 marzo 1995 n. 82, di "Determinazione dei compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione e consulenza costituiti "in forza di Legge", il cui, ambito di applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dal Capitano M... nella nota citata in premessa, non può ritenersi limitato ai soli dipendenti dell'Amministrazione regionale, concernendo invece i presidenti e i componenti di organi collegiali in genere.
               Questo, all'art. 4, dispone che: "Dal 28 maggio 1993, data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n.15, nessun compenso va corrisposto ai presidenti e ai componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi o di organi collegiali comunque denominati non costituiti i forza di legge".
               Lo stesso decreto nella Tabella A, che ne è parte integrante, suddivide gli organi collegiali costituiti in forza di Legge in tre distinte classi (A, B, C), indicando per ciascuna di esse il compenso omnicomprensivo da corrispondere per ciascuna seduta.
               Giova infine richiamare l'art. 30 ("Soppressione di organi collegiali") della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, che così recita:
               "E' fatto divieto di istituire, in assenza di esplicite previsioni legislative, organi collegiali con oneri a carico del bilancio regionale (comma 1).
               Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo regionale presenterà apposita iniziativa    
   legislativa con la quale i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte e gli organi collegiali comunque denominati, operanti nell'ambito della Amministrazione regionale e costituiti in forza di legge o provvedimenti amministrativi, saranno riordinati conformemente ai seguenti principi: a) riduzione del numero dei componenti; b) trasferimento alla struttura amministrativa dei compiti e delle funzioni che non richiedono ... l'esercizio in forma collegiale e delle attribuzioni anche decisionali e delle competenze alle direzioni regionali secondo l'omogeneità della materia".
   
   3.          Ciò posto conviene prendere in considerazione i quesiti sollevati da codesta Direzione.
               Al riguardo giova innanzi tutto osservare che non appare pertinente il riferimento al parere n. 17812 del 21. 12. 1994, reso dallo Scrivente con riguardo ad una fattispecie diversa da quella oggi in esame e, soprattutto, risalente ad un periodo successivo, sì, alla l. reg. n.15/93 ma precedente rispetto al citato D.P.R.S. 24.3.1995 che della stessa Legge costituisce un'importante integrazione e, in quanto tale, non aggiornato alla normativa più recente.
               Alla luce di questa non può invece che essere confermato quanto sostenuto dallo Scrivente nel parere n. 12611 del 30. 6. 1998.
               In particolare alla luce del citato art. 1, comma 6, della l. reg. 15/93 - ai sensi del quale "Nessun compenso può comunque essere corrisposto a titolo di trattamento economico periodico non collegato alle effettive riunioni di ciascun Organo collegiale" - va confermata l'illegittimità delle disposizioni dei decreti assessoriali istitutivi delle Commissioni in oggetto che hanno previsto compensi non collegati alle riunioni.
                 Al riguardo giova precisare che i decreti dell'Assessore alla Presidenza nn.558 e 559 del 22.11.1996 - costitutivi, rispettivamente, della Commissione per il controllo dei dissalatori delle Isole minori e di quella per il controllo del dissalatore di Porto Empedocle - nel prevedere (art.5) la corresponsione di un compenso annuo non collegato alle effettive riunioni della Commissione, hanno tuttavia inserito la clausola "se non in contrasto con la l.r. 11 maggio 1993, n.15" che consentirebbe di superare la predetta illegittimità commisurando comunque il compenso alle tariffe previste per ciascuna seduta dalla Tabella A del D.P.R.S. 24.3.1995.
               Ma la chiara lettera dell'art. 4 del decreto presidenziale in ultimo citato - secondo cui "... nessun compenso va corrisposto ai presidenti ed ai componenti di commissioni, comitati, consigli ...non costituiti in forza di legge - induce piuttosto ad affermare che con riferimento alle Commissioni in parola, non istituite in forza di legge, deve addirittura ritenersi la insussistenza di un diritto a compenso in capo ai loro presidenti e componenti, assunto, questo, di fronte al quale perde ovviamente qualsiasi rilievo il problema della Commisurazione del compenso.
               Anche su tale punto va pertanto confermato quanto sostenuto dallo Scrivente nel citato parere del 30.6.1998.
               Le Commissioni di esperti per il controllo degli impianti di dissalazione, infatti, non risultano costituite in forza di legge, atteso che la l. reg. n. 134/82, recante "Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine", non ne prevede l'istituzione. Ne' vale sostenere che queste, poichè "nascono da Convenzioni previste dalla l.r. n.134/82", trovano comunque fondamento in tale legge. Questa, infatti, anche nell'indicare il contenuto necessario delle convenzioni da concludere per l'affidamento della gestione (art. 2, comma 1, lettere a-f), non prevede in alcun modo le commissioni de quibus.
                   A ulteriore conferma di quanto sin qui asserito conviene infine richiamare il disposto dell'art. 30, comma 1, della l. reg. n. 6/97, sopracitato, ai sensi del quale "E' fatto divieto di istituire, in assenza di esplicite previsioni legislative, organi collegiali con oneri a carico del bilancio regionale".
               Anche alla luce di tale ultima norma -rafforzata nel suo contenuto dalla previsione, al comma 2, della presentazione da parte del Governo regionale di apposita iniziativa legislativa volta a ridurre il numero dei componenti degli organi collegiali già esistenti nonchè a trasferire comunque alla struttura amministrativa i compiti e le funzioni che non richiedono un esercizio in forma collegiale - va ribadita l'insussistenza di un diritto a compenso in capo ai presidenti e ai componenti delle commissioni di esperti per il controllo dei dissalatori.
   
   4.          Quanto al secondo quesito, i criteri cui codesta Direzione dovrà fare riferimento "nell'istituire le nuove Commissioni di controllo per il corso e la gestione degli impianti" si ricavano agevolmente da quanto sin qui osservato.
               Infatti, in presenza del divieto di istituire organi collegiali con oneri a carico del bilancio regionale "in assenza di esplicite previsioni legislative", di cui al citato art.30 della l. reg. n.6/97, codesta Direzione dovrà decidere di non rinnovare le commissioni de quibus in occasione dell'affidamento, anche temporaneo, dell'esercizio degli impianti a un nuovo gestore, trasferendo i relativi compiti dalla struttura amministrativa competente; ovvero, volendo rinnovare le Commissioni medesime, dovrà prevedere nei decreti istitutivi che, ai sensi della normativa sopra citata, non sarà previsto alcun compenso per i loro componenti.
               Tale ultima scelta comporterà la nomina a membri della Commissione di dipendenti dell'Amministrazione regionale che, svolgendo le
   funzioni relative come esplicazione della propria attività ordinaria ed istituzionale, non avranno conseguentemente diritto a compenso.
               Resta inteso che, come opportunamente chiarito dal C.G.A. nel parere n.882/93 del 15.2.1994, poichè i compensi, in base a quanto previsto in relazione alle Commissioni sino ad oggi istituite, sono stati fatti rientrare tra i costi fissi di gestione, "occorrerà diminuire in misura corrispondente i corrispettivi spettanti ai gestori, al fine di evitare che l'applicazione della legge si risolva in un utile ingiustificato per la parte privata anziché in un risparmio per l'Amministrazione".
               Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   * * * * *

           Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   


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