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Gruppo IV                        /111.99.11

OGGETTO: XXXX - Lavori di costruzione di n. 92 alloggi popolari - Revisione prezzi - Legislazione regionale o statale.    
   
   
                                             Assessorato regionale lavori pubblici
                                             PALERMO



               1.- Con la nota che si riscontra si chiede l'avviso dello scrivente sulla vicenda che qui di seguito si riassume.
               L'Istituto autonomo per le case popolari di XXXX ha realizzato, con i fondi della L. 457/1978, n. 92 alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante appalto concorso in conformità allo schema di bando predisposto nel 1985 da codesto Assessorato, che, all'art. 10, prevedeva quale normativa di riferimento per il calcolo della revisione prezzi la l.r. n. 22 del 1964 anche se, successivamente, nel 1987, codesta Amministrazione puntualizzava la non applicabilità (per gli interventi costruttivi così finanziati) della l.r. 21/85 e quindi anche, in materia di revisione prezzi, della normativa regionale suindicata.
               Ciò premesso, viene chiesto allo scrivente "se la norma contenuta nel contratto prevede sulla normativa generale di riferimento e quindi se all'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto va corrisposta la revisione prezzi calcolata con riferimento alla normativa regionale o alla normativa statale".
   
   
               2.- Dalla documentazione allegata alla nota cui si risponde si evince quanto segue.
   - Il bando prevede all'art. 10 ("Ammontare delle opere-Revisione prezzi") che "l'importo complessivo di tutte le opere previste con l'appalto concorso risulterà dall'offerta.
   Detto importo potrà subire variazioni soltanto per effetto della revisione prezzi regolata dalla legge regionale 23/10/1964, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. La revisione prezzi sarà conteggiata dalla data scadenza della presentazione dei progetti offerta, e dopo la consegna dei lavori sarà effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori a tal fine predisposto";
   - il capitolato speciale d'appalto, all'art. 26 ("Revisione dei prezzi") prevede che: "la revisione dei prezzi è regolata dalla legge regionale 23/10/1964, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. Le percentuali di incidenza, assunte agli indici, che hanno valore puramente convenzionale ed utili soltanto agli effetti della revisione prezzi, sono quelle stabilite dalla Tab. 4 prevista dal D.P.R.S. 7/4/1983, n. 30".
   - Il contratto di appalto 13.1.1992, rep. n. 3767, nel prevedere, fra l'altro, che il bando e la relativa lettera di invito datata 29/03/1988 fanno parte integrante e sostanziale del contratto medesimo, dispone, all'art. 3, che: "L'importo complessivo dell'appalto a forfait globale chiuso resta convenuto in L. 6.429.853.890. Per l'importo forfettario come sopra determinato il Consorzio Costruzione alloggi prefabbricati si obbliga ad eseguire tutte le opere oggetto del presente contratto e descritte nel bando".
   
               3.- La Regione siciliana ha disciplinato la revisione dei prezzi di appalto delle opere pubbliche, per la prima volta, in modo organico, con la legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22.
                 Detta legge, per effetto del combinato disposto degli artt. 1 e 15, si applica per le opere di competenza della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici istituiti dalla Regione, mentre non trova applicazione per le opere eseguite con il finanziamento, anche se parziale, dello Stato o di altri enti pubblici soggetti alla vigilanza dello Stato, ancorchè la spesa sia iscritta nel bilancio della Regione o delle altre amministrazioni interessate.
               Successivamente il legislatore regionale ha introdotto al sistema risultante dalla succitata l. 22/64 le disposizioni contenute negli artt. 7 della l.r. 8/1975, 24 e 25 della l.r. n. 35/1978 e 32 della l.r. 21/85.
               Il quadro normativo suindicato, pur rifacendosi alla legislazione statale ed in particolare alle leggi 21 giugno 1964, n. 463, 17 febbraio 1968, n. 93 e 10 dicembre 1981, n. 741, ha disciplinato in modo autonomo la materia della revisione prezzi di appalto delle opere pubbliche a finanziamento non statale per un lungo lasso di tempo fino alla legge regionale n. 30 del 1990 il cui art. 6 ha recepito l'art. 33 della legge n. 41 del 1986.
               Il processo di avvicinamento della normativa regionale a quella statale in materia revisionale si è poi concluso con l'art. 11 della l.r. n. 6 del 1992 che, com'è noto, dispone che "la revisione dei prezzi contrattuali nella Regione siciliana è disciplinata dalle leggi dello Stato".
               Da ultimo è intervenuto l'art. 56 della l.r. n. 10 del 1993 che ha posto il divieto di procedere alla revisione dei prezzi similarmente a quanto già stabilito dal legislatore statale con l'art. 3, primo comma, della legge 8 agosto 1992, n. 359 e con l'art. 15, quinto comma, della legge 23.12.1992, n. 498.
               Ciò premesso, va osservato che la disciplina regionale in materia di revisione prezzi contenuta nella legge regionale 22/64 non si applica, per espressa previsione dell'art. 15 della medesima, alle opere anche parzialmente finanziate dallo Stato, come quelle di cui alla fattispecie. Per queste ultime, invero, trova applicazione la legislazione statale ed in particolare, avendosi riguardo al tempo di realizzazione dei lavori in oggetto indicati, la disciplina contenuta nell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
   
               4.- Chiarito quale regime normativo era applicabile nella fattispecie, va ora esaminato lo specifico quesito sollevato da codesto Assessorato nella nota che si riscontra.
               A seguito dell'emanazione della legge 22 febbraio 1973, n. 37, il cui art. 2 ha sancito il divieto dei patti in contrario o in deroga alla disciplina legale della revisione prezzi, quest'ultima ha natura inderogabile, non può cioè essere modificata di comune accordo tra le parti e pertanto le eventuali clausole modificative della stessa debbono ritenersi nulle (cfr. Caianiello, L'appalto di opere pubbliche pag. 487 e ss.; C.S. IV 21.12.1985, n. 815; T.A.R. Campania, Sa, 18.3.1988, n. 92).
               In altri termini la revisione prezzi e nominata unicamente dalla legge e non v'è spazio per poteri dispositivi delle parti stante il carattere imperativo e di ordine pubblico della legge 33/1973 (cfr. Cianflone, L'Appalto di opere pubbliche, 1993, p. 715-716; C.S. IV, 7.7.1981, n. 561).
               La revisione prezzi nell'appalto pubblico deriva dunque dall'esercizio di un potere che è esterno al contratto, benchè nello sviluppo del rapporto contrattuale trovi il suo presupposto, con conseguente privazione di efficacia delle clausole contrattuali contrarie (C.S., VI, 27.2.1991, n. 113; C.S. IV 9.12.1983, n. 905; Cass. 22.7.1982, n. 4288 e 1.10.1980, n.  5333; T.A.R. Veneto II 8.3.1989, n. 398).
               Alla luce delle suesposte considerazioni si appalesa di tutta evidenza che la disciplina revisionale degli appalti pubblici non è contrattualmente disponibile ma ristretta nei termini, nelle ipotesi e secondo i procedimenti provvedimenti posti dalla legge e pertanto i relativi contratti non possono prescegliere la normativa cui assoggettare la revisione nè comunque modificarla o derogarla.
   
               5.- Le osservazioni di cui al precedente paragrafo sono formulate in via generale e non con riguardo alla fattispecie de quo, atteso che, contrariamente a quanto assunto nella nota che si riscontra, il contratto il 13.1.1992, rep. n. 3767, per l'I.A.C.P. di XXXX e l'impresa aggiudicataria dell'appalto esclude l'applicazione della revisione prezzi, prevedendo (cfr. art. 3) la clausola dell'"appalto a forfait globale chiuso", in conformità, peraltro, a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 33 della legge 41 del 1986 che così dispone: "Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta altresì la facoltà, esercitabile dell'amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso d'asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Nel caso di contratto a prezzo chiuso non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi".
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           Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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