Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo                          /112.99.11

OGGETTO: Applicazione art. 38, 5 c., l.r. 6/97.

   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   DEI BENI CULTURALI E
                                                   AMBIENTALI E DELLA
                                                   PUBBLICA ISTRUZIONE
                                                    P A L E R M O
   
                           e, p.c.    DIREZIONE REGIONALE DEL
                                                   PERSONALE E DEI
                                                   SERVIZI GENERALI
                                                    S E D E
   
               1. Con la suindicata nota codesto Assessorato, al fine di diramare ai propri uffici periferici direttive precise miranti ad assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni in oggetto indicate, ha posto allo scrivente diversi quesiti concernenti, da un lato l'applicabilità o meno del prolungamento di ulteriori 45 giorni dal congedo straordinario, che il comma 5 subordina alla sussistenza di patologie organiche non invalidanti, anche ai soggetti invalidi che necessitano periodicamente di cure specifiche e, in caso affermativo, la necessità o meno del parere della Commissione medica e, dall'altro, la ricomprensibilità tra i casi legati ad infortunio sul lavoro che danno diritto al prolungamento fino a sei mesi dal congedo straordinario includano anche degli infortuni verificatisi in anni precedenti o anche prima dell'inizio del rapporto di impiego regionale.
               Più in generale viene richiesto se l'elevazione fino a sei mesi possa spettare anche in anni successivi a quello in cui si è verificato il presupposto indicato dal comma 6 ove sia certificato "la sussistenza del presupposto" stesso.
   
               2. Si ritiene che, con la disposizione secondo cui ove sussista una patologia organica non invalidante che richieda costanti terapie, il congedo straordinario può essere prolungato di ulteriori 45 giorni, il legislatore regionale abbia inteso estendere la tutela di malattia ad eventi morbosi non comportanti in incapacità al lavoro in atto sibbene legati a patologie in fase cronica. Ciò in quanto al fine di mettere la norma al riparo da censure di irragionevolezza è d'uopo interpretare l'espressione "patologia non invalidante" piuttosto che in senso strettamente letterale come espressione sinonima di malattia non comportante l'incapacità del dipendente di attendere alle sue ordinarie mansioni (ad es. epatite virale).
               Letta in tal modo infatti la disposizione non impedisce che del beneficio possa fruire anche un dipendente dichiarato invalido a causa della patologia cronica semprechè sia tuttavia idoneo a prestare servizio nell'originaria qualifica o in quella differente eventualmente attribuitagli con la procedura relativa al mutamento di mansioni per inidoneità fisica.
               Peraltro è da ritenersi che, ove il prolungamento sino a 90 giorni del congedo straordinario operi in favore di un dipendente invalido, costui non potrà cumulare il beneficio con gli altri analoghi che la normativa statale correla allo status di invalido, da considerare assorbiti nella previsione dell'art. 38, c. 5, cit.
               Quanto al parere della Commissione medica, lo stesso deve sussistere anche se la richiesta del prolungamento del congedo sia avanzata da dipendente invalido sia perchè la norma non contempla deroghe sia per la diversità dei compiti che la Commissione medica deve in tale ipotesi espletare rispetto a quelli che svolge per accertare l'invalidità.
               Proprio perchè la norma in essere non è finalizzata al riconoscimento di uno status, ma piuttosto ad assicurare al dipendente la possibilità di curarsi anche se la sua malattia non è in fase acuta, il parere della Commissione medica circa la sussistenza della patologia e la necessità di costanti terapie andrebbe acquisito ad ogni richiesta di elevazione del congedo straordinario, a meno che l'organo sanitario non rilevi la sussistenza di patologie che comportino vita natural durante la sottoposizione a specifiche terapie.
               Passando invece al punto relativo all'elevazione sino a sei mesi del congedo straordinario per malattia, va preliminarmente rilevato come tutta la disciplina del congedo straordinario abbia a riferimento temporale l'anno (il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell'anno...). Da ciò consegue, a parere dello scrivente, che anche le circostanze alle quali è collegato il diritto all'elevazione sino a sei mesi del congedo per malattia debbano necessariamente essersi verificate nell'anno solare in cui si usufruisce del beneficio. In altri termini, ove nell'anno successivo e in quelli ancora ulteriori debbano essere risolte patologie connesse ad ipotesi per le quali in un anno precedente si è fruito dell'elevazione del congedo per malattia, le relative assenze verrano assoggettate al regime ordinariamente previsto per la malattia.
               Resta ovviamente ferma la reiterabilità dell'elevazione del limite massimo di congedo straordinario in ciascuno degli anni in cui ne ricorrano nuovamente i presupposti.
   
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           Ai sensi dell'art.15, co. 2, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
             Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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