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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo     II                    /119.99.11

OGGETTO: Richiesta di accesso ad atti riguardanti l'espletamento di pubblici incanti.

   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   DEI LAVORI PUBBLICI
                                                    P A L E R M O
   
   
               1. Con nota n. 8674 del 2 aprile s., l'Ufficio del Genio civile di XXXX ha chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla accoglibilità, ai sensi del D.P.R. 16 giugno 1998, n. 12, dell'istanza di una impresa esclusa da un pubblico incanto di rilascio di copia delle offerte prezzi presentate da altre imprese.
               Com'è noto, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 21 marzo 1971, n. 7, le richieste di parere a quest'Ufficio devono promanare esclusivamente dai soggetti a ciò legittimati (capo di un ramo dell'Amministrazione e direttore regionale o equiparato) in quanto investiti, a livello generale delle funzioni di coordinamento e di determinazione in seno all'amministrazione regionale. Data, comunque, l'urgenza del quesito lo Scrivente ha svolto egualmente la consultazione, il cui esito viene esternato a codesta Amministrazione centrale, affinchè, ove condivida il parere, fornisca le conseguenti istruzioni al proprio ufficio periferico.
   
               2. Con riferimento al problema posto va osservato in linea generale che le offerte delle imprese concorrenti, una volta inserite nel procedimento di gara, partecipano dei caratteri di pubblicità e trasparenza di detta procedura e, conseguentemente, ne deve essere consentita la visione al concorrente che intenda verificare la regolarità della selezione ed il rispetto della par condicio fra le imprese invitate alla gara (cfr. ex plurimis TAR Lazio, sez. II, 22 aprile 1997, n. 753)/
               Vero è che dalla richiesta di parere e dalla istanza alla stessa allegata in copia sembra evincersi che l'esclusione della impresa richiedente è dipesa dalla mancanza dei requisiti prescritti nel bando per la partecipazione alla gara la cui verifica rientra in una fase preliminare alla celebrazione vera e propria della stessa. Tuttavia non è da escludere un interesse, sia pure indiretto, del richiedente a conoscere i predetti dati (entità delle offerte) in quanto tale conoscenza può influire sulla decisione del medesimo di instaurare o meno un giudizio contro la sua esclusione.
               In sostanza, ciò che l'Amministrazione deve accertare è l'esistenza di un interesse, non emulativo nè riconducibile a una mera curiosità e ricollegabile alla sfera giuridica del richiedente da uno specifico nesso (nella specie, la partecipazione alla gara) nonchè l'insussitenza di specifici motivi ostativi connessi all'esigenza di non compromettere l'andamento dell'azione amministrativa.
               Trattandosi, inoltre, di gara pubblica non può ritenersi applicabile l'art. 14, comma 1, lett. b) del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, che prevede il differimento dell'accesso sino al formale affidamento,"in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato".
               In conclusione, non sembra allo scrivente che il predetto Ufficio possa opporre alcun rifiuto alla richiesta presentata dall'impresa richiedente.
               Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                           Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   

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