OGGETTO: Trattamento di quiescenza del personale dipendente da scuole materne regionali.
Regione siciliana
Direzione dei servizi di
quiescenza, previdenza ed
assistenza del personale
Via Abela, 5
P A L E R M O
1. Con la nota suindicata codesta Amministrazione chiede il parere dello scrivente in relazione all'oggetto, formulando due specifici quesiti:
a) se sia conforme alla normativa vigente nella materia la corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera, non relazionata agli anni di servizio, ed unica, senza distinzione di livelli e qualifiche;
b) se il rinvio contenuto nell'art. 12 della l.r. 67/75 all'applicazione della normativa statale, per quanto riguarda il collocamento a riposo del personale in oggetto, "possa o debba essere interpretato in senso ampio, comprensivo dei limiti di anzianità anagrafica e di servizio presupposti dalla legge statale per il diritto a pensione".
Sui quesiti proposti si osserva quanto segue.
2. Nel richiamare quanto a suo tempo sostenuto con il parere dell'Ufficio di cui alla nota n. 6441 del 2 dicembre 1996, sembra allo scrivente che possa condividersi l'orientamento di codesta Amministrazione di attribuire l'indennità integrativa speciale del settore "scuole regionali" in misura intera, non relazionata agli anni di servizio, ed unica, senza distinzione di livelli e qualifiche. Si ritiene infatti aderente al dettato normativo la corresponsione dell'indennità in parola in base agli importi comunicati dalla Direzione provinciale del Tesoro ed attribuiti in misura intera a prescindere dall'anzianità di servizio secondo quanto previsto dal sistema pensionistico regionale.
Per quanto, poi, attiene alla portata dell'art. 12 della legge regionale n. 67 del 1975, laddove si fa rinvio alle vigenti disposizioni del corrispondente personale statale per quanto riguarda il collocamento a riposo del personale della scuola materna in Sicilia, sembra potersi ritenere che tale rinvio consenta di applicare la relativa normativa statale nel suo complesso, ivi compresi i limiti di anzianità anagrafica e di servizio previsti dalla normativa statale.
Quanto all'individuazione nel 1° settembre di ogni anno della data a partire dalla quale, raggiunto il limite minimo di servizio previsto dalla legge regionale, il collocamento a riposo può essere chiesto, si concorda con codesta Amministrazione, precisandosi in proposito, in armonia con quanto previsto nella circolare ministeriale 28 gennaio 1998, n. 36 e nella nota ministeriale 20 febbraio 1998, prot. 24905/BL, che la cessazione dal servizio per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico, anche nel caso in cui il requisito richiesto (sia esso anagrafico o contributivo) maturi nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 31 dicembre successivo (cfr. Legge 27.XII.1997, n. 449, art. 59, comma 9). La norma trova pertanto applicazione anche nel caso in cui il dipendente scolastico maturi in data posteriore al 31 agosto, ma non oltre il 31 dicembre dello stesso anno, sia l'anzianità anagrafica sia quella contributiva.
Nei termini il parere dello scrivente.
Si ricorda, infine, che in conformità alla circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8/9/98, in mancanza di un'eventuale comunicazione in ordine alla riservatezza del presente parere entro 90 giorni dal ricevimento, lo stesso sarà inserito nella banca dati "FONS".