Repubblica Italiana
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Gruppo     IV                      /122.99.11

OGGETTO: Istanza di autorizzazione ex art. 18, L. 64/74 della Ditta XY. Diniego di autorizzazione lavori emesso dall'Ufficio del Genio Civile di JJJJ - Applicabilità D.M. 16/1/96.

   
   
   
                                               ASSESSORATO REGIONALE
                                                       DEI LAVORI PUBBLICI
                                                             PALERMO
   
               1. Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine al diniego di autorizzazione ex art. 18, L. 64/74 emesso dall'Ufficio del Genio Civile di JJJJ nei confronti dell'istanza presentata dalla Ditta XY.
               Codesta Amministrazione rappresenta al riguardo che la citata Ditta aveva presentato in data 1/6/96 l'istanza di autorizzazione all'Ufficio del Genio Civile suddetto ai sensi delle leggi nn. 64/74 e 1086/71, mancante però della documentazione prevista dalle medesime leggi.
               L'ufficio del Genio civile, con nota del 31/10/96 aveva chiesto l'integrazione della documentazione (nomina del collaudatore e accettazione di carica dello stesso, planimetria quotata, pianta copertura, prospetti e sezioni quotati, dimensionamento dei giunti tecnici, relazione geotecnica o sulle fondazioni con calcolo del carico ammissibile sul terreno di sedime, nome del progettista) e poichè la ditta non aveva ottemperato alla richiesta, in data 17/6/98 aveva restituito il progetto privo dell'autorizzazione.
               Solo il 12/10/98 la ditta provvedeva ad integrare il progetto, ma l'Ufficio del Genio civile lo restituiva nuovamente privo dei visti perchè gli elaborati trasmessi non erano conformi al D.M. 16/1/96.
               La Ditta presentava istanza di riesame della decisione all'Ufficio stesso dato che il progetto era stato presentato anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 16/1/96, che il D.M. 4/3/96 aveva prorogato al 5/6/96. L'Ufficio del Genio civile però respingeva l'istanza "poichè non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 2 del D.M . 4/3/96 cui l'istanza faceva riferimento".
               Codesto Assessorato è dell'avviso che la pratica presentata in data 1/6/96 dalla Ditta XY sia inaccoglibile perchè carente della documentazione prevista dall'art. 17 della Legge 64/74 e che sia "a qualunque titolo e in qualunque istante inaccoglibile il ricorso..".
   
               2. L'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 prescrive a chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zona sismica di darne preavviso alle autorità competenti con domanda cui deve essere unito il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori.
               La medesima norma prevede inoltre che "il progetto deve essere esauriente per planimetrie piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture" (comma 3).
   "Al progetto deve essere inoltre allegata una relazione sulla fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione" (comma 4).
               Ai sensi dell'art. 3 della L. 64/74 le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche sono disciplinate oltre che dalle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi di cui all'art. 1, da specifiche norme tecniche emanate con decreti dal Ministero dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Tali norme sono finalizzate ad assicurare, "nelle zone a rischio, il rispetto delle necessarie tecniche costruttive a garanzia del manufatto e della resistenza alle sollecitazioni sismiche" (Cass. 26/3/86) "per prevenire il determinarsi di situazioni pericolose" (Cass. 6/10/94).
               Proprio in relazione a tali finalità, il medesimo art. 3 della Legge succitata prevede che le norme tecniche debbano essere aggiornate "ogni qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze dei fenomeni sismici".
               In attuazione di quest'ultima disposizione con D.M. 16 gennaio 1996 (pubblicato sul S.O. alla G.U.R.I. 5/2/96, n. 29) sono state approvate "le...norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, ad integrale sostituzione di quelle di cui al precedente decreto 24 gennaio 1986", che sarebbero dovute entrare in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
               Tuttavia il D.M. 4 marzo 1996 ne ha prorogato l'entrata in vigore al 5 giugno 1996 e ha stabilito che, in via transitoria, "continuano ad applicarsi le norme di cui al precedente decreto 24 gennaio 1986 per le opere in corso e per le quali sia stata già presentata la denuncia prevista dall'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64... "(art. 2).
                Dal tenore letterale delle norme citate e dalla ratio delle stesse -che è quella di rendere possibile il controllo preventivo e documentale dell'attività edilizia nelle zone sismiche (Cass. III, 6/7/92)- risulta evidente che l'istanza di autorizzazione per l'inizio dei lavori può considerarsi regolarmente presentata e quindi produttiva degli effetti di cui all'art. 2 del D.M. 4/3/96, solo se corredata di tutta la documentazione richiesta atteso che quest'ultima consente all'Ufficio del Genio Civile di valutare la conformità del progetto dell'opera e dei suoi allegati alla normativa antisismica, al fine di rilasciare l'autorizzazione ex art. 18 L. 64/74.
               Nella fattispecie invece l'istanza della ditta in esame, del tutto priva della documentazione richiesta dalla legge, è da considerarsi inidonea a produrre gli effetti previsti dal combinato disposto dell'art. 17 della L. 64/74 e dell'art. 2 del D.M. 4/3/96. Ma c'è di più. Quest'ultimo pone invero un'altra condizione per l'applicazione in via transitoria della previgente normativa (e cioè che le opere siano in corso), condizione che, nella fattispecie, secondo quanto risulta dalla documentazione allegata, sembra del tutto assente.
               E' infine appena il caso di osservare che comunque l'istanza in parola è stata bocciata per effetto del provvedimento di restituzione della stessa dal competente Ufficio del Genio civile (cfr. sul punto TAR Lazio III, 6/2/87, n. 194) e che la documentazione prodotta dalla Ditta XY, successivamente al precitato provvedimento di restituzione, non può far rivivere il procedimento già conclusosi per effetto di quest'ultimo.
               

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