Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo     IV                    /123.99.11

OGGETTO: XXXX - Costruzione rete idrica interna. Licitazione privata. Aggiudicazione 26 febbraio 1993. Revisione prezzi.

   
   
   
                                                   ASSESSORATO REGIONALE
                                                   LAVORI PUBBLICI
                                                               PALERMO
   
   
   
               1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente sulla divergenza di opinioni insorte tra codesto Assessorato ed il Comune di XXXX in ordine alla possibilità o meno di concedere la revisione prezzi per i lavori di cui all'oggetto, il cui bando di gara con il quale è stato scelto il metodo della licitazione privata è stato pubblicato sulla GURS n. 42 del 17.10.1992, mentre l'aggiudicazione è avvenuta in data 26/2/1993.
               Ritiene il Comune predetto (nota n. 3217 del 19.6.1998) che "l'art. 11 della l.r. 4/96 stabilisce che per i lavori già affidati, vigente il regime della revisione prezzi, continuano ad operare integralmente le clausole revisionali inserite nei rispettivi contratti...che i lavori erano già affidati e per essi nel relativo contratto risultano inserite le clausole revisionali".
               Secondo codesta Amministrazione invece "l'art. 11 della l.r. 4/96 stabilisce effettivamente che per i lavori affidati, vigente il regime di revisione prezzi continuano ad operare integralmente le clausole revisionali inserite nei rispettivi contratti, ma la norma che abolisce l'istituto della revisione prezzi (combinato disposto degli artt. 11 della l.r. 26/8/92, n. 6, 33 "della legge 28/2/1986, n. 41 e 3 della legge 8/8/1992, n. 359) era già in vigore quando i lavori furono aggiudicati (26.2.1993)".
   
               2. Con la legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, è stata disciplinata, per la prima volta, in modo organico, la revisione dei prezzi di appalti di opere pubbliche fino all'avvento della legge regionale n. 30 del 1990 il cui art. 6 ha recepito l'art. 33 della legge statale n. 41 del 1986.
               Il processo di avvicinamento della normativa regionale a quella statale si è poi concluso con l'art. 11 della l.r. n. 6 del 1992 il quale dispone che "la revisione dei prezzi contrattuali nella Regione siciliana è disciplinata dalle leggi dello Stato", leggi che, com'è noto, modificando l'art. 33 della L. 41/86, hanno escluso la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi (art. 3, comma primo, l. 8 agosto 1992, n. 359 e art. 15, quinto comma, l. 23 dicembre 1992, n. 498).
               L'immodificabilità del corrispettivo è stata poi sancita apertis vertes dal legislatore regionale con l'art. 56 della L.r. n. 10 del 1993: "per i lavori pubblici affidati dagli enti di cui all'art. 1....è esclusa la possibilità di procedere a revisione dei prezzi".
               Infine l'art. 11 della L.r. n. 4/1996 ha previsto che "Per i lavori già affidati, vigente il regime della revisione prezzi d'appalto, continuano ad operare integralmente le clausole revisionali inserite nei rispettivi contratti".
               Come si desume dalle sottolineature apposte dallo scrivente alle due norme succitate, cruciale per la individuazione del regime normativo applicabile in materia revisionale è il momento in cui viene "affidato" il lavoro. Ciò è del resto desumibile anche dalla disposizione di cui al comma quinto dell'art. 33 della l. 41/86 che dichiara applicabili le precedenti disposizioni nei contratti relativi a forniture e servizi "aggiudicati" successivamente all'entrata in vigore della legge, così affermando che, per l'individuazione della disciplina applicabile, deve farsi riferimento al momento della perfezione del vincolo contrattuale.
               Ora, nel caso della licitazione privata, questo coincide con l'aggiudicazione che "rappresenta l'atto terminale del procedimento e quando è definitiva equivale per ogni effetto giuridico al contratto (art. 16, co. 4, R.D. 2440/1923) (cfr. circolare 20 marzo 1992 n. 480/U.L. del Ministero dei lavori pubblici in G.U. n. 79 del 3.4.1992 e parere Cons. Stat. 3.5.1991 n, 782/91).
               Pertanto, come correttamente afferma codesta Amministrazione nella nota cui si risponde, poichè nella fattispecie, al momento dell'aggiudicazione della gara de qua (26 febbraio 1993), vigeva (e vige) il divieto di revisione prezzi, nessun compenso revisionale può essere corrisposto all'impresa esecutrice dei lavori, non operando la clausola contrattuale che disponeva diversamente.
               A tal riguardo è appena il caso di osservare che a seguito dell'emanazione della legge 22 febbraio 1973, n. 37, il cui art. 2 ha sancito il divieto dei patti in contrario o in deroga alla disciplina legale della revisione prezzi, quest'ultima ha natura inderogabile, non può cioè essere modificative di comune accordo tra le parti e pertanto le eventuali clausole modificate dalla stessa debbono ritenersi nulle (cfr. Caianiello, L'appalto di opere pubbliche, pag. 487 e ss.; C.S. IV 21.12.1985, n. 815; TAR Campania, Sa, 18.3.1988, n. 92).
               In altri termini la revisione prezzi è denominata unicamente dalla legge e non vi è spazio per poteri dispositivi delle parti stante il carattere imperativo e di ordine pubblico della legge 37/1973 (cfr. Cianflone, L'appalto di opere pubbliche, 1993, p. 715-716; C.S., IV, 7.7.1981, n. 561).
               La revisione prezzi nell'appalto pubblico deriva dunque dall'esercizio di un potere che è esterno al contratto, benchè nello sviluppo del rapporto contrattuale trovi il suo presupposto, con conseguente privazione di efficacia delle clausole contrattuali contrarie (C.S., VI, 27.2.1991, n. 113; C.S., IV, 9.12.1983, n. 905; Cass. 22.7.1982, n. 4288 e 1.10.1980, n. 5333; TAR Veneto, II 8.3.1989, n. 398).
   ********

           Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatrzza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane