Repubblica Italiana
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Gruppo    III                      /126.99.11

OGGETTO: Imprenditoria giovanile. Agevolazioni previste dalla Misura 1.1. P.O.P. Sicilia 94/99. Esatta interpretazione del dispositivo di cui all'art. 1 punto 3 lett. -c- D.P.R.S. n. 50/1995.

   
   
   
                                        PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                        Direzione della programmazione
                                        Segreteria tecnica
                                        S E D E
   
   
               1. Con la nota in riferimento codesta Presidenza chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla ammissibilità alle agevolazioni previste dalla Misura 1.1 del P.O.P. Sicilia 1994/99 relative alla imprenditoria giovanile, di una cooperativa ("XXXX a r.l.") che per il medesimo progetto (realizzazione di un campeggio) era già stata ammessa (D.A. 2777 del 3/5/90) ai finanziamenti previsti dalla L.r. 37/78, finanziamenti poi revocati con D.A. n. 111/ST/D4 del 18.5.1998 notificato alla cooperativa interessata il successivo 20 luglio.
               Le perplessità di codesta Presidenza sembrano derivare dalla circostanza che il Presidente della cooperativa è stato autorizzato ad inoltrare istanza di finanziamento (verbale n. 186 del 20/5/98 non allegato agli atti) in data antecedente alla notifica del decreto di revoca dei finanziamenti concessi ex L.r. 37/78.
               Alla luce di tale comportamento, codesta Presidenza chiede allo Scrivente di esprimere il proprio avviso sulla esatta interpretazione del disposto di cui all'art. 3, lett. -c- D.P.Reg. n. 50/1995.
   
               2. L'art. 3, lett. -c- D.P.Reg. n. 50/1995 prevede tra i requisiti per l'accesso alle agevolazioni in favore della imprenditoria giovanile, il "non fare parte o non aver fatto parte" di altre società che abbiano in precedenza ottenuto finanziamenti ai sensi dell'art. 22 L.r. 25/93 e della L.r. 37/78.
               E' di tutta evidenza che scopo della norma è quella di evitare che in capo agli stessi soggetti possa concretizzarsi un duplicato di benefici aventi medesima origine e finalità. I requisiti (tutti), secondo quanto espressamente disposto dall'art. 4 del D.P.Reg. prima citato, devono essere posseduti "all'atto della presentazione del progetto di sviluppo produttivo" e devono sussistere sia al momento dell'ammissione alle agevolazioni sia per i tre anni successivi a tale ultima data.
               Se quindi, l'istanza per ottenere i nuovi finanziamenti è stata presentata in data successiva a quella del decreto di revoca dei finanziamenti ex L.r. 37/78, appare del tutto ininfluente quando il presidente della cooperativa è stato autorizzato a presentare istanza essendo sufficiente che detta autorizzazione sussista prima della presentazione dell'istanza stessa.
               Ciò che, invece, deve essere accertato senza alcuna ombra di dubbio è che effettivamente la cooperativa interessata non abbia ottenuto alcun finanziamento ex L.r. 37/78 o che comunque quest'ultimo sia stato integralmente restituito prima dell'ammissione del progetto al nuovo finanziamento.
               Circostanza non chiara nella fattispecie in esame.
               Risulta, invero, dalla nota che si riscontra che il finanziamento ex L.r. 37/78 è stato concesso "senza accredito di somme", ma il D.A. 2777 del 3/5/90 prevede al punto -7- che "potranno essere liquidati, sulla scorta degli stati d'avanzamento, acconti del contributo e del mutuo proporzionali a quanto realizzato ed accertato".
               Pertanto, nell'ipotesi in cui alla cooperativa interessata siano stati concessi acconti di contributo e/o di mutuo è necessario che detti acconti siano stati integralmente restituiti prima di ammettere la cooperativa stessa al nuovo finanziamento
               Infine, non sembra superfluo sottolineare che, per espressa disposizione dell'art. 1, comma 3 del D.P.Reg. più volte citato, l'assenza di qualsivoglia finanziamento va verificata non solo nei confronti della cooperativa in quanto tale, ma anche nei confronti dei soci amministratori e rappresentanti legali della cooperativa stessa.
   
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           A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   
   

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