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Gruppo    II                      /129.99.11

OGGETTO: Indennità meccanografica D.P. Reg.11/95, lettera f), allegato c.

   
   
   
   
                                                   Assessorato Regionale
                                                   Lavori Pubblici
                                                   PALERMO
   
                 e, p.c.                Direzione Regionale
                                                   del Personale e dei SS.GG.
                                                   S E D E
   
   
1.          Con la suindicata nota successivamente regolarizzata con foglio n.5365 del 24 maggio u.s. codesto Assessorato, a seguito di diverse richieste di corresponsione di indennità meccanografica da parte di funzionari addetti all'uso del P.C. collegati in rete con il sistema informatico del C.E.D. chiede il parere dello Scrivente circa la possibilità che l'indennità stessa possa essere estesa, oltre che ai componenti del predetto centro anche ad altri dipendenti che utilizzano il P.C. collegato a rete. Chiede inoltre di conoscere se, al fine del pagamento dell'indennità in discorso, debba essere preso in considerazione il numero delle ore impiegate nell'uso della macchina rapportandole, poi, in giornate lavorative. Viene rappresentato, infine, che con nota n.16462 del 19 marzo 1998, la Direzione del Personale della Presidenza della Regione ha disposto, "nell'ambito del proprio Assessorato, che l'indennità meccanografica spetta  al personale che presta servizio presso i centri elaborazione dati (CED) ed unità operative collegate in rete".
   
   2.          L'art.18, lett. d), del D.P. Reg. 20 gennaio 1995, n.11, rinvia all'apposito allegato "C" per specificare i trattamenti retributivi accessori. In particolare, la lettera f) di tale allegato rubricata "Indennità meccanografica, così dispone: "Al personale inquadrato in profili professionali dell'area informatica (con attività di programmazione e di elaborazione dati) e che esercita le mansioni del profilo spetta una indennità mensile non inferiore all'attuale".
               Successivamente il decreto presidenziale 17 giugno 1997, n.26, di modifica al predetto decreto n.11/95, per la parte che qui interessa, ha disposto all'art.2, che l'indennità prevista dalla lett. f) dell'allegato "C" dal D.P. Reg. n.11/95, nelle more dell'istituzione dell'area informatica, compete al personale di cui all'art.39 della legge regionale n.41/85.
               Il comma 1 di tale articolo testualmente recita:
               Al personale dell'Amministrazione regionale addetto ai centri elettronici, meccanografici o a sistemi informativi elettronici, con compiti continuativi inerenti alle procedure di progettazione, realizzazione, registrazione o controllo di sistemi è corrisposta una indennità lorda, per ogni giornata di effettiva presenza e per le ore di effettivo servizio, nella misura di:
   
   OMISSIS


               Ora, come già rilevato nel parere n.45/91 dell'11 luglio 1991, il sopra riportato art.39 della legge regionale 29 ottobre 1985, n.41, ragionevolmente subordina il pagamento dell'indennità alla coesistenza di due elementi fondamentali: uno di carattere oggettivo (l'essere addetti a centri elettronici, meccanografici o a sistemi informativi elettronici che progettano, realizzano, registrano sistemi); l'altro di carattere soggettivo (assegnazione con continuità ai relativi compiti).
               La legge richiede in sostanza l'assegnazione ufficiale a centri o sistemi informativi elettronici, cioè ad insieme di servizi, comprendente sia la fase di programmazione e, cioè, acquisizione ed elaborazione di dati, che quelle relative alla "realizzazione, registrazione e controllo di sistemi informativi".
               Ora il requisito dell'assegnazione del "personale ... ai centri elettronici e meccanografici", di cui all'art.39 citato, postula una chiara soluzione organizzativa da parte dell'Amministrazione che permetta di individuare, per atti ufficiali (decreti, ordini di servizio, ecc.), a quali dei servizi del ramo di Amministrazione siano conferite le funzioni di progettare, realizzare e registrare e controllare sistemi informatici a servizio dell'intero ramo di amministrazione, ovvero di parti omogenee di esso, quali dipendenti siano addetti continuativamente a tali unità organizzative, onde realizzare le predette operazioni. Tale criterio deve essere inteso in senso assai restrittivo, trattandosi di esborso di somme di denaro in aggiunta alla normale retribuzione.
               Il dato organizzativo, preliminare ad una corretta applicazione dell'art.39 della l.r. n.41 del 1985 in questione, sembra diventare sempre più rilevante per l'uso sempre più diffuso di elaboratori elettronici da parte degli impiegati, i quali trovano, del resto anche singolarmente, utili detti strumenti, così come altri sussidi per i quali spesso un problema di attività differenziata non si pone: telefoni sofisticati, fotocopiatrici, telefax ecc.
               E' proprio in relazione ad una tale evoluzione che nell'interpretazione dell'art.39 della l.r. 41/85 si pone l'esigenza di determinare in primis con maggiore precisione il senso dei termini "centri elettronici meccanografici o ... sistemi".
               Si tratta in sostanza, come detto, di individuare quali siano nell'Amministrazione regionale i centri elettronici, meccanografici ed i sistemi ed assegnarvi con compiti continuativi il relativo personale. Il che, a parere dello scrivente, dovrebbe risultare dalla disposizione di servizio che assegni ciascun addetto a compiti informatici con l'indicazione del centro o sistema a cui debba essere addetto e del livello o sfera di compiti attribuitigli ivi con carattere di continuità.
               Nè sembra conseguentemente che la presenza di uno o più personal computers possa realizzare sic et simpliciter l'ipotesi di centro o sistema.
               Tutto ciò premesso, al di fuori degli estremi sopra delineati non può trovare applicazione la disciplina sopra illustrata, di stretta interpretazione, come tutte le disposizioni che riconoscono un trattamento accessorio a particolari categorie di dipendenti (cfr. C.g.a., Sag. 27 febbraio 1989, n.37). Onde è da escludere che l'indennità di cui trattasi spetti al personale che utilizza il computer per elaborazioni di supporto alla propria attività lavorativa, come chiarito dalla circolare dell'Assessore regionale alla Presidenza 19 marzo 1998, n.16442; fenomeno questo di portata sempre più vasta, come dimostra il gran numero di "PC" (circa 2700) sinora acquistati dall'Amministrazione regionale, gran parte dei quali da considerarsi come strumenti di lavoro comuni il cui utilizzo incide (positivamente) sul disimpegno delle mansioni dei singoli dipendenti, ma non ne altera la natura.
               Conseguentemente, ai fini della corresponsione dell'indennità in argomento, è esigenza primaria di ogni Assessorato regionale individuare con  atto formale, ove non fosse stato già fatto, i "centri" ed il "personale" agli stessi assegnato in via continuativa cui potrà essere corrisposta l'indennità di cui trattasi.
               E' da ritenersi infine che l'indennità in parola vada corrisposta con le modalità indicate nel più volte citato art.39, della l.r. n.41/85, e che quindi il numero delle ore impiegate nell'utilizzo della macchina debba essere rapportato a giornata lavorativa, unità di tempo a cui la norma si riferisce per la commisurazione di tale compenso accessorio.
   
   * * * * *


               Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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