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Gruppo    III                      /138/99/11

OGGETTO: L.r. 26/87, art. 14 - Indennità di fermo supplementare. Quesito.

   
   
   
   
                                        Assessorato Regionale
                                        della Cooperazione, del Commercio,
                                        dell'Artigianato e della Pesca
                                        P A L E R M O
   
   
               1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo Scrivente un quesito sollevato dalla C.C.I.A.A. di XXXX concernente la possibilità, o meno, di riconoscere l'indennità di cui all'art. 14 della l.r. 26/87, in favore di un marittimo, il quale pur avendo effettuato i 181 giorni di attività di pesca, non ha completato i 45 giorni di fermo supplementare in quanto sottoposto a misura detentiva in esecuzione di un ordine giudiziario per una condanna di reclusione.
   
               2. In ordine a quanto richiesto si osserva come le varie direttive emanate dall'Amministrazione regionale per disciplinare l'effettuazione del fermo temporaneo, proprio in relazione alla problematica in argomento, abbiano previsto che nell'ipotesi in cui un marittimo abbia interrotto il fermo supplementare prima dello scadere dei 45 giorni, se il mancato completamento del periodo di fermo è stato dovuto a causa di forza maggiore, avrà diritto alla corresponsione dell'indennità per i giorni di fermo tecnico più i giorni di fermo supplementare effettivamente praticati; nulla, viceversa, sarebbe dovuto in caso di sbarco volontario durante il suddetto periodo di fermo supplementare.
               Occorre dunque verificare se l'arresto del marittimo possa essere fatto rientrare o meno, nel superiore concetto di "forza maggiore".
               L'effettiva portata di tale concetto va individuata rapportando il medesimo alla "ratio" del contesto normativo in cui si inserisce, che, a parere dello Scrivente, deve ravvisarsi nell'intento da parte dell'Amministrazione di garantire l'accesso all'indennità "de qua" in tutte quelle ipotesi in cui il marittimo non riesca a portare a termine il periodo di fermo per cause indipendenti dalla propria volontà; a simile conclusione sembra condurre la successiva puntualizzazione che esclude, tout court, il diritto all'indennità solo in caso di volontaria sospensione del fermo.
               In definitiva, con specifico riferimento al caso di specie, pare allo Scrivente che l'arresto cui è stato sottoposto il marittimo in argomento, costituisca un evento estraneo che, come tale, abbia reso impossibile la prosecuzione dell'effettuazione del periodo di fermo supplementare. Pertanto, considerato quanto sopra esposto, l'arresto medesimo può legittimamente essere assimilato a quelle "cause di forza maggiore" (di analogo avviso, sia pure in una fattispecie diversa il C.G.A. con sent. n. 156 dell'11/10/1985) idonee a garantire al marittimo la corresponsione dell'indennità per i giorni di fermo tecnico più i giorni di fermo supplementare effettivamente osservati.
               Nei termini il reso parere.
   
           A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
               Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.
   
   
   

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