Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    II                      /141.99.11                                      

OGGETTO: Legge 104/92. Prolungamento del periodo di astensione facoltativa.


   
   
   
   
   
                                                   Direzione regionale
                                                   del personale e dei
                                                   servizi generali
                                                   S E D E
   
   
   1.          Con la nota suindicata codesta Direzione regionale, premesso che l'art.33, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n.104 dispone, in favore delle lavoratrici madri di minori con handicap, il prolungamento sino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, chiede l'avviso dello Scrivente "in merito all'esatto periodo che l'art.33, comma 1, della l.104/92 ha voluto prendere in considerazione e, cioè, se i sei mesi sono da riferire a ciascun anno (18 mesi), oppure se il periodo in questione si riferisce a tutti e tre gli anni di vita del bambino".
   
   2.          La legge 5 febbraio 1992, n.104 - legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - prevede una serie di interventi volti a favorirne l'effettiva integrazione sociale. In tale ottica l'art.33 dispone talune agevolazioni in favore dei lavoratori, pubblici e privati, genitori o familiari dell'handicappato, dirette a  garantire la piena e continuativa assistenza di quest'ultimo, ed in particolare, secondo il primo comma del citato art.33, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata con le particolari modalità indicate nell'art.4 della stessa legge, hanno diritto al prolungamento sino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della l.30 dicembre 1971, n.1204 a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
               Per poter individuare l'esatta entità del beneficio in discorso occorre, quindi, far riferimento alla disciplina recata dall'art.7 della l.1204/71, il quale, al comma 1, dispone che la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro ... per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto. Si è dell'avviso (peraltro, in conformità con quanto rilevato dal Ministro della funzione pubblica nella circolare n.90543/7/488 del 26 giugno 1992) che esso non può che consistere - stante il richiamo all'art.7 della legge sulle lavoratrici madri - in un periodo di astensione facoltativa che può giungere, nel massimo, fino a tre anni (prolungamento di tale astensione fino a tre anni del periodo di sei mesi previsto, durante il primo anno di vita del bambino, dal richiamato art.7 in favore di uno dei genitori) e che lo stesso - salvo il limite insuperabile del compimento del terzo anno di vita del bambino - sia suscettibile di frazionamento.
               In altri termini, proprio il riferimento esplicito al periodo e non all'età del bambino, operato dall'art.33 l.104/92 cit., induce a ritenere che, in presenza delle altre condizioni poste dalla stessa legge (handicap grave accertato senza ricovero del minore in istituti specializzati) il genitore di minore disabile abbia il diritto di assentarsi    dal lavoro per un lasso di tempo che può raggiungere complessivamente i trentasei mesi durante i quali gli sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico spettante alla generalità delle lavoratrici madri (Cfr. Cons.St. sez.II 27 ottobre 1993, n.1611).
   * * * * *

3.          A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane