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Gruppo XIV                      /142.99.11

OGGETTO: Boschi e foreste. Infrazioni - Sanzioni.

   
   
   
                                                   Assessorato Regionale
                                                   Agricoltura e Foreste
                                                   Direzione foreste
                                                   PALERMO
   
   
1.          Con la lettera in riferimento codesto Assessorato sottopone allo scrivente due problematiche concernenti le infrazioni alla legislazione in materia di boschi e terreni montani previste dall'art.1 della legge 4 agosto 1984, n.424 e dall'art.9, comma 4, della legge 1 marzo 1975, n.47.
               Premesso in via generale che i reati contravvenzionali disciplinati dalla legge forestale (RDL 30.12.1923, n.3267), sono stati depenalizzati dall'art.32 della legge n.689/1981, in particolare vien chiesto:
   a) se l'aumento delle sanzioni amministrative introdotto dall'art.1, comma 1, della citata legge n.424/1984 si applichi alle violazioni sanzionate ai sensi dell'art.24 della legge forestale ovvero riguardi soltanto le infrazioni commesse nei terreni percorsi da incendio;
   b) se la violazione del divieto di costruzione nelle zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco, previsto dall'art.9, comma 4, della citata legge n.47/1975, costituisca illecito amministrativo ovvero integri "una violazione a norma in materia urbanistica ed edilizia" esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art.34, lett. l), della legge n.689/1981.
       
   2.          In relazione al primo quesito si osserva quanto segue.
               L'art.1, comma 1, della legge n.424/1984 ("Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi") stabilisce che "le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47, salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.2367, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n.689".
               Il richiamato art.10 della legge n.47/1975, al comma 1 a sua volta dispone che costituiscono illecito amministrativo "le infrazioni alla legge 30 dicembre 1923, n.3267 e sono punite con sanzione amministrativa ai sensi degli articoli 24, 26, 54 e 135... della stessa legge forestale...".
               I successivi commi del predetto art.10 richiamano poi le infrazioni previste dall'art.9, commi 3 e 4, della medesima legge n.47/1975.
               Sebbene il titolo della legge n.424/1984 possa suscitare qualche perplessità circa l'ambito di applicazione della stessa a causa dell'esplicito riferimento alla violazione delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi, tuttavia il predetto ambito risulta precisato, ad avviso dello scrivente, dal combinato disposto delle disposizioni sopra riportate; ed invero, la formulazione adottata dal legislatore nell'art.1, comma 1, della predetta legge n.424/1924, ed in particolare l'espresso rinvio alle infrazioni previste nell'art.10 della legge n.47/1975, non sembra porre in dubbio che l'aumento delle sanzioni amministrative riguardi tutte le violazioni a sua volta richiamate da quest'ultima norma, ciò a prescindere dalla eventuale connessione delle infrazioni con la finalità della difesa dei boschi dagli incendi.
             Considerato ora che il più volte citato art.1, comma 1, esclude dall'aumento ivi previsto le sanzioni amministrative relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30.12.1923, n.2367 e tenuto conto altresì che l'ulteriore rinvio operato dall'art. 10 della legge n.47/1975 riguarda, ad avviso dello scrivente, non tutte le infrazioni genericamente previste dalla legge forestale ma solo quelle disciplinate dagli articoli espressamente indicati e cioè dagli articoli 24, 26, 54 e 135, deve conseguentemente concludersi che l'aumento in questione trova applicazione per le sole violazioni di cui all'art.24 del RDL n.3267/1923.
               In merito al secondo quesito si osserva brevemente che la esplicita previsione legislativa contenuta nell'art.10, comma 2, della citata legge n.47/1975, della "sanzione amministrativa" del pagamento di una somma di denaro per la violazione del divieto di insediamento di costruzioni nelle zone boscate danneggiate dal fuoco, non pone in dubbio il carattere di illecito amministrativo della medesima violazione; ciò che rende, ovviamente, superflua ogni ulteriore indagine circa la natura della disposizione che introduce il divieto in questione, al fine di accertare se la stessa rientri tra le leggi in materia di urbanistica ed edilizia escluse dalla depenalizzazione ai sensi dell'art.34, lett. l), della legge n.689/1981.
               Per completezza va rilevato altresì che la natura di illecito amministrativo della violazione di che trattasi non esclude comunque la possibilità che si configuri, ricorrendone i presupposti, anche la diversa ipotesi di reato prevista dall'art.20, comma 1, lett. b) della legge 28 febbraio 1985, n.47 per la "esecuzione di lavori in totale difformità e assenza della concessione" edilizia.
               Infine si osserva che vertendo il presente parere su questioni  di rilevanza generale connesse all'interpretazione di norme statali che richiedono una applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale, si suggerisce di acquisire, su entrambe le problematiche sottoposte allo scrivente, ulteriori elementi di valutazione, ove gli stessi siano ritenuti necessari, presso i competenti organi statali.
   
   * * * * *


               Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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