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Gruppo     V                      /147.99.11

OGGETTO: Normativa applicabile in materia di apertura ed esercizio di laboratori di analisi (D.P.C.M. 10 febbraio 1984 e D.P.R. 14 gennaio 1997).

   
   
                                        ASSESSORATO REGIONALE SANITA'
                                        Ispettorato regionale sanitario
                                                    P A L E R M O
   
               1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato, premesso che con sentenza del T.A.R. del Lazio 27 novembre 1985, n. 1459 e poi con sentenza della Corte costituzionale 19 maggio 1988, n. 560 sono state rispettivamente annullate e dichiarate costituzionalmente illegittime varie disposizioni del D.P.C.M. 10 febbraio 1984 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti minimi dei laboratori di analisi), pone all'ufficio i seguenti quesiti:
   a) se il citato D.P.C.M. del 1984 "debba ritenersi ancora vigente nelle sue restanti parti";
   b) se il successivo D.P.Rep. 14 gennaio 1997 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti minimi per l'esercizio di attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) abbia travolto -per quanto riguarda i laboratori di analisi- il predetto D.P.C.M.;
   c) se entrambi i provvedimenti sopra menzionati concorrano all'individuazione dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'apertura dei laboratori di analisi.
   
               2. Circa il primo quesito va subito osservato che entrambe le sentenze sopra menzionate (T.A.R. Lazio e Corte costituzionale) hanno pronunciato un annullamento solo parziale dell'atto statale impugnato, il quale per conseguenza -già dal punto di vista formale- resta in vigore nelle parti non annullate o dichiarate costituzionalmente illegittime.
               Tale conclusione risulta poi confermata anche sul piano sostanziale, in quanto tutte le norme invalidate del D.P.C.M. in oggetto (art. 3, penultimo ed ultimo comma; art. 4, primo comma in parte; art. 8 primo comma n. 1, terzo comma punto c e ultimo comma in parte; art. 12; art. 17; art. 18, primo e terzo comma) o riguardano la ripartizione di competenze fra Stato e regioni ovvero la parità di trattamento fra professioni diverse (medici e biologi), senza toccare il nucleo essenziale del provvedimento, costituito dalla disciplina dei "requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale" dei presidi in questione.
               Non è infine inutile ricordare che in questo stesso senso si muove la circolare dell'Assessore regionale per la sanità 28 maggio 1986, n. 1771/VI-IRS, allegata alla richiesta di avviso; che, dichiarando di voler adeguare "alla pronuncia del TAR Lazio" il contenuto di precedenti direttive riguardanti il D.P.C.M. del 1984, implicitamente ne riconosce la piena vigenza nelle parti non modificate.
   
               3. Il secondo ed il terzo quesito vanno riuniti trattandosi di formulazioni diverse dello stesso problema (rapporti tra il D.P.C.M. 10 febbraio 1984 e il D.P.Rep. 14 gennaio 1997).
               Al riguardo basta porre a raffronto i due citati provvedimenti per rendersi conto -con riguardo alla fattispecie- che la vigente disciplina dei laboratori di analisi emerge dall'applicazione integrata di entrambi i decreti sopra citati.
               Ed infatti, se è vero che il più recente di essi, pur essendo volto a stabilire essenzialmente i "requisiti minimi strutturali e tecnologici generali", vale a dire comuni alle varie strutture sanitarie pubbliche e private, fornisce in particolare per i laboratori di analisi anche una disciplina specifica, quest'ultima non è in realtà così dettagliata -dal punto di vista tecnico- da poter sostituire quella fornita dal D.P.C.M. del 1984 (cfr. ad esempio gli articoli 4, 5, 6 e 7 di tale provvedimento, relativi alle dotazioni strumentali ed al personale).
               E' pertanto ovvio che nel caso di specifici punti diversamente regolati vale la disciplina più recente, mentre per tutto quanto non previsto dal D.P.R. 14 gennaio 1997 l'unica fonte di riferimento resta il D.P.C.M. del 10 febbraio 1984.
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           Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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