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Gruppo    II                      /150.99.11

OGGETTO: Interruzione del congedo ordinario per motivi di famiglia.

   
   
   
                                                   Assessorato Regionale
                                                   Territorio e Ambiente
                                                   P A L E R M O
   
                e, p.c.            Direzione Regionale
                                                   del Personale e dei
                                                   Servizi Generali
                                                   S E D E
   
   
               1. Con la nota suindicata codesto Assessorato chiede se il periodo di congedo ordinario concesso a un dipendente possa essere interrotto, con la fruizione del congedo straordinario, a causa di gravi motivi di famiglia (nella specie malattia del coniuge), pur rilevando che tale ipotesi non rientra in quelle contemplate dall'art. 43 della l.r. 21 ottobre 1985, n. 41, il quale prevede la sospensione delle ferie per eccezionali esigenze di servizio o per malattia, debitamente documentata, del dipendente.
   
               2. L'art. 36, ultimo comma, della Costituzione riconosce il diritto irrinunciabile del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuito. Tale diritto, se pur intangibile nella sua durata, deve però essere contemperato con le esigenze della pubblica amministrazione per ciò che riguarda le modalità d'esercizio, potendo l'Amministrazione, per esigenze di funzionalità del servizio, stabilire i periodi in cui tale congedo deve essere fruito, o, in ipotesi eccezionali, rinviare al semestre successivo il congedo spettante a ciascun dipendente. Poichè, inoltre, il congedo in discorso risponde all'esigenza di garantire al lavoratore il tempo necessario per recuperare le proprie energie psicofisiche, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la malattia insorta durante le ferie ne interrompa il decorso (Sent. 30 dicembre 1987, n. 616).
               A tali principi risponde l'art. 43 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, il quale, dopo aver sancito il diritto del dipendente alla fruizione in uno o più periodi dell'anno del congedo ordinario, dispone che lo stesso può essere interrotto (o rinviato all'anno successivo) per eccezionali motivate esigenze di servizio o nei casi di ricovero in presidi sanitari, di gravi malattie e di infortuni, comunicati ed adeguatamente documentati.
               Il caso proposto da codesto Assessorato (interruzione del congedo ordinario per malattia del coniuge), come risulta evidente, non rientra tra le ipotesi di interruzione previste dalla norma e lo Scrivente ritiene che questa sia di stretta interpretazione, non lasciando alcun margine di discrezionalità.
               Ove si rifletta, inoltre, che la concessione del congedo straordinario per "gravi esigenze personali o familiari" è rimessa all'apprezzamento discrezionale degli organi competenti - trattandosi come è noto di congedo non obbligatorio, ma facoltativo - con la conseguenza che le ragioni addotte dall'impiegato non vincolano l'Amministrazione a comportamenti predeterminati, ma vengono dalla stessa autonomamente valutate e discrezionalmente apprezzate nel raffronto con le esigenze pubbliche (cfr parere dello Scrivente n. 352/268.97.11 del 12 gennaio 1998), non può non concludersi che nell'ipotesi prospettata da codesto Assessorato non vi sia alcun obbligo per l'amministrazione di sospendere il periodo di ferie del dipendente con la concessione del congedo straordinario.
               Il presente parere viene esteso alla Direzione regionale che legge per conoscenza attesa la sua generale competenza in materia di personale regionale.
   
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           A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   


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