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Gruppo    III                      /151.99.11

OGGETTO: Consorzi A.S.I. - Affidamento di mansioni superiori di Direttore FF. a Dirigente superiore - Trattamento economico.

   
   
                                                   Assessorato regionale
                                                   dell'Industria
                                                   P A L E R M O
   

   1.          Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla possibilità di riconoscere il trattamento economico per mansioni superiori di direttore svolte da un dirigente superiore di un consorzio A.S.I della Regione.
               Il quesito, su cui peraltro lo scrivente si è pronunciato più volte, si pone a seguito dell'entrata in vigore del D.Leg.vo n.80/1998 e del D.Leg.vo n.387/1998 che rispettivamente agli articoli 25 e 15 hanno modificato gli articoli 56 e 57 del D.Leg.vo n.29/1993. A seguito di tali modifiche si chiede un approfondimento del parere (n.997 del 19 gennaio 1998) reso dallo scrivente, con cui, sulla base anche di una recente giurisprudenza del Consiglio di Stato e del C.G.A. (n.347/96 del 19.11.96) veniva manifestato orientamento negativo al riconoscimento economico di mansioni superiori.
   
   2.          Come lo scrivente Ufficio ha avuto modo di rilevare in precedenti pareri resi sulla questione che qui ci occupa, in fatto di riconoscimento del trattamento economico nella ipotesi di svolgimento di mansioni superiori, la giurisprudenza è stata notevolmente difforme e per ultimo  (1997, giurisprudenza del TAR, del C.S. e del C.G.A.) decisamente negativa.
               E, tuttavia, la problematica in questione va, oggi, affrontata alla luce delle nuove disposizioni contenute nell'art.25 del D.Leg.vo n.80/98 e nell'art.15 del D.Leg.vo n.387/98 che hanno abrogato l'art.57 e modificato e ridefinito l'art.56 del D.Leg.vo n.29/93.
               Come è noto, nel testo originario veniva affermata l'esigenza che il dipendente fosse adibito allo svolgimento di attività lavorative corrispondenti alla propria qualifica, con la contestuale previsione della possibilità di svolgere anche limitate attribuzioni non prevalenti ascrivibili alla qualifica superiore, senza per questo acquisire il diritto di pretendere variazioni del trattamento economico. Erano previsti due soli casi in cui per obiettive esigenze organizzative poteva farsi luogo alla formale attribuzione di mansioni superiori con diritto alla sola retribuzione differenziale: nell'ipotesi di sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto e nell'ipotesi di posti vacanti per il tempo necessario alla nomina dei nuovi titolari.
               L'efficacia della norma, tuttavia, fu in un primo tempo differita al 30 giugno 1994, poi al 31 dicembre 1997 e da ultimo al 31 dicembre 1998 per effetto di quanto disposto dall'art.39 comma 17 della legge finanziaria per il 1998 (n.449/1997). Pur affermato in teoria, quindi, di fatto il riconoscimento a un diverso trattamento economico per mansioni superiori svolte non è stato reso operativo.
               In tale contesto la giurisprudenza è stata parecchio oscillante fino ad attestarsi, come prima rilevato, in senso decisamente negativo.
               Con l'art.25 del D.Leg.vo n.80/1998 viene ribadita la necessità che il lavoratore pubblico sia adibito alle sole mansioni corrispondenti alla posizione funzionale per la quale è stato assunto.
               L'esercizio di fatto di mansioni lavorative diverse e superiori a quelle di appartenenza, disimpegnate senza un formale atto di conferimento non danno luogo alla temporanea corresponsione della differenza di stipendio mentre è consentito di derogare al divieto di mutamento di mansioni per obiettive esigenze di servizio riconducibili alle sole due ipotesi di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (con esclusione del periodo di ferie) e di vacanza del posto in organico per il tempo necessario alla definizione dei procedimenti di copertura degli stessi (e comunque per un periodo massimo di 12 mesi).
               Viene precisato che, affinchè possa essere riconosciuto il diritto alla differenza di trattamento economico è necessario non solo l'atto formale di affidamento delle mansioni superiori, ma anche che le diverse mansioni ascrivibili ad una superiore posizione funzionale siano prevalenti in termini qualitativi, quantitativi e temporali tali da non potere essere ricomprese tra i compiti (anche vicari) normalmente facenti carico al dipendente.
               Ne deriva che l'eventuale disimpegno di limitate (anche temporalmente) incombenze lavorative proprie della posizione funzionale sopraordinata rispetto a quella di titolarità non può essere qualificato come esercizio di mansioni superiori e non dà diritto a differenze retributive.
               Anche con la nuova norma, tuttavia, il riconoscimento economico differente rimane puramente teorico, poichè il comma 6° dell'art.56 D.Leg.vo 29/93 come modificato dall'art.25 D.Leg.vo 80/98 contiene una norma di chiusura in virtù della quale fino alla stipula dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, l'eventuale svolgimento di mansioni superiori, ancorchè autorizzato, non può comportare il diritto a differenze retributive nè tanto meno a stabili avanzamenti di carriera. Pertanto, la norma citata, ha di fatto differito l'attuazione della nuova disciplina al rinnovo dei suddetti contratti collettivi di lavoro.
               Una ulteriore modifica viene apportata con l'art.15 del D.Leg.vo n.387/1998 che abroga il divieto alla corresponsione della differenza retributiva prima contenuta nel comma 6° dell'art.56 D.Leg.vo 29/93 come modificato dall'art.25 del D.Leg.vo n.80/1998.
               E' il caso di sottolineare che l'appena citata modifica, come peraltro si legge nella relazione allo schema del D.Leg.vo n.387/98 "...tiene conto che sotto il profilo di modifica, la norma è stata rimessa alla Corte Costituzionale per violazione dell'art.36 della costituzione (ordinanza n.562 del 15 maggio 1998 del TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia)", in buona sostanza, quindi, la modifica de qua viene apportata per evitare una pronuncia costituzionale. Ed infatti la Corte Costituzionale a seguito dell'avvenuta abrogazione con sentenza n.146 del 14 aprile 1999 ha rimesso gli atti al T.A.R. di Brescia senza, ovviamente pronunciarsi sulla questione.
               L'abrogazione di tale divieto è interpretato dalla dottrina (v. Campanella in "Il Lavoro nella Pubblica Amministrazione" anno 1999) nel senso che lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, purchè conferito con atto formale e nelle sole due ipotesi prima descritte, comporta il diritto pieno alla differenza retributiva, ponendo così fine ad una "querelle" giurisprudenziale durata decenni.
               Tale essendo, oggi, lo stato della normativa, ritiene lo scrivente Ufficio che, nell'ipotesi di espletamento di mansioni superiori di Direttore, il Consorzio A.S.I. possa attribuire al dipendente interessato la differenza di trattamento economico, sempre che non solo l'incarico sia stato conferito con atto formale, come peraltro sembra risultare dagli atti allegati, ma sussistano i requisiti qualitativi, quantitativi e temporali richiesti dalla norma.
                 Si sottolinea che l'incarico può essere conferito per sei mesi prorogabili a 12, oltre tale termine sussiste la responsabilità diretta e personale dei dirigenti, pur spettando comunque al soggetto interessato la differenza retributiva.
               Per quel che concerne la decorrenza del diverso trattamento economico, escluso che lo stesso possa essere corrisposto per il periodo antecendente all'entrata in vigore (23 aprile 1998) dell'art.25 del D.Leg.vo 80/98, atteso che l'operatività della norma originaria (art.57 D.Leg.vo 29/93) è sempre stata bloccata da varie norme statali, in attesa che il dipartimento funzione pubblica o la giurisprudenza si pronuncino in merito, ritiene lo scrivente Ufficio che l'unica decorrenza possibile sia quella del 23 novembre 1998 data di entrata in vigore del D.Leg.vo n.387/98 che nell'abrogare il divieto alla corresponsione del diverso trattamento economico prima contenuto nel comma 6° dell'art.56 D.Leg.vo 29/93 come modificato dall'art.25 D.Leg.vo 80/98, ha reso operativa la norma in questione.
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           A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
               Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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