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Gruppo    IV                          /153.99.11

OGGETTO: XXXX - Lavori di ristrutturazione e riqualificazione della tonnara di YYYY - Vigilanza e presidio cantiere - Richiesta compensi -

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
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1.            Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio circa la legittimità della minacciata sospensione, da parte della Ditta appaltatrice, della vigilanza e del presidio del cantiere relativo all'opera in oggetto indicata già ultimata in data 31 luglio 1997 ed il cui collaudo finale non è stato effettuato perchè si è ancora in attesa dell'approvazione della perizia di assestamento finale da parte del C.R.U.
                 In particolare la ditta de qua rappresenta a codesta Amministrazione di volere cessare dall'attività di presidio e vigilanza del cantiere e avanza richiesta di un corrispettivo mensile a far data dal 30 Aprile 1998 pari a £.10.880.000.
                 Di contro la Direzione lavori rappresenta la non congruità della richiesta e ritiene che il "ritardo del collaudo è da imputarsi all'impresa stessa".
                 Codesta Amministrazione nella nota che si riscontra manifesta l'avviso che "l'impresa non possa abbandonare il cantiere prima della collaudazione delle opere sia per il rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto, ma anche per evitare possibili contenziosi in sede di verifica finale delle opere da parte della Commissione di collaudo, a causa dei possibili danni che potrebbero essere causati da atti vandalici e dalla mancata manutenzione - ordinaria e straordinaria - anch'essa d'obbligo dell'impresa, così come previsto dall'art.21 del C.S.A.".
                 Riconosce tuttavia che "l'impresa, a seguito delle problematiche urbanistiche che hanno caratterizzato l'andamento delle opere, in atto, continua a sopportare un onere che si sta protraendo per un tempo maggiore rispetto a quello previsto contrattualmente". Ritiene pertanto codesta Amministrazione che "detto maggior onere possa essere fatto volere in sede di sottoscrizione degli atti di collaudo, non ritenendo perseguibile la strada del compenso mensile. Saranno successivamente gli organi preposti che dovranno relazionare ed esprimersi su tali riserve, a decidere ed in quale misura accoglierle. Il danno derivante dall'eventuale accoglimento delle riserve sarà conseguentemente addebitato a coloro che hanno concorso a determinare tale situazione".
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2.            L'art.5 della legge 10 dicembre 1981, n.741 (termini e modalità dei collaudi), sul punto recante uguali disposizioni rispetto all'art.26 della l.r. 21/85 (cfr. commi 1, 2, 10, 11), dopo avere previsto al comma 2° che il termine generale di 6 mesi per la conclusione del collaudo può essere prorogato fino ad un massimo di un anno dal capitolato speciale di appalto nel caso di lavori complessi o quando lo richiede la particolare natura dei lavori, al comma 4° così recita:" Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei  termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva ..... e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia".
                 La circolare del Ministero dei lavori pubblici 5 aprile 1982, n.629/UL sulla legge 741/1981 espressamente prevede che "nel caso dell'art.5 la decorrenza dei termini non comporta l'accettazione dell'opera con i vizi e le difformità riconosciuti o riconoscibili - tant'è vero che il penultimo comma fa salve le eventuali responsabilità a carico dell'appaltatore accertate in sede di collaudo - ma ha soltanto l'effetto dell'estinzione delle garanzie prestate o della restituzione delle somme trattenute sui pagamenti per lavori eseguiti o per revisione prezzi".
                 Invero tale suesposta previsione normativa non fa alcun cenno ad ulteriori poteri concessi all'impresa per il caso di ritardo nel compimento del collaudo nè tantomeno prevede il venir meno degli obblighi gravanti sulla impresa stessa.
                 Fra questi ultimi rientra certamente quello della vigilanza e presidio del cantiere espressamente prevista, come correttamente rappresentato da codesta Amministrazione, sia nel capitolato generale d'Appalto che in quello speciale, in quanto nell'appalto di opere pubbliche, a differenza che negli appalti fra privati, l'obbligazione di custodire l'opera assume un autonomo rilievo e non si confonde con la stessa obbligazione di eseguire l'opera.
                 Da tale affermazione ne consegue che, come asserito dalla Cassazione (Cfr. sent. n.113 del 17 gennaio 1985), "fino al momento dell'effettuazione del collaudo ogni rapporto di lavoro, di collaborazione e di pretese economiche di là da ciò che risulta predeterminato nel contratto,  dev'essere iscritto nel registro di contabilità, riportato nel conto finale e, se riguarda fatti successivamente verificatisi, deve costituire oggetto di apposita specificazione nell'atto di collaudo".
                 Ferma restando quindi la obbligatorietà della vigilanza e custodia delle opere già effettuate ma non ancora assoggettate a collaudo da parte della P.A., sarà soltanto a seguito della verifica delle pretese che potranno essere corrisposte le somme comunque ritenute congrue.
                 E' bene, ad ogni buon conto, alla luce anche della giurisprudenza arbitrale affermatasi in materia, ricordare che potrà considerarsi maturato il credito, qualora risulti che il ritardo in questione non derivi da fatti imputabili all'Impresa.
                 E' presupposto infatti per la spettanza delle somme di che trattasi la valutazione della addebitabilità alla P.A. del ritardo verificatosi. Viceversa, non solo nulla sarebbe dovuto, ma andrebbero valutati i profili di danno per la pubblica amministrazione.
                 Nelle superiori considerazioni è pertanto il parere dello scrivente.
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                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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