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Gruppo XIV 154.99.11

OGGETTO: Caccia. Ambiti territoriali. Accesso ad ambiti aggiuntivi.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 3152/Gr. 11° del 26.4.99)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto - rappresentandone l'urgenza - l'avviso di questo Ufficio in ordine alle disposizioni, recate dall'art. 22, comma 5, della l.r. 1° settembre 1997, n. 33, che regolamentano l'accesso dei cacciatori residenti in Sicilia ad ambiti territoriali di caccia aggiuntivi rispetto a quello ricadente nella provincia di residenza.
In particolare la problematica proposta verte sulla portata della conferma implicita della scelta degli ambiti aggiuntivi di caccia effettuata nell'anno precedente, prevista dall'ultimo periodo della lett. b) del citato art. 22, e, premesso che la deroga alla ordinaria procedura di ammissione su istanza dell'interessato deve intendersi limitata alla scelta territoriale, si chiede sostanzialmente di chiarire se la conferma implicita della scelta espressa nell'anno precedente debba intendersi- come peraltro ritiene codesto Assessorato - "valida solamente per l'annata successiva, per cui al 3° anno il cacciatore potrà essere ammesso solo su esplicita istanza", senza quindi godere di alcuna precedenza cronologica acquisita.

2.- In ordine alla questione proposta si osserva quanto segue.
L'art. 22 della l.r. 1° settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale.", nel prevedere la costituzione degli ambiti territoriali di caccia, ne disciplina il funzionamento, e, al comma 5, lett. a), statuisce che il singolo cacciatore, oltre ad aver diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza, può accedere - a seguito di apposita istanza - anche ad altri due ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione dell'istanza, e condizionatamente alla circostanza che in detti ulteriori ambiti non sia stato raggiunto l'indice massimo di densità venatoria definito, ai sensi del precedente comma 3, con apposito provvedimento assessoriale.
La successiva lett. b) dello stesso comma 5, specificando in particolare le modalità di presentazione della domanda e le procedure per determinare la richiesta ammissione, dispone che "entro il 31 dicembre di ciascun anno, il cacciatore inoltra istanza alle ripartizioni faunistico-venatorie operanti nelle province in cui ricadono gli ambiti territoriali di caccia prescelti oltre quello di residenza ed in cui intende esercitare l'attività venatoria". L'ultimo periodo della stessa lett. b), infine, statuisce che "qualora i cacciatori non facciano pervenire nei termini prescritti la propria scelta, si intende confermata quella dell'anno precedente."
Alla luce delle disposizioni richiamate, si ritiene che, al fine di determinare l'ambito temporale entro cui possa trovare applicazione il riportato ultimo periodo della lett. b), comma 5, art. 22, l.r. 1 settembre 1997, n. 33, e cioè, in altre parole, l'ammissibilità di una reiterazione consecutiva della conferma tacita della scelta inizialmente operata, sia ammissibile, sotto un profilo strettamente giuridico, sia l'interpretazione che la consenta per il solo anno successivo alla presentazione dell'istanza, sia, al contrario, quella che la ritenga applicabile anche per una pluralità di anni susseguenti.
Ed invero, premesso che certamente, per legittimare la rinnovata ammissione annuale, da operarsi da parte delle ripartizioni faunistico-venatorie, ad ambiti territoriali diversi da quello di residenza, va presupposta l'esistenza della volontà del cacciatore - ancorchè inespressa, o, per meglio dire, considerata espressa tacitamente ed implicitamente - di mantenere l'opzione in precedenza esternata, si osserva che potrebbe ritenersi che una volta ammessa la conferma tacita della precedente scelta, essa si configuri sotto ogni profilo come una nuova istanza, proprio in quanto sostanzialmente configura una nuova espressione di volontà, anch'essa destinata tacitamente a rinnovarsi, in perpetuo, sino ad una diversa manifestazione di volontà.
D'altronde, non può sottacersi che tale sistema di conferma, automatica ed implicita, della scelta in precedenza formulata, appare costituire una deroga alla ordinaria procedura prefigurata per l'ammissione agli ambiti territoriali di caccia aggiuntivi; procedura che, in via generale e prioritaria, attribuisce specifica pregnanza al momento cronologico di presentazione delle domande al fine di determinare la rispettiva precedenza tra una pluralità di istanze presentate in un identificato lasso temporale che non può ovviamente estendersi - tenuto conto altresì dell'articolazione temporale dell'intero sistema (calendario venatorio, tassa di concessione regionale) nonchè in particolare dell'attività venatoria - oltre il limite massimo di una annualità. Il conseguente criterio, coerente peraltro con il principio del rispetto di un rigoroso ordine cronologico, cui, in via generale, le pubbliche amministrazioni sono tenute nell'esame degli atti di competenza (cfr.: art. 4, l.r. 30 aprile 1991, n. 10), appare vincolante, e disattendibile soltanto in forza di espresse, chiare ed univoche, disposizioni.
Una interpretazione estensiva del disposto normativo in esame, che consenta cioè il reiterarsi della conferma tacita, potrebbe quindi ritenersi aggravare la deviazione dai principi generali, non costituendo in realtà la relativa norma applicazione del sistema, ma essendo viceversa caratterizzata per la sua contraddizione all'ordinaria procedura che impone la presentazione dell'istanza entro il 31 dicembre di ogni anno.
Pertanto - pur considerato che per le norme di diritto singolare è vietata, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, soltanto l'interpretazione analogica, e non anche quella estensiva - si ritiene più rispondente al principio di uguaglianza, ed alla conseguente par condicio di tutti i cacciatori interessati ad accedere, annualmente, ad ulteriori ambiti territoriali di caccia, oltre che a quello ricadente nella provincia di residenza, un'interpretazione che limiti la conferma tacita della scelta alla sola annualità successiva all'inoltro dell'istanza.
Non ci si esime dal segnalare all'attenzione di codesto Assessorato l'opportunità che la decisione di interpretare in siffatto modo - o, in ipotesi, in qualsiasi altra maniera - la norma in esame venga esternata attraverso un'apposita circolare, che individuando i criteri cui devono uniformarsi gli organi sotto ordinati in ordine alla fattispecie in questione, fissi in via generale le regole di condotta amministrativa, al fine di garantire, attraverso l'omogeneità sostanziale delle determinazioni da assumere, il buon andamento dell'amministrazione, nonchè - assumendo peraltro una funzione esplicativa della norma - un'idonea conoscenza da parte dei cittadini.

3.- Conclusivamente inoltre, a termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione, da parte sua, vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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