Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo    IV                            /163.99.11

OGGETTO: Alloggi popolari regionali - Aree di impianto - Indennità occupazione suolo patrimoniale - Quesito.

   
   
                                                           Presidenza della Regione
                                                           Direzione del Personale
                                                           e dei SS.GG.
                                                           Demanio e patrimonio
                                                           PALERMO
   

   1.            Con la nota cui si risponde viene chiesto a questo Ufficio di volere esaminare le fattispecie relative ai reclami avverso le intimazioni di pagamento notificate ad assegnatari e proprietari di alloggi popolari da parte dei competenti Uffici del Registro per "occupazione abusiva di suolo demaniale regionale".
                 Vien chiesto in particolare l'avviso di questo Ufficio "per consentire a questa Presidenza di adottare le opportune e più eque determinazioni al fine di non incorrere in contenziosi inutiliter data e, pertanto onerosi".
   
   2.            Dalla documentazione in atti versata si evince che le intimazioni di pagamento di cui sopra si riferiscono all'uso abusivo di porzioni di aree di impianto di edifici i cui alloggi sono già ceduti in proprietà ovvero ancora assegnati.
        In alcuni di questi casi su tali aree sono state realizzate abusivamente opere per le quali è stata richiesta la sanatoria ai sensi della vigente normativa.
                 In tutti i reclami allegati alla nota che si riscontra viene contestata l'illegittimità e in subordine l'esosità delle somme ingiunte.
                 Al riguardo codesta Amministrazione fa presente (cfr. nota 30.3.99 n.2916) che "i valori unitari, i criteri di valutazione e di adeguamento con i quali gli Uffici del Genio Civile procedono al calcolo e determinazione delle indennità e/o canoni di occupazione non risultano discostarsi da quelli adottati dagli Uffici Tecnici Erariali fino all'entrata in vigore della succitata l.r. 28/94 e, pertanto, nessuna modificazione è stata operata circa i criteri di valutazione a seguito del trasferimento di competenze. In ordine alla contestazione circa l'ammontare dell'indennità annua richiesta e ritenuta eccessiva, non può che prendersi atto di quanto manifestato, precisando che il calcolo della sola indennità viene effettuato dall'Ufficio del Genio Civile e il conteggio delle somme, quali interessi e rivalutazione monetaria, viene disposta dai competenti uffici finanziari in conformità alla normativa vigente. Al riguardo questa Amministrazione sensibile alle diverse problematiche da tempo rappresentate da diversi assegnatari di alloggi popolari in ordine all'onerosità delle indennità pregresse da corrispondere all'Erario regionale per l'uso in forma esclusiva delle aree di impianto degli alloggi stessi, sia esso regolarmente autorizzato che abusivo, nonchè della particolare situazione reddituale dei soggetti interessati, ha predisposto opportuno disegno di legge, approvato dalla Giunta con deliberazione n.330 del 20.10.1998.....".
   
   3.            La legge 9 giugno 1994 n.28 recante "nuove norme sulla destinazione delle aree di impianto degli alloggi di edilizia residenziale  pubblica della Regione siciliana" all'art.1, commi 4 e 5, recita: "Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge e fino alla stipula dell'atto di trasferimento in proprietà, le aree adiacenti esterne sono concesse in uso, a titolo oneroso, sia agli assegnatari che ai proprietari degli alloggi.
                 Per il pagamento delle somme dovute dai proprietari ed assegnatari per l'uso pregresso di aree adiacenti o circostanti agli alloggi, è concessa una rateizzazione ventennale del debito maturato senza la corresponsione di ulteriori interessi".
                 Tale previsione normativa manifesta il chiaro avviso del legislatore di far sì che l'Amministrazione regionale, ente proprietario delle aree di impianto di che trattasi, fino all'eventuale momento della cessione in proprietà, provveda al recupero delle somme spettantegli in tale qualità, sia per l'uso legittimo (perchè conseguente a regolare concessione) che per quello eventualmente illegittimo (nell'ipotesi di occupazione abusiva).
                 Invero le due summenzionate ipotesi danno luogo a conseguenze giuridicamente distinguibili: mentre nel primo caso l'atto di concessione è fonte di un vero e proprio rapporto contrattuale con conseguente obbligo di pagamento da parte del privato, di un canone, nel secondo la P.A. ha diritto ad una indennità di natura risarcitoria.
                 Anche ai fini della prescrizione, invocata nei reclami de quibus, vanno distintamente valutate le due ipotesi di cui sopra: in linea generale, infatti i canoni derivanti da concessione si prescrivono in cinque anni (ex art. 2948 N. 3 c.c.), in considerazione della loro assimilazione ai corrispettivi di locazione (Cass. 89/2457); per le indennità, ancorchè si prescrivano anch'esse in 5 anni (trattandosi di risarcimento del danno) ex  art. 2947, co. 1, va tenuto in debito conto il dies a quo. Invero l'illegittimità dell'abuso fa sì che il comportamento lesivo acquisti carattere permanente rinnovandosi giorno per giorno e, conseguentemente il diritto al risarcimento sorge al momento della commissione dell'abuso ma non perde attualità finchè questo non sia cessato: soltanto allora viene meno l'interesse a reagire e decorre la prescrizione.
                 Poichè, come detto, il dettato della norma sopra richiamata risulta comprensivo sia dei canoni che delle indennità, legittimamente l'Amministrazione ha attivato le procedure de quibus, le quali, peraltro, sembrano essere, dalla documentazione prodotta, correttamente svolte.
                 Quanto alla misura di dette indennità va osservato che il legislatore ha demandato agli enti proprietari degli alloggi la determinazione del quantum dei canoni di concessione e delle indennità di occupazione senza indicare criteri o limiti a detta discrezionale determinazione.
                 Questo Ufficio, presa visione del richiamato disegno di legge approvato con deliberazione di Giunta n.330 del 20.10.1998, dà atto che lo stesso, sarebbe idoneo a colmare la suindicata lacuna legislativa in materia sia col fissare il "corrispettivo annuo unitario al metro quadrato della indennità di occupazione e del canone di concessione" (cfr. art.3) sia con la riapertura dei termini per le richieste di rateizzazione (cfr. art.2).
                 Conclusivamente, escludendo dall'esame le valutazioni tecniche relative al calcolo delle indennità di stretta competenza degli uffici del Genio Civile e sui quali codesta Amministrazione non ha, d'altro canto, espresso alcuna valutazione, sembra che quest'ultima abbia legittimamente richiesto il pagamento di canoni e/o indennità avendone titolo per legge.
   
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                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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