Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
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Gruppo XIV                          /170.99.11

OGGETTO: Regione siciliana - Potestà legislativa - Imposizione tributaria.

   
   
                                                            ASSESSORATO REGIONALE
   BILANCIO E FINANZE
   Direzione finanze e credito
   P A L E R M O

   
   1.            Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che l'Ispettorato regionale veterinario - nel formulare talune "proposte tecniche" connesse all'obiettivo di monitoraggio delle entrate regionali - ha proposto, tra l'altro, di estendere l'obbligo del pagamento della tassa sulle concessioni governative regionali anche per il rilascio della autorizzazione all'apertura di stabilimenti di produzione e/o commercializzazione di alimenti di origine animale attualmente non soggetti alla predetta tassa.
                 Ciò premesso vien chiesto l'avviso dello scrivente "in ordine alla legittimità dell'imposizione regionale di tasse" ed altresì "riguardo alle eventuali modalità dell'inserimento delle stesse nell'impianto normativo della legge regionale 24/93".
   
   2.            In relazione alla questione prospettata va anzitutto precisato che, in via generale, nel sistema della tassa sulle concessioni governative regionali, il "presupposto" o oggetto del tributo è costituito dalla emanazione dell'atto o del provvedimento soggetto a tassazione ed elencato in una apposita tariffa; conseguentemente la previsione di "nuove fattispecie" da assoggettare alla tassa sulle concessioni non integra l'ipotesi della istituzione di un "tributo nuovo" bensì rileva solo ai fini dell'individuazione del presupposto della stessa tassa sulle concessioni regionali e, pertanto, incide sulla sfera di applicazione del medesimo tributo.
                 Ciò premesso va ora rilevato che la Regione siciliana ha disciplinato la materia relativa alla tassa sulle concessioni regionali nel titolo II della legge regionale 24 agosto 1993, n.24, rinviando, ai sensi del disposto dell'art. 6 della medesima l.r. n.24/1993 e "nelle more della disciplina organica della materia", agli atti e provvedimenti elencati nelle tariffe annesse al D. Lgs. 22 giugno 1991, n.230 (tassa sulle concessioni regionali), nonchè a quelli elencati nella tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641 (tassa sulle concessioni governative); ciò ai fini della individuazione dei corrispondenti atti e provvedimenti, di competenza della Regione, da assoggettare alla tassa in questione.
                 In tale quadro normativo trattasi, dunque, di accertare se ed entro quali limiti sia o meno possibile un intervento legislativo regionale finalizzato alla previsione di nuove e diverse fattispecie tassabili oltre quelle già tali per effetto del rinvio operato dal citato art.6 l.r. 24/1993.
                 Al riguardo va osservato che la competenza legislativa della Regione siciliana in materia tributaria, nella quale appunto rientra l'eventuale intervento legislativo in questione, è, per costante orientamento della Corte costituzionale, di tipo concorrente o sussidiario e trova il suo limite non solo nei principi e negli interessi generali cui si informano le leggi dello Stato secondo il disposto dell'art.17, prima parte, dello Statuto, ma anche nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale per ogni singolo tributo; la legislazione siciliana in materia tributaria è quindi subordinata all'esigenza che l'obbligazione tributaria si ricolleghi ad un sistema unitario, a livello nazionale, in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo, in particolare per ciò che concerne soggetti colpiti, presupposti e materia imponibile (Corte cost. sentt. nn. 9, 42, 52, 113 e 116 del 1957; 158/1973; 155/1986).
                 Rilevato ora che caratteristica fondamentale della tassa sulle concessioni governative è costituita dalla individuazione dei presupposti mediante rinvio alle previsioni contenute in una apposita tariffa che precisa le diverse fattispecie tassabili, e considerato altresì che anche le regioni a statuto ordinario hanno, con legge regionale, compiutamente regolato il tributo in parola con analitica elencazione degli atti e dei provvedimenti ad esso sottoposti (cfr. LA ROSA, "Concessioni", Tassa sulle concessioni regionali, in Enciclopedia giuridica Treccani), non sembrano sussistere, ad avviso dello scrivente, motivi per escludere un intervento legislativo regionale che individui i provvedimenti, ovviamente di competenza della Regione, da assoggettare a tassazione.
                 Al riguardo va però rilevato che l'introduzione di singole nuove fattispecie tassabili, sebbene giuridicamente possibile, non sembra rispondere al soddisfacimento delle esigenze connesse ad una disciplina organica della materia auspicata anche da citato art.6 della l.r. n.24/1993; pertanto, in considerazione di tali esigenze appare più opportuno procedere, a prescindere da un intervento nell'impianto normativo della stessa l.r. 24/1993, ad una regolamentazione di carattere più generale che individui, quanto meno in relazione al settore dell'igiene e sanità cui si riferiscono le fattispecie oggetto del presente parere, gli atti e i provvedimenti da sottoporre a tassazione.
   
   3.            Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione    
   al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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