Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo    VIII                      /180.11.99

OGGETTO: Art. 39 l.r. 145/80 - Rimborso spese legali - Presupposti -

   
   
                                                           Presidenza della Regione
                                                           Direzione del Personale e
                                                           dei Servizi Generali
                                                           S E D E
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde viene chiesto l'avviso di questo Ufficio in ordine alla possibilità di rimborsare le spese legali ex art. 39 l.r. 145/80 in casi di sentenze che assolvino i dipendenti con la formula "perchè il fatto non è più previsto come reato".
                 A tal uopo codesta Direzione riporta un parere reso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in data 20 giugno 1996 - di cui allega copia - secondo cui "anche se l'accertamento circa la mancanza di responsabilità deve essere effettuato con riferimento alla specifica azione risarcitoria posta in essere, che nella fattispecie è quella penale, tuttavia in conseguenza dell'eliminazione dal c.p.p. della formula assolutoria "per insufficienza di prove" andrebbe in ogni caso verificato, con riferimento a tutto il corpo della decisione (motivazione e dispositivo) se in concreto il giudice penale sia pervenuto all'espresso accertamento della mancanza di responsabilità in capo al prevenuto".
                 Secondo l'orientamento espresso dall'Avvocatura e condiviso da codesta Amministrazione, pertanto, la concessione del rimborso delle spese legali va subordinata all'inequivoco riconoscimento di mancanza di responsabilità in capo al dipendente sottoposto a giudizio.
                 Conseguenzialmente -secondo l'avviso di codesta Amministrazione- nelle fattispecie relative alle sentenze emesse, che in copia sono state trasmesse a questo Ufficio per l'acquisizione del relativo parere, considerata la formula assolutoria adottata, non dovrebbe essere ammesso il rimborso delle spese legali ex art. 39 l.r. n. 145/80.
   
                 2. L'art. 39 della l.r. n. 145/80 dispone "Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano dichiarati esenti da responsabilità".
                 Dalla lettura della norma si evince che il legislatore ha disgiuntamente considerato i diversi procedimenti di responsabilità (civile, penale o amministrativa) ed ha collegato il diritto al rimborso delle spese sostenute alla circostanza che "gli interessati siano dichiarati esenti da responsabilità". Tale previsione va riferita, indubbiamente, ai singoli procedimenti disgiuntamente e singolarmente considerati e quindi la dichiarazione di esenzione di responsabilità cui fa riferimento la norma in esame è quella correlata al procedimento di volta in volta attivato, sia esso civile, amministrativo o penale. Pertanto l'accertamento della mancanza di responsabilità va effettuato con riferimento al solo profilo sottoposto a giudizio.
                 Premesso quanto sopra va osservato che ai sensi dell'art. 530, 1° comma, c.p.p. "se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo".
                 La predetta norma, in piena sintonia con il tenore della relativa rubrica, presenta subito una elencazione completa delle diverse cause di assoluzione che dovranno essere indicate nel dispositivo del provvedimento. Al riguardo, va osservato, che con l'art. 530, primo comma, c.p.p. viene riproposto integralmente il catalogo in precedenza previsto nell'art. 479, 1° comma, c.p.p. abrogato (codice Rocco) con l'unica aggiunta della formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato". Detta formula è stata intesa in senso strettamente letterale così da doversene escludere l'operatività al di fuori dei casi in cui risulti che il fatto storico attribuito all'imputato non sia riferibile ad alcuna fattispecie normativa penalmente sanzionata, o perchè la norma non è mai esistita o perchè la norma, quantomeno nella sua funzione incriminatrice, è stata abrogata dal legislatore o dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale o, infine, perchè la norma è entrata in vigore solo in un momento successivo a quello della commissione della condotta contestata.
                 Nei due casi prospettati allo scrivente Ufficio sono state emanate rispettivamente dalla Corte di Appello di Catania e dalla Corte di Appello di Palermo sentenze di assoluzione "perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato" essendo intervenuta una ipotesi di "abolitio criminis"
                 In entrambi i casi prospettati, infatti, fra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado è intervenuta la legge 16 luglio 1997, n. 234 che ha modificato la disciplina dell'art. 323 c.p. prevedendo lo spostamento dell'ingiusto danno o dell'ingiusto vantaggio patrimoniale da elemento teleologico del dolo ad elemento costitutivo del reato; e conseguenzialmente, pertanto, i fatti imputati non sono più previsti come reato.
   Ma ciò che va rilevato ai fini della disamina della questione prospettata all'attenzione di questo Ufficio è che l'esame delle ipotesi assolutorie di cui all'art. 530, primo comma, c.p.p., le quali si ricollegano sia a profili interni che a profili esterni alla fattispecie di reato, sembra precludere all'interprete la conclusione che la sentenza emessa ai sensi della norma sopra indicata si riconduca sempre e comunque ad una valutazione di estraneità dell'imputato ai fatti per cui si è proceduto (e anche, più latamente, di innocenza del medesimo secondo il significato che sarebbe da attribuire all'espressione alla stregua delle norme sostanziali e dell'odierna coscienza giuridico-sociale). D'altronde, se l'ipotesi di partenza è quella della innocenza, va innanzitutto verificato se non sussistano, nelle varie fattispecie concrete, i presupposti per una declaratoria che confermi pienamente tale ipotesi; solo una volta esclusa questa eventualità si può passare all'esame di una questione che potrebbe comportare un epilogo meno favorevole. E l'interesse dell'imputato a vedersi prosciolto con la formula più ampia è stato ricondotto nella sfera insopprimibile di esplicazione del diritto alla difesa poichè la sentenza di proscioglimento, in tutte le ipotesi, escluse le pronunce emesse perchè il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato, attribuisce all'imputato un fatto o non esclude l'attribuzione di un fatto che può non costituire reato ma tuttavia può essere giudicato sfavorevolmente dall'opinione pubblica o comunque dalla coscienza sociale. Ed, invero, se si prescindesse da tali principi costituzionali potrebbe, forse, non essere affatto sufficiente l'ordine di elencazione posto nell'art. 530, 1° comma, c.p.p. per assicurare una gerarchia che privilegi le formule ampiamente liberatorie.
                 Quanto sopra appare confermato, peraltro, da quell'indirizzo giurisprudenziale che riconosce all'imputato , assolto perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'interesse a procurarsi, a mezzo dell'impugnazione, l'assoluzione con una delle formule che lo preservano dalle conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero che gli assicurino effetti extrapenali più favorevoli (v. Cass. pen, Sez. VI, 30 marzo 1995 in tema di interesse all'impugnazione in fattispecie concernente effetti penali nel giudizio disciplinare).
                 A fronte delle considerazioni sopra svolte non sembra che la formula assolutoria possa da sé sola essere idonea ad attestare l'avvenuto positivo accertamento della mancanza di responsabilità - requisito richiesto dal disposto normativo dell'art. 39 l.r. n° 145/80 ai fini della concessione dell'assistenza legale ai dipendenti - essendo necessario, altresì, verificare se in concreto il giudice penale sia pervenuto all'espresso accertamento della mancanza di responsabilità in capo all'imputato. Ed a tali fini dovrà, quindi, farsi riferimento a tutto il corpo della decisione e, pertanto, alla motivazione congiuntamente al dispositivo.
                 Ciò posto - nonostante l'analoga formula assolutoria adottata dal giudice in entrambi i casi sottoposti all'esame dello scrivente - mentre nella sentenza n° 1338/98 emessa dalla Corte di Appello del Distretto di Palermo in data 1 aprile 1998 viene espressamente riportato che è "emerso dall'esame degli atti e dalle prove acquisite la non colpevolezza degli imputati" e che "gli odierni imputati non hanno violato alcuna norma di legge rilevante ai fini della configurabilità del delitto..." dalla concomitante lettura della sentenza n° 719/97 emessa dalla Corte di Appello di Catania, Sez. II penale, il 3 novembre 1997 emerge che "i fatti... di certo integrano un abuso sia per le modalità... sia per l'oggettiva strumentalizzazione dell'ufficio".
                 Conseguenzialmente solo nel primo caso può ritenersi applicabile l'art. 39 della l.r. n° 145/80 essendo intervenuta una sentenza ampiamente assolutoria, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, dai fatti asseriti, tale da configurare il presupposto normativo della dichiarazione di esenzione da responsabilità voluto dal legislatore regionale ai fini della rimborsabilità delle spese sostenute dal dipendente di cui trattasi nel giudizio de quo (cfr. in materia di giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti, Corte dei Conti - sez. giurisdiz. Regione Basilicata, n° 389 del 28 dicembre 1998).
                 Tanto più ove si consideri che pur essendo stata ritenuta applicabile nella fattispecie la previsione normativa degli artt. 157 e segg. c.p. (estinzione del reato per prescrizione) il giudice ha comunque proceduto, in osservanza al disposto normativo dell'art. 129 c.p.p., ad adottare la formula di proscioglimento con formula piena quale quella di cui trattasi.
                 Nell'altra fattispecie, invece, nonostante l'analogo dispositivo, essendo stata indubbiamente accertata la responsabilità del dipendente, non vi è spazio alcuno per l'applicabilità dell'art. 39 della l.r. 145/80 tanto più ove si consideri che il patrocinio legale può essere assunto a carico dell'Ente soltanto qualora il dipendente subisca un procedimento per attività o comportamenti direttamente riferibili alla volontà dell'Amministrazione e connessi all'adempimento di compiti d'ufficio con la conseguenza che tale onere non può estendersi a tutti i comportamenti ed i fatti che, pur posti in essere dal dipendente durante l'orario di servizio, non esprimano tuttavia la volontà dell'Amministrazione ma rappresentino manifestazione esclusiva ed autonoma della personalità dell'agente; il che sarebbe anche contrario ai principi della contabilità pubblica i quali vietano che siano posti a carico degli Enti pubblici spese non efferenti l'interesse pubblico e non funzionali rispetto ad esso (cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, 27/11/91 n. 1317; C.S., Sez. V, 22 dicembre 1993 n° 1392). E' indubbio, infatti, che nella fattispecie de qua i comportamenti ascritti all'imputato (convocare gli operai ritenuti presumibilmente autori del reato di danneggiamento all'autovettura di sua proprietà al di fuori dell'orario di servizio, riprendere loro le impronte digitali ed interrogarli senza alcuna verbalizzazione) non riguardano un'attività svolta in diretta connessione con i fini istituzionali dell'Amministrazione di appartenenza ma una manifestazione di volontà esclusivamente riferibile alla personalità dell'agente.
                 Per quanto sopra, pertanto, non può ritenersi applicabile nel predetto caso, la disposizione normativa dell'art. 39 l.r. n° 145/80.
   

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