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Gruppo     III                      /181.11.99

OGGETTO: Ditta XXXX di YYYY - Finanziamenti ex L.r. 15/93 - Tzntativi di infiltrazione mafiosa.

   
   
                                             
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           INDUSTRIA
                                                                         P A L E R M O
   
   
             1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio su una problematica concernente la ditta XXXX s.r.l. di YYYY, cui è stato concesso un contributo in conto interessi di circa 73 milioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.r. 15/93. La problematica nasce per effetto di una "riservata amministrativa" della Prefettura di JJJJ in cui pur affermandosi che nei confronti della ditta interessata "non è emersa alcuna causa ostativa", tuttavia "si ritiene sussistano tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi" della ditta interessata.
                 Ciò premesso, chiede codesto Assessorato:
   - se in virtù dell'art. 10 D.P.R. n. 252/1998 l'agevolazione in oggetto debba ritenersi sospesa in attesa di ulteriori informazioni prefettizie;
   - se l'agevolazione debba essere revocata con adeguata motivazione;
   - se, in caso affermativo, l'Amministrazione debba procedere al recupero di quanto già erogato.
   
                 2. La problematica esposta da codesto Assessorato non è certo nuova se è vero che nel gennaio 1996 il Ministero dell'intermo con propria circolare inviata a tutti i Prefetti, segnalava "il disagio di molte amministrazioni e dei soggetti incaricati delle funzioni istruttorie di fronte all'apparente paradosso costituito dal rilascio di comunicazioni formali di insussitenza delle interdizioni antimafia previste dall'art. 10 della legge n. 575/1965, fatto seguire dall'informazione, in via risevata, di più o meno precise controindicazioni circa la non completa affidabilità, sotto il profilo morale e penale, del soggetto interessato". Continua la circolare ministeriale citata, che, pur non sottovalutando la possibilità che in alcune circostanze risulta oggettivamente impossibile giungere a persuasive conclusioni, tuttavia, "non si possono suggerire prassi discordanti dalla rigorosa applicazione delle norme vigenti" e, conseguentemente, invitava i signori Prefetti a rilasciare "la liberatoria attestazione di non sussistenza allo stato degli accertamenti, delle condizioni interdittive previste dall'art. 4 del D. Leg.vo n. 490, anche quando permangono indicazioni negative di rilievo, ma non siano acquisiti conclusivi elementi in proposito", fermo restando il diritto-dovere dei Prefetti di continuare le indagini e di informare tempesivamente gli Enti interessati, se necessario.
                 Passando al caso in esame, risulta dagli atti allegati che la Prefettura, nel fornire l'attestazione liberatoria, avverte che "si ritiene sussistano tentativi di infiltrazioni mafiose...". Tale "avvertimento" peraltro privo di efficacia interdittiva ex lege (v. TAR Campania - NA sent. n. 2351/98) se fosse intervenuto prima del provvedimento concessivo del contributo avrebbe potuto legittimare un diniego della erogazione del contributo in conto interessi, essendo in facoltà dell'Amministrazione valutare l'opportunità o meno di concedere il suddetto contributo. Allo stato degli atti non sembra legittimare la revoca del provvedimento concessivo. Peraltro, a base della riservata amministrativa non è dato riscontrare alcuno degli "elementi sintomatici consistenti almeno in un provvedimento di rinvio a giudizio o altro atto di effetto equivalente relativo a fattispecie criminose particolarmente gravi", come suggerito nella circolare ministeriale prima citata.
                 Pertanto, poichè sono trascorsi circa otto mesi dalla riservata amministrativa, si ritiene opportuno, ferma restando la sospensione della erogazione, che codesta Amministrazione chieda ulteriori notizie alla Prefettura onde accertare se, nelle more, si siano concretizzati o meno i sospetti di infiltrazione mafiosa.
                 Ad avviso dello scrivente solo in presenza di dati certi e conclusivi e più precisamente in presenza di provvedimenti definitivi di applicazione di una misura di prevenzione o della sussistenza di una delle cause di decadenza previste nell'all. 1 punto III del D. Leg.vo 490/94 codesto Assessorato dovrà procedere alla revoca del provvedimento concessivo.
                 L'ulteriore acquisizione di elementi conclusivi appare necessaria anche se, nelle more, è entrato in vigore il D.P.R. n. 252/1998 che ha esentato dal richiedere e acquisire la documentazione antimafia i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire, poichè, come ha precisato la circolare del Ministero dell'interno n. 559 del 18/12/1998".. l'eventuale attestazione della sussistenza di una delle cause interdittive... comunicata dal Prefetto.... e acquisita agli atti dell'Amministrazione non può mancare di produrre effetti anche per i procedimenti esentati".
   
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                 Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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