Repubblica Italiana
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Gruppo    VI                          /186.99.11

OGGETTO: Limiti della potestà di intervento regionale in ordine alle elezioni per il Consiglio di facoltà di xxxx dell'Università di YYYY.

   
   
   
                                              Assessorato dei Beni Culturali
                                              ed Ambientali e della Pubblica
                                              Istruzione
                                              Direzione Regionale Istruzione
                                              P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in relazione ai limiti della potestà di intervento della Regione siciliana in ordine ad una richiesta di annullamento delle elezioni per il Consiglio di facoltà di xxxx dell'Università degli studi di YYYY, presentata presso l'Assemblea regionale siciliana sotto forma di interrogazione, da parte del deputato On.le C..., rivolta al Presidente della Regione ed all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
                 Con la predetta interrogazione, nel rilevare una serie di irregolarità nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio di facoltà incentrate principalmente nell'esclusione dal diritto di elettorato attivo di numerosi studenti che, viceversa, ne avrebbero avuto titolo, vien chiesto al Presidente e all'Assessore competente per materia quali provvedimenti intendano adottare nella fattispecie (invio di ispettori o dichiarazione di nullità delle elezioni).
   
                 2. Sulla questione prospettata, premesso che in materia di istruzione universitaria la Regione siciliana ha soltanto una competenza legislativa limitata ai principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato ai sensi dell'art. 17, lettera d, dello Statuto e che le relative norme di attuazione emanate con D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, nessuna competenza in materia di università hanno attribuito alla Regione se non limitatamente all'edilizia universitaria, dal momento che le richiamate competenze non hanno comunque alcun rilievo in relazione alla fattispecie prospettata, sembra allo scrivente che nessun provvedimento e nessuna attività debba intestarsi la Regione in ordine all'eventuale annullamento delle operazioni elettive per il rinnovo del Consiglio di Facoltà in oggetto.
                 Ciò in quanto l'eventuale inosservanza delle norme statali che regolano tale attività o dei principi generali in materia desumibili dall'ordinamento potrà essere fatta valere in sede giurisdizionale da chiunque vi abbia interesse nei modi ordinari.
   

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