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Gruppo                                /190.99.11

OGGETTO: Centri regionali di servizio culturale per non vedenti. Procedure per la concessione in comodato d'uso di attrezzature. - Art. 5, comma 5; L.R. 52/78.

   
   
                                                           Assessorato regionale dei
                                                           beni culturali ed ambientali
                                                           e della pubblica istruzione
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota suindicata, ed in relazione a specifiche richieste avanzate dai Centri in oggetto, vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla procedura da seguire per la concessione in comodato di attrezzature tecnologiche, quali, in particolare, le attrezzature tecnologiche atte alla riproduzione in "Braille" di testi in nero, che - ai sensi del 5° comma dell'art. 5 della L..r. 52/1978 e successive modificazioni - "...possono formare oggetto di prestito a scuole, enti ed istituzioni che ne facciano richiesta...".
                 La questione si pone in concreto con riguardo all'art. 8 della medesima L.R. 52/1978, ove si dispone che le attrezzature dei Centri sono acquisite al patrimonio regionale e ciò ha indotto codesta Amministrazione a richiedere al Gruppo VII - Patrimonio mobiliare della Presidenza della Regione - indicazioni sulla procedura da seguire per la concessione in comodato delle attrezzature in parola.
                 Il predetto Ufficio della Presidenza con nota n. 724/B6 del 10/2/98 ha risposto con riferimento ai beni dismessi ma ancora utilizzabili limitandosi per il resto a richiamare genericamente le circolari diramate dalla Presidenza, contenenti le procedure per la gestione del patrimonio mobiliare della Regione.
                 Ritiene codesta Amministrazione che quanto affermato dal Gruppo VII della Presidenza "mal si adotta a quella particolare forma di comodato prevista dall'art. 5 della L.R. 52/1978 che costituisce estrinsecazione dell'attività stessa dei Centri" e ritiene che tale disposizione debba "considerarsi di diritto speciale in considerazione del tipo di servizio che i Centri culturali svolgono e della impossibilità, altrimenti, per i Centri stessi di adempiere ai propri compiti istituzionali".
   
                 2. Sul quesito proposto si osserva preliminarmente che i Centri di servizio culturale per non vedenti, istituiti dalla L.R. 4 dicembre 1978, n. 52, hanno tra i propri fini: l'addestramento dei non vedenti all'uso di strumenti atti a favorire la lettura; la registrazione su nastro di opere scolastiche, letterarie o di altro tipo; la formazione di una biblioteca in "Braille"; l'organizzazione di manifestazioni culturali e per il tempo libero.
                 Per il raggiungimento di tali fini l'Amministrazione regionale provvede a dotare i Centri degli strumenti tecnici necessari, assegnando a ciascuno di essi le attrezzature occorrenti ed adeguandole periodicamente sulla base delle richieste avanzate dai Centri stessi.
                 Al quinto comma dell'art. 5 della più volte citata l.r. 52/1978, così come introdotto dalla L.R. 23 maggio 1991, n. 33, si afferma che "le attrezzature tecnologiche atte alla riproduzione in Braille di testi in nero, in caso di comprovato bisogno, possono formare oggetto di prestito a scuole, enti ed istituzioni che ne facciano richiesta per periodi che saranno fissati nel regolamento di cui all'art. 2".
                 Ora sembra che la norma sopra riportata, nell'ambito della migliore utilizzazione possibile delle attrezzature tecniche disponibili, autorizzi un'attività dei Centri strettamente connessa agli scopi istituzionali degli stessi, demandando la determinazione della durata dei prestiti al regolamento approvato dal Comitato di gestione di ciascuno di essi.
                 Trattasi di beni mobili patrimoniali che fanno si parte del patrimonio regionale, in quanto ad esso acquisiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 52/78, ma che sono assegnati ai Centri per consentire lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali e, fra questi, anche quello dei prestiti ai sensi dell'art. 5 a scuole, enti ed istituzioni che ne facciano richiesta e ne abbiano comprovato bisogno.
                 Le attrezzature in questione, invero, perfettamente funzionanti e adatte all'uso per cui sono state assegnate ai Centri, sembra che ben possano essere concesse in prestito per periodi determinati agli enti richiedenti e ciò non pare in contrasto con le Circolari diramate dalla Presidenza della Regione per la gestione del relativo patrimonio mobiliare.
                 Le attrezzature in parola, infatti, non possono considerarsi "beni dismessi ma ancora utilizzabili" (come li definisce la nota dell'Ufficio della Presidenza Gruppo VII sopra richiamata, che conseguentemente rimanda all'applicazione delle circolari presidenziali in materia). Esse, invero, restano a tutti gli effetti iscritte nei registri e negli inventari del Patrimonio mobiliare regionale ed assegnate ai Centri per il perseguimento dei propri fini istituzionali, tra i quali rientrano anche i prestiti così come regolati dal 5° comma dell'art. 5 della L.R. 52/78.
                 Sembra, dunque, potersi condividere, anche in ordine alla specialità della norma in oggetto, l'orientamento espresso da codesto Assessorato.
                 Quanto alle modalità delle concessioni in comodato delle attrezzature, si ritiene che possano provvedervi direttamente i Centri nel rispetto di quanto previsto all'art. 1803 del Codice civile. Si raccomanda, ovviamente la forma scritta, anche di convenzione, ove siano fissate le modalità per il relativo uso e la previsione dell'obbligo di restituzione ad una precisa data di scadenza.
                 Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
   * * * * *

             Si ricorda, infine, che in conformità alla circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, in mancanza di un'eventuale comunicazione in ordine alla riservatezza del presente parere entro 90 giorni dal ricevimento, lo stesso sarà inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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