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Gruppo VI                            /191.99.11

OGGETTO: Istituto professionale per ciechi "XXXXX" - Concessione alla dipendente M... della pensione di inabilità ai sensi della legge 335/1995.

   
   
                                        Assessorato regionale dei
                                       beni culturali ed ambientali
                                         e della pubblica istruzione
                                       P A L E R M O

                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla possibilità o meno di concedere alla signora M..., dipendente di ruolo con la qualifica di collaboratore scolastico presso l'Istituto professionale per ciechi XXXX di YYYY, i benefici di cui all'art. 2 comma 12 della legge n. 335 del 1995.
                 Il problema si pone in relazione alla circostanza che l'Amministrazione è in possesso di due referti medici non pienamente coincidenti. Il primo, rilasciato dalla Commissione medico-ospedaliera dell'Ospedale Militare di YYYY (a seguito di visita medico-legale effettuata in data 21/5/1998 su richiesta dell'interessata anche al fine di ottenere il beneficio della pensione di inabilità ex legge 335/1995, ha giudicato la dipendente
   "AI FINI DELLA DISPENSA:
   Non idonea permanentemente a prestare servizio quale ausiliaria - E SI idonea a svolgere mansioni diverse di tipo sedentario nell'ambito della stessa qualifica funzionale.
     AI FINI DELLA PENSIONE DI INABILITA':
   La richiedente per le menomazioni complessive della integrità psico-fisica riportate in diagnosi NON si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa così come previsto dalla legge n. 335/95 dell'8/8/95 art. 2, comma 12".
                 Successivamente Codesto Assessorato, su richiesta dell'Istituto in oggetto, ha chiesto all'A.U.S.L. n. X con nota n. 1354/X P.I. del 23.7.98 un accertamento della idoneità al lavoro della Signora M... ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 commi 2° e 3° del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola (Provv. P.C.M. 21 luglio 1995 in G.U.R.I. n. 207 del 5.9.95), al fine di concedere l'ulteriore periodo di assenza di 18 mesi.
                 In conseguenza della superiore richiesta la visita medica collegiale veniva effettuata in data 30/10/98 ed in data 30/3/99 è stato reso noto il seguente giudizio: "INIDONEA PERMANENTEMENTE a svolgere qualsiasi proficuo lavoro nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza".
                 In relazione a quanto sopra codesta Amministrazione ritenendo contrastanti gli esiti delle due visite medico-collegiali chiede se impiegare la dipendente in servizi meno gravosi come indicato dalla Commissione medica dell'Ospedale militare di YYYY, ovvero dispensare la stessa dal servizio e collocarla in pensione, sulla scorta del giudizio medico della A.U.S.L. n. X di YYYY.
   
                 2. Sulla questione sottoposta al parere dello scrivente si osserva preliminarmente che il comma 12 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che con effetto dal 1° gennaio 1996 i dipendenti pubblici cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente  impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo.
                 Il medesimo comma prevede, altresì, che per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.
                 Nella fattispecie deve peraltro aversi specifico riguardo al Regolamento attuativo dell'articolo 2, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità, emanato con D.M. 8 maggio 1997, n. 187 (G.U.R.I. n. 150 del 30.6.97).
                 Il predetto regolamento, nel prevedere i requisiti che i dipendenti devono possedere perchè spetti loro la pensione di inabilità, stabilisce le modalità per la presentazione della domanda ed il suo contenuto, per l'istruttoria della stessa, per la relativa attività delle commissioni mediche, nonchè le modalità di certificazione dell'accertamento sanitario eseguito. A tal proposito l'art. 6 del Regolamento in parola prevede che, al termine degli accertamenti sanitari, sia redatto un processo verbale dal quale devono risultare:
   a) la data di definizione del verbale e le generalità dell'interessato;
   b) gli accertamenti eseguiti;
   c) il giudizio diagnostico sulle infermità riscontrate con l'indicazione della menomazione complessiva che compromette l'efficienza psico-fisica;
   d) il giudizio sulle conseguenze che le infermità riscontrate determinano sulla idoneità al servizio, indicando se queste costituiscano o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione lavorativa;
   e) la sussistenza o meno dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, determinata da infermità che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro;
   f) se la eventuale inabilità di cui ai punti d) ed e) è determinata da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio;
   g) le eventuali osservazioni del medico di fiducia;
   h) le eventuali osservazioni del membro dissenziente della commissione in caso di giudizio non unanime;
   i) la qualifica e la firma di tutti i membri della Commissione.
                 Per completare il sistema normativo di riferimento della fattispecie in esame si richiama, infine, il C.C.N.L. del Comparto del personale della scuola approvato con Provv. P.C.M. 21 Luglio 1995 che all'art. 23 regola le assenze per malattia.
   
                 3. In relazione al delineato sistema di disposizioni normative va ora esaminata la specifica questione sottoposta al parere dello scrivente ed in proposito si osserva preliminarmente che il ritenuto contrasto fra le risultanze delle due visite medico-collegiali più sopra riferite è soltanto apparente poichè le stesse vanno lette in relazione ai presupposti e alle finalità che ne hanno motivato le rispettive richieste.
                 In particolare, con riguardo alla visita effettuata presso l'Ospedale militare di YYYY in data 21.5.98 ed al relativo processo verbale redatto il 17.11.98 dalla Commissione medica ospedaliera della 2Õ Sezione si evince con chiarezza che la stessa si pronuncia su richiesta della Regione siciliana per esprimere un giudizio in ordine alla ricorrenza o meno delle condizioni per la concessione della pensione di inabilità ex legge 335/1995. E tale processo verbale, che rispetta pedissequamente tutte le prescrizioni all'uopo previste nell'art. 6 del D.M. 8 maggio 1997, n. 187, più sopra richiamate, conclude non riconoscendo all'interessata una permanente ed assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
                   Diversa natura ha, invece, il giudizio del Collegio medico della A.U.S.L. n. X rilasciato in data 30 marzo 1999 sulla base della visita medica effettuata il 30/10/98, che si è pronunciata su una richiesta di diverso tenore. Trattasi infatti nella fattispecie di richiesta di visita medico collegiale avanzata per la concessione di un ulteriore periodo di assenza di 18 mesi ai sensi dell'art. 23, terzo comma, del C.C.N.L. del Comparto del personale della scuola, ove espressamente si prevede che a tal fine l'Amministrazione debba procedere all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente per il tramite della unità sanitaria locale competente "al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro".
                 Ed il giudizio del Collegio medico sembra espresso con diretto riferimento alla richiamata disposizione adoperandone peraltro gli stessi termini ("inidonea permanentemente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro").
                 In conseguenza di tale giudizio, il comportamento da tenersi da parte dell'Amministrazione è, peraltro, espressamente indicato nel successivo quarto comma del C.C.N.L. succitato, ove si afferma che "... nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso".
                 Ed è con riguardo a questa disposizione che l'Amministrazione potrà determinarsi a risolvere il rapporto in questione, anche in considerazione della eventuale mancanza, nella fattispecie, di "particolari esigenze", nonchè della circostanza che la nominata in oggetto non aveva a suo tempo superato il secondo periodo di prova quale collaboratrice scolastica a seguito di giudizio sfavorevole del Capo d'Istituto e con D.A. n. 74 del 27/2/95 era stata dispensata dal servizio.
               Ininfluente appare, infine, in relazione a quanto sopra, la circostanza che il TAR sul ricorso proposto dall'interessata avverso il provvedimento sopracitato abbia disposto la sospensiva cautelare dello stesso. Sarebbe in ogni caso da accertare se sulla sospensiva de qua sia stata proposta e con quale esito un'opposizione davanti al C.G.A. da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.
                 Si ritiene, infine, che in nessun caso il giudizio del Collegio medico dell'A.U.S.L. n. X più sopra richiamato possa essere utile per determinare codesta Amministrazione alla concessione della pensione di inabilità, e ciò non soltanto per la diversità dei presupposti e delle finalità di questo giudizio in relazione all'altro tendente alla concessione del beneficio della pensione di inabilità, ma anche per la diversità delle norme di riferimento e delle forme prescritte dal Regolamento di attuazione della L. 335/1995, più sopra richiamate (art. 6 del D.M. 187/1997).
                 Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
                 Si ricorda infine che, in conformità alla Circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8.9.98, in mancanza di un'eventuale comunicazione in ordine alla riservatezza del presente parere entro 90 giorni dal ricevimento, lo stesso sarà inserito nella banca dati "FONS".
   

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