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Gruppo    IV                          /192.99.11

OGGETTO: Vivaio Governativo Viti Americane. Contratti di collaborazione con professionisti esterni. Quesiti.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           Agricoltura e Foreste
                                                           PALERMO
   

   1.            Con la nota cui si risponde viene chiesto di conoscere quale tipologia di contratto possa essere stipulata per l'avvalimento da parte del Vivaio Governativo Viti Americane, ufficio periferico di codesto Assessorato, di consulenti o collaboratori esterni a tempo determinato nonchè se la scelta di questi ultimi possa avvenire intuitu personae ovvero, se debba farsi riferimento ad una cerchia di nomi designati dai rispettivi Ordini o Collegi professionali.
   
   2.            In ordine ai suesposti quesiti giova innanzitutto ricordare i principi che regolano la vexata quaestio dell'affidamento a soggetti estranei alla P.A. di incarichi di consulenza desumibili dall'art.97 della Costituzione e dal D.P.R. 18 aprile 1994, n.338 recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri, il cui art.9, ha, com'è noto, abrogato il previgente art.380 del D.P.R. 19 gennaio 1957, n.3.
                 E' principio di carattere generale quello secondo cui le amministrazioni devono di norma svolgere i compiti istituzionali avvalendosi  del proprio personale. Trattasi di una regola che si fonda sul precetto costituzionale del buon andamento dell'amministrazione e sull'obbligo, che di tale precetto è espressione, di perseguire l'economicità di ogni spesa pubblica.
                 Tuttavia, per ipotesi espressamente disciplinate, il legislatore fissa alcuni limiti di carattere generale entro i quali può muoversi l'esercizio della potestà amministrativa nel conferimento di incarichi di consulenza ad esterni alla P.A.:
   a) una esigenza temporanea cui la P.A. non può far fronte con personale in servizio;
   b) l'attinenza dell'incarico agli affari di competenza dell'amministrazione committente;
   c) la "provata competenza" degli "esperti" cui si conferisce l'incarico;
   d) la determinazione del compenso (dopo la valutazione dei risultati conseguiti) con riferimento al tipo di incarico, al valore, alla durata, alla difficoltà dei problemi da risolvere.
   e) l'attività di consulenza deve esprimersi necessariamente con atti e pareri scritti "sia perchè il frutto dell'incarico conferito al terzo per essere portato a vantaggio dell'amministrazione deve essere conoscibile dai soggetti che partecipano alla funzione pubblica, sia perchè è principio di carattere generale dell'ordinamento pubblicistico che i beni acquisiti da parte della P.A. siano oggettivamente documentati e registrati e le relative spese adeguatamente giustificate e dimostrate" (C.d.C. Sezione giurisdizionale per la Sicilia 8 giugno 1995, n.189).
                 Ciò premesso, va osservato, per quanto attiene il primo quesito, che il rapporto contrattuale che si instaura fra la P.A. e l'incaricato estraneo ad essa è quello disciplinato dagli artt.2222 e ss. del cod. civ. (contratto d'opera) e se si ha riguardo a professioni intellettuali soccorrono anche i successivi artt. 2229 e ss. (contratto d'opera intellettuale).
                 In ordine al secondo quesito va osservato che la scelta dei consulenti va effettuata di regola intuitu personae avendosi riguardo alla natura prettamente civilistica dell'incarico, nonchè alla sua sottrazione ai c.d. contratti ad evidenza pubblica e per la mancanza di apposito procedimento amministrativo e per la posizione paritetica al privato attribuita alla P.A. nello svolgimento di una attività esercitata esclusivamente iure privatorum.
                 Va tuttavia osservato che nella più recente normazione alcuni tipi di incarichi di natura intellettuale sono stati sottratti alla disciplina dianzi citata per essere ricompresi negli appalti di servizi con conseguente procedimentalizzazione del loro affidamento (si pensi agli incarichi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, all'urbanistica ed alla paesaggistica, agli incarichi affini di consulenza scientifica e tecnica, di sperimentazione tecnica ed analisi di cui all'allegato 1, n.12 del D.L.vo n.157 del 1995 recepita dall'art.19 della l.r. n.4 del 1996; cfr. sul punto altresì l'art.14 della l.r. n.22 del 1996).
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             Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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