Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    VI                          /193.99.11

OGGETTO: Applicabilità dei benefici ex art. 5 L.R. 60/76 a personale dell'Amministrazione dei beni culturali divenuto non vedente.

   
   
   
   
                                              Assessorato regionale
                                              dei beni culturali ed ambientali
                                              e della pubblica istruzione
                                              P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla possibilità di concedere o meno i benefici previsti per i centralinisti ciechi dall'art. 5 della L.R. n. 60 del 1976 anche a dipendenti in servizio presso codesto Assessorato diventati ciechi successivamente, ma assunti in base a disposizioni di legge regionale non specifiche per i non vedenti.
                 La questione si pone in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L.r. 9 agosto 1980, n. 79, e dall'art. 7 della L.r. 9 dicembre 1980, n. 130, che estendono i benefici previsti dall'art. 5 della L.r. n. 60 del 1976 a tutto il personale non vedente, assunto in conformità a disposizioni legislative regionali.
                 Sul quesito interpretativo prospettato si osserva quanto segue.
   
                 2. La legge regionale 7 maggio 1976, n. 60, modificata con L. r. 7 maggio 1976, n. 61, recante "Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi" all'art. 5 prevede la possibilità di pensionamento anticipato, a domanda, per quei centralinisti ciechi che abbiano prestato almeno quindici anni di effettivo servizio. "Tale norma - come precisato a suo tempo nella relazione del Governo regionale al relativo disegno di legge - si rende necessaria per la particolare onerosità dell'attività alla quale i soggetti sono sottoposti e perchè, spesso, i centralinisti assunti per chiamata sono in età lavorativa avanzata, talchè non raggiungerebbero i normali limiti pensionabili".
                 Tale è dunque la ratio del beneficio, originariamente previsto esclusivamente in favore dei centralinisti telefonici ciechi.
                 Successivamente interviene la L.r. 9 agosto 1980, n. 79, recante "Norme per la partecipazione dei non vedenti ai concorsi pubblici", che, dopo avere affermato all'art. 1 il principio che i cittadini affetti da riduzione visiva fino alla cecità possono partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche o carriere dell'Amministrazione e degli enti regionali, al successivo art. 2 estende a tutto il personale non vedente il beneficio già previsto dalla L.r. 60/1976 limitatamente ai soli centralinisti telefonici ciechi.
                 Infine, la L.r. 130/1980 recante "Provvidenze in favore dei massofisioterapisti ciechi", nel prevedere forme agevolate di assunzione per tale categoria di soggetti, fa ancora rinvio, ripetendone la formula già contenuta nell'art. 2 della L.R. 79 del 1980, ai benefici di cui all'art. 5 della L.R. 7 maggio 1976, n. 60 ed in proposito tale scelta viene così motivata nella relazione al disegno di legge: "Questa norma si rende necessaria per la particolare onerosità dell'attività alla quale i soggetti (massofisioterapisti) sono sottoposti perchè trattasi di una stressante applicazione psico-fisica".
   
                 3. Dall'esame del richiamato sistema di norme sembra che le stesse abbiano come scopo principale quello del collocamento a vario titolo dei cittadini non vedenti e dell'attribuzione agli stessi di benefici connessi a tale particolare status, che tra l'altro ne consente l'assunzione agevolata.
                 Sembrerebbe dunque, prima facie, che delle norme sopra richiamate non potrebbero considerarsi destinatari quei dipendenti che, assunti in base a disposizioni legislative regionali non specifiche per tale categoria di soggetti, siano diventati ciechi successivamente all'assunzione.
                 Tuttavia, l'ampia formulazione dell'art. 2 della L.r. 79/1980, che si riferisce per l'estensione del beneficio in parola "a tutto il personale non vedente, assunto in conformità a disposizioni legislative regionali", nonchè considerazioni di equità inducono ad interpretare la richiamata norma nel senso di ricomprendervi tutti i soggetti che si trovino nella particolare condizione di "non vedente".
                 Deve comunque precisarsi che il beneficio in oggetto potrà essere concesso in concreto soltanto ove siano rispettate la ratio e la portata del più volte citato art. 5 della L.r. 60 del 1976 ed, a tal fine, sembra allo scrivente che il dipendente in servizio che diventi cieco dovrà far rilevare tale menomazione all'Amministrazione o ente presso cui presta servizio, che potrà far accertare tale status disponendo un'apposita visita davanti ad un collegio medico. Solo da tale data potranno decorrere i quindici anni di effettivo servizio come non vedente che giustificano la concessione del beneficio di legge dell'abbuono di dieci anni di servizio validi ai fini giuridici, economici e previdenziali, così come sopra evidenziato.
                 Nei temini il parere dello scrivente.
   * * * * *

Si ricorda, infine, che in conformità alla circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8.9.98, in mancanza di un'eventuale comunicazione in ordine alla riservatezza del presente parere entro 90 giorni dal ricevimento, lo stesso sarà inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane