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Gruppo    V                          /196.99.11

OGGETTO: Ente autonomo regionale Teatro di XXXX. Acquisto di beni mobili dell'Associazione Teatro di XXXX.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Beni Culturali ed Ambientali
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta quanto segue:
   A. Vigente la l.r. 10 gennaio 1995, n. 4, istitutiva dell'E.A.R. Teatro di XXXX, è stata posta in liquidazione l'Associazione in oggetto, costituita tra il Comune e la Provincia di XXXX per lo svolgimento di attività teatrali.
   B. Il collegio dei liquidatori della predetta Associazione, in vista del trasferimento a titolo oneroso di alcuni beni mobili della medesima al nuovo Ente regionale, li ha affidati in custodia al presidente di quest'ultimo.
   C. Il trasferimento de quo è stato deliberato dall'Ente autonomo interessato - sulla base di una apposita relazione di stima - con provvedimento 9 maggio 1998, n. 199.
   D. Alla transazione si è opposto il collegio dei revisori dell'E.A.R., ritenendo la relativa procedura "non conforme alla normativa vigente", identificata da codesto Assessorato nel D.P.C.M. 6 maggio 1994, n. 565; mentre, secondo il sovrintendente dello stesso E.A.R., l'ipotesi rientrerebbe nell'art. 48, primo comma, numero 4, del citato D.P.C.M.
                 Su quanto sopra codesto Assessorato chiede il parere dell'Ufficio, condividendo al riguardo il riferito orientamento del sovrintendente dell'Ente compratore.
   
                 2. Stando alla documentazione allegata alla richiesta di avviso, i beni mobili in questione consistono essenzialmente nelle "dotazioni di corredo" ("materiale di scenografia e attrezzeria", ivi compresi i costumi di scena; "arredi degli uffici e delle sale di rappresentanza") realizzate dal "precedente gestore" del Teatro. Trattasi dunque di beni - come si esprime la citata delibera n. 199/1998 - specificamente destinati "alla funzionalità della struttura" teatrale, vale a dire di beni accessori, strumentali alla struttura stessa, la cui proprietà compete nella fattispecie a soggetto diverso dal titolare (Comune di XXXX) dell'immobile teatrale.
                 Se a ciò si aggiunge che, sempre stando agli atti, il corrispettivo stabilito per la cessione dei beni in oggetto è particolarmente conveniente per l'Ente acquirente, il quale peraltro ne ha l'uso fin dalla sua costituzione, può ritenersi l'opportunità - anche dal punto di vista dei canoni di buona amministrazione ai quali deve conformarsi l'azione amministrativa - di perfezionare l'acquisto de quo. Soluzione questa che appare peraltro ammissibile anche dal punto di vista giuridico; in particolare da quello dei principi che disciplinano i contratti degli enti pubblici.
                 A tale riguardo va subito segnalata l'estraneità alla fattispecie dell'art. 48, primo comma, numero 4, del D.P.C.M. n. 565/1994 - invocato dal Sovrintendente dell'E.A.R. Teatro di XXXX - che ammette la trattativa privata "per i contratti con cui gli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate procedono a scambi di materiali o al noleggio dei materiali stessi presso altro ente lirico o teatro di tradizione". Nel caso in esame, infatti, è agevole rendersi conto che non ricorre alcuna delle circostanze menzionate dalla norma citata, quali lo "scambio" o il "noleggio" di beni fra enti teatrali.
                 Occorre piuttosto evidenziare che la rilevata natura strumentale dei beni di cui trattasi consente di ascriverli alla categoria delle pertinenze (art. 817 cod. civ.), le quali, se non è diversamente disposto, possono formare oggetto di atti giuridici separati rispetto a quelli concernenti la cosa principale (art. 818 cod. civ.). Per cui nulla sembra ostare a che tali pertinenze - non trasmesse a suo tempo dal Comune di XXXX all'Associazione interessata, ma, come si è visto, da questa "realizzate" (Cfr. delibera E.A.R. Teatro di XXXX n. 199/1998) - vengano ora cedute a titolo oneroso allo stesso E.A.R., la cui intenzione di rilevarle a questo titolo è peraltro inequivoca.
                 Va a questo punto altresì evidenziato che le predette pertinenze - essendo ben identificate dal duplice punto di vista della volontà dell'originario titolare (Associazione Teatro di XXXX) di destinarle al servizio del Teatro e del nuovo Ente regionale di conservarle alla medesima destinazione - costituiscono nella sostanza un complesso per così dire "infungibile"; soprattutto tenuto conto dei vantaggi (funzionali ed economici), non altrimenti ottenibili, che deriveranno all'E.A.R. Teatro di XXXX dal relativo acquisto.
                 Concludendo - e tenuto conto che gli acquisti degli enti pubblici devono comunque rispondere ad ipotesi tipiche contemplate dalla legge - si è dell'avviso che la fattispecie qui discussa possa essere assimilata a quella prevista dall'art. 48, primo comma, n. 2, del D. L.vo n.  565/1994 e cioè la trattativa privata per l'accesso a beni offerti da un unico contraente.
                 La soluzione testè delineata non può però prescindere - a giudizio dello scrivente - dalla necessità che alla stima dei beni interessati provveda l'organo pubblico istituzionalmente competente, non sembrando all'uopo sufficiente, per evidenti motivi, la "relazione di stima" predisposta dall'Ente venditore.

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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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