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Gruppo III                          /204.99.11

OGGETTO: Consorzio A.S.I. di XXXX - Liquidazione assegno integrativo a personale in quiescenza - L.r. 17/1978, art. 3.

   
   
   
                                    Assessorato regionale
                                     dell'Industria
                                     P A L E R M O

   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una problematica sollevata dal Consorzio ASI di XXXX e relativa alla applicazione al personale consortile in quiescenza dell'art. 3 L.r. 17/1978, il quale, al primo comma, dispone l'applicazione degli adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita anche ai titolari di pensioni ed assegni vitalizi; mentre il 2° comma determina "il valore di ciascun punto di contingenza" che per il personale in quiescenza deve essere ridotto "della percentuale delle ritenute a carattere generale, con esclusione di quelle erariali, che gravano sull'indennità di contingenza del personale in servizio".
   
                 2. Lascia perplessi il tenore del quesito posto nella nota consortile allegata agli atti, soprattutto perchè non si riesce a comprendere il metodo adottato dal Consorzio interessato per addivenire al "quantum" spettante ai propri dipendenti in quiescenza. Si ritengono, allora, necessarie talune precisazioni preliminari: l'articolo 17 del R.O. consortile e l'art. 31 della L.r. 6/97 concernono esclusivamente il personale in attività  di servizio e non anche i dipendenti posti in quiescenza; le somme corrisposte dall'INPDAP non sono acconti, bensì quanto dovuto dall'Ente previdenziale al singolo soggetto interessato a titolo pensionistico in base alle norme che regolano l'Istituto; nessuna decurtazione o comunque nessuna modifica -ritiene lo Scrivente- può apportare il Consorzio sulle somme erogate a titolo di pensione da un Ente diverso.
                 Ciò premesso, il sistema pensionistico previsto dal Regolamento consortile (art. 20) non sembra presentare particolari problemi interpretativi: i dipendenti consortili in quiescenza hanno diritto al trattamento pensionistico corrisposto dall'Istituto previdenziale presso cui sono iscritti all'atto della cessazione del servizio. Se tale trattamento pensionistico è inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto applicando il sistema pensionistico regionale, lo stesso ha diritto ad una integrazione di pensione, a carico del Consorzio e pari alla differenza.
                 Ciò comporta che il Consorzio deve operare un calcolo fittizio onde accertare quanto spetterebbe al soggetto interessato se fosse un pensionato regionale. Tale calcolo (o meglio il risultato di tale calcolo) va posto a raffronto con quanto liquida l'Ente previdenziale e il Consorzio liquida la differenza tra i due importi, ovviamente nell'ipotesi che l'ipotetico importo regionale sia maggiore.
                 Per espressa disposizione di legge, l'ammontare della pensione regionale (che è quella che qui interessa come parametro di riferimento) può subire delle modifiche, primo fra tutti per effetto dell'adeguamento al costo della vita (oggi perequazione, secondo quanto previsto dall'art. 36 L.r. 6/97 che al comma 2° ne dispone l'adeguamento annuale e al comma 3° il sistema di calcolo), ne consegue che tutte le volte che l'ammontare della pensione regionale subisce una modifica il Consorzio deve procedere al calcolo di quanto, ipoteticamente spetterebbe al proprio dipendente in quiescenza, raffrontarlo con la cifra pagata dell'Istituto previdenziale e,  se sussiste, pagare la differenza.
                 Superfluo sottolineare che il calcolo e il raffronto con quanto liquida l'Ente previdenziale va fatto per periodi corrispondenti; superfluo, altresì, sottolineare che la perequazione va operata solamente sull'ammontare (presunto) della pensione regionale che funge da parametro per la determinazione dell'assegno integrativo del Consorzio.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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