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Gruppo XIV /207.99.11


OGGETTO: Pensioni e quiescenza.- Prepensionamento.- Beneficiari della rendita ex art. 12 l.r. 36/1991.- Accesso alla pensione.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 2539 del 14 giugno 1999)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio in ordine a talune questioni sorte in sede di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 12 della l.r. 23 maggio 1991, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, e dai correlati regolamenti, approvati con D.P.R.S. 19 gennaio 1993 e con D.P.R.S. 29 febbraio 1996, n. 30, che disciplinano le modalità di gestione del fondo costituito in forza della richiamata disposizione legislativa.
In buona sostanza la problematica proposta, sorta a seguito di talune perplessità manifestate da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di XXXX, verte sulla applicabilità delle disposizioni recate dalle leggi statali 335/1995 e 447/1997 - che regolano il sistema previdenziale e definiscono i trattamenti pensionistici - al personale, posto in prepensionamento in forza della citata normativa e beneficiario della correlata rendita, nonché sulla legittimità della corresponsione, ai medesimi soggetti, delle somme corrispondenti agli oneri sopportati per i contributi dovuti per la prosecuzione della posizione assicurativa qualora gli stessi abbiano già raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva minima di 35 anni quale risulta in atto fissato dalle leggi statali che regolano il sistema pensionistico.
In particolare inoltre, mentre lo scrivente Assessorato ritiene che le espressioni "diritto a pensione" e "anzianità minima pensionabile" siano pressoché equivalenti, posto che il diritto sorge al verificarsi della condizione prevista per il suo maturarsi, l'U.P.L.M.O. di XXXX ritiene che al raggiungimento dell'"anzianità minima pensionabile" - anche se la mancata concorrenza del requisito dell'età non consenta di far valere alcun "diritto a pensione" - debba cessare almeno il rimborso dei contributi volontari, pena la disparità di trattamento che verrebbe a realizzarsi rispetto ad altri soggetti a cui verrebbe garantita una base imponibile pensionabile inferiore.

2.- In ordine alla problematica proposta si osserva quanto segue.
Preliminarmente si osserva che priva di concrete refluenze appare la considerazione dell'U.P.L.M.O. circa il mancato instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego, o di un rapporto privatistico di lavoro subordinato, tra i beneficiari della rendita e la Pubblica amministrazione.
Ed invero, a prescindere dalla qualificazione dello speciale rapporto che, in forza dell'utilizzo dei prepensionati in questione, previsto dall'art. 4 della l.r. 19 dicembre 1995, n. 84, viene ad instaurarsi con gli enti che fruiscono delle conseguenti prestazioni lavorative, si evidenzia che presupposto per la prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale - soggetta, peraltro a specifica autorizzazione da parte dell'I.N.P.S. - è, oltre al poter vantare determinati periodi minimi di contribuzione, proprio la coeva assenza di un rapporto d'impiego, sia pubblico che privato, che comporti l'obbligatorio versamento dei contributi previdenziali.
Le disposizioni recate in via generale dalle leggi statali 335/1995 e 447/1997 in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, si appalesano peraltro idonee a trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti che (potendo vantare, in virtù di un precedente rapporto di lavoro, taluni requisiti di effettiva contribuzione), risultano ammessi alla prosecuzione volontaria, non risultando disciplinata alcuna eccezione in tal senso, ne tantomeno potendosi dedurre dal sistema globalmente delineato una diversa disciplina in ordine a tale categoria di assicurati.


Per quanto attiene viceversa la diversa questione dell'equivalenza delle espressioni "diritto a pensione" e "anzianità minima pensionabile", nonché in ordine all'ipotesi avanzata dall'U.P.L.M.O. di XXXX secondo cui al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile debba cessare almeno il rimborso dei contributi volontari, si osserva quanto segue.
I commi 5, 8 e 9 dell'art. 2 del Decreto Presidenziale 29 febbraio 1996, n. 30, recante "Regolamento concernente le modalità di gestione del fondo di cui all'art. 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, modificato dall'art. 3 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 35" - riproducendo peraltro esattamente le disposizioni recate dall'art. 3, commi 5, 6 e 7, del previgente Decreto Presidenziale 19 gennaio 1993 - così dispongono:
"5. L'erogazione della rendita dovrà cessare al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile o per raggiunti limiti di età secondo le disposizioni di legge a quella data vigenti.
8. E' fatto obbligo agli interessati di curare il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. per la prosecuzione della posizione assicurativa sino al raggiungimento dell'anzianità minima pensionabile o ai raggiunti limiti di età e sulla base dell'importo complessivo cui è parametrato l'ottanta per cento corrispondente alla rendita erogata.
9. L'Assessorato provvederà alla restituzione, previa produzione della documentazione attestante l'adempimento dell'onere di contribuzione volontaria."
Al fine di fare emergere con chiarezza il significato delle espressioni utilizzate dalla normativa testualmente riportata, appare indispensabile premettere che, a seguito delle riforme del sistema previdenziale realizzate nel corso dell'ultimo decennio, è stato in pratica disegnato un unico tipo di pensione, l'accesso alla quale è contemporaneamente condizionato dall'anzianità anagrafica e da quella contributiva. In particolare, è stato previsto che il requisito dei 35 anni di contribuzione risulta sufficiente soltanto potendo vantare un'età anagrafica definita, condizione che viceversa risulta ininfluente soltanto qualora si siano versati contributi per un periodo prefissato, e pari, a regime, a 40 anni.
Dal nuovo sistema consegue che il semplice raggiungimentodell'anzianità minima pensionabile non è sufficiente per acquisire il diritto a pensione, dovendo a tale scopo coesistere, come evidenziato, l'altra condizione dell'età anagrafica - in atto fissata, sino al 31 dicembre 2000, in almeno 54 anni. Tali condizioni, in particolare, risultano specificatamente applicabili in ordine al conseguimento del diritto all'erogazione della pensione d'anzianità, originariamente sganciata da un preciso riferimento all'età anagrafica.
Tanto premesso si osserva che, ad avviso dello scrivente, mentre la finalità del disposto del riportato art. 2, comma 5, D.P.R.S. 30/1996, appare con tutta evidenza, quella di limitare l'erogazione della rendita all'esclusivo periodo in cui i soggetti beneficiari non potrebbero godere di alcun trattamento pensionistico, i successivi commi 8 e 9 mirano ad imporre, agli stessi soggetti, la prosecuzione della contribuzione all'I.N.P.S., in modo da limitare l'aggravio per le casse regionali dell'esborso conseguente all'erogazione dell'indennità di prepensionamento. Tale ultimo risultato è da ritenersi realizzato, ed in tal senso appaiono dunque sufficientemente garantiti i beneficiari dell'intervento regionale, nel momento in cui i requisiti contributivi minimi vengano soddisfatti, fermo restando ovviamente che non potendo gli stessi, per ciò solo, godere del trattamento pensionistico - la cui fruizione risulta condizionata, come accennato, anche dal requisito dell'età - manterranno il diritto alla rendita sin tanto che non divenga effettivamente azionabile il diritto alla pensione.

Alla luce di tali considerazioni assumono pregio le osservazioni formulate dall'U.P.L.M.O. di XXXX, poiché il sopportare gli oneri conseguenti ai versamenti volontari effettuati dopo il raggiungimento dell'anzianità contributiva minima prevista per l'accesso alla pensione di anzianità non appare correlato ad alcun interesse pubblico, né appare applicazione della garanzia (essenzialmente di sostegno e sostitutiva) che la normativa regionale ha apprestato in favore dei prepensionati beneficiari della rendita, ma consente soltanto a singoli soggetti di godere di una pensione di importo più elevato, determinando peraltro disparità di trattamento rispetto ai soggetti che vantando un'età anagrafica più elevata, vedrebbero preclusa la possibilità di un incremento del periodo di contribuzione oltre il minimo dei 35 anni.
La locuzione "anzianità minima pensionabile" appare dunque da un lato, in riferimento al comma 5, da intendersi, nel rispetto ed in sostanziale adempimento delle finalità implicite nelle previsioni normative in discorso, come diritto a pensione, mentre, in relazione alla previsione riguardante la prosecuzione volontaria della contribuzione, andrebbe esclusivamente correlata all'anzianità contributiva minima quale risulta fissata dalle norme nazionali in vigore.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


IL DIRETTORE
(Avv. Anna Maria Ammannato)







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