OGGETTO: Commissione per l'inquadramento nei ruoli del S.S.N. dei medici di guardia medica e medicina dei servizi. Quorum per il funzionamento.
Assessorato regionale
della sanità
P A L E R M O
1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito se la commissione in oggetto - istituita dall'art.2 del D.P.C.M. 12 dicembre 1997, n.502 - "possa operare nella forma di collegio imperfetto, come previsto dalla normativa regionale in materia di pubblici concorsi"; senza al riguardo esprimere alcun orientamento.
2. Il quesito chiama in concreto in causa l'art.8, secondo comma della l.r. 12 febbraio 1988, n.2 - recante "Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale" - secondo cui le sedute della commissione giudicatrice "sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti purchè sia presente il presidente o il suo sostituto".
Tale disposizione - è bene dirlo subito - contraddice per dichiarati motivi di semplificazione funzionale al principio, ribadito da dottrina e giurisprudenza, che definisce la commissione giudicatrice "organo collegiale perfetto"; il quale, specialmente in sede di valutazione definitiva dei candidati, "deve operare con la presenza di tutti indistintamente i propri componenti" (cfr. Virga P., "Il pubblico impiego", Giuffré, Milano 1991, pag.159 e giurisprudenza ivi cit.; Virga P., "Il pubblico impiego dopo la privatizzazione", Giuffré, Milano 1993, pag.61). Dovrebbe pertanto risultare chiara l'inammissibilità della estensione del citato art.8, secondo comma della l.r. n.2/1988 a contesti normativi che - come quello in esame - nulla prevedono sul punto.
Può tuttavia ipotizzarsi che il dubbio qui prospettato derivi dall'art.2, primo comma del D.P.C.M. n.502/1997, che prevede la costituzione della commissione de qua "presso ciascuna regione", ovvero dall'art.6, secondo comma dello stesso D.P.C.M., che rinvia, in tema di compensi ai relativi componenti, alle "norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi". Ma anche questi riferimenti non sono idonei a modificare l'avviso negativo di quest'Ufficio, essendo ovvio che l'eventuale deroga al principio sopra illustrato - l'essere cioè la commissione giudicatrice un "collegio perfetto" - necessita di una esplicita e univoca disposizione in tal senso, e non può per conseguenza desumersi da richiami generici alla normativa regionale o riguardanti altri aspetti di quest'ultima.
Ai sensi dell'art.15, secondo comma del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".