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Gruppo    VI                          /213.99.11

OGGETTO: Servizi e provvidenze inerenti il diritto allo studio universitario. Interpretazione dell'art. 13 della L.R. 27/4/99, n. 10.

   
   
   
                                              Assessorato regionale
                                              dei beni culturali ed ambientali
                                              e della pubblica istruzione
                                              P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine alla portata del sesto comma dell'art. 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, laddove si prevede che "nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, limitatamente alla parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie e per la fruizione dei benefici e dei servizi per il diritto allo studio. Le opere universitarie sono autorizzate ad utilizzare i criteri previsti dalla legge regionale 24 dicembre 1997, n. 47".
                 Il problema si pone in relazione alla disparità di trattamento ipotizzata dall'Opera Universitaria di XXXX per gli studenti siciliani nei confronti di quelli delle altre regioni italiane, disparità derivante dalla deroga di cui sopra con particolare riguardo ai limiti di reddito e di merito scolastico, che vengono fissati con riferimento a quelli applicati per l'anno accademico 1996/97, in misura diversa da quanto previsto nel restante territorio nazionale dal D.P.C.M. 30 aprile 1997.
                 Si chiede in particolare di conoscere:
   a) se nella frase "non trova applicazione il D.P.C.M. 30/04/1997" possa individuarsi un "divieto di applicazione", ovvero più semplicemente una "non obbligatorietà" della sua applicazione in Sicilia;
   b) se la mancata applicazione del D.P.C.M. 30/04/1997 possa in qualche modo pregiudicare la partecipazione della Sicilia alla quota di riporto del Fondo integrativo nazionale.
   
                 2. Sulla questione sottoposta all'avviso dello scrivente si osserva preliminarmente che la Regione siciliana ha competenza legislativa in materia di istruzione universitaria entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (art. 17, lettera d, dello Statuto siciliano). Le relative norme di attuazione successivamente approvate con D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, attribuiscono inoltre espressamente alla competenza regionale la materia dell'assistenza universitaria, materia che conseguentemente non è ricompresa tra quelle riservate alla competenza statale, dettagliatamente e tassativamente elencate nell'art. 3 delle norme di attuazione richiamate.
                 Alla stregua della evidenziata competenza regionale, anche la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 202 del 1995, ha avuto occasione di pronunciarsi sulla legittimità di una norma di legge regionale che, sia pure limitatamente all'anno accademico 1994/95, aveva previsto una deroga ai criteri di formulazione delle graduatorie dei benefici e dei servizi relativi al diritto agli studi universitari stabiliti dall'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 13 aprile 1994, emanato in esecuzione dell'art. 4 della legge n. 390 del 1991.
                 La richiamata sentenza ha tuttavia precisato che la legislazione regionale siciliana deve essere esercitata entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato e pertanto non può derogarsi ai principi espressi dalla legge n. 390 del 1991, che, intendendo espressamente costituire attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, detta i principi fondamentali per gli interventi dello Stato, delle Regioni e delle Università nello specifico settore dell'accesso all'istruzione superiore al fine di garantire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
                 Né un provvedimento dell'Assessore regionale competente, che eventualmente si discostasse dai criteri fissati nella normativa statale secondaria (D.P.C.M. che regolamenta i criteri di formulazione delle graduatorie) potrebbe rimanere privo di limiti e vincoli, dovendo sempre ispirarsi ai principi delle norme sul diritto agli studi universitari espressi dalla legge n. 390/1991, alla cui osservanza è tenuto.
                 Premesso quanto sopra, con riguardo al primo dei due specifici quesiti prospettati, si condivide l'orientamento espresso da codesto Assessorato nel senso che l'unica interpretazione possibile dell'espressione "non trova applicazione il D.P.C.M. 30 aprile 1997" non può essere che quella insita nel significato proprio di tale espressione, e cioè che non si applica.
                 D'altra parte una "non obbligatorietà" dell'applicazione in Sicilia del D.P.C.M. sopra citato così come suggerito dall'Opera universitaria di Catania, comporterebbe una facoltà delle Opere universitarie siciliane di adottare ora i criteri di cui alla L.R. n. 47/1997 (così come da autorizzazione contenuta nel medesimo 6° comma, art. 13, della L.R. 10/99) ora quelli del D.P.C.M. con la conseguenza che si creerebbe un'ulteriore disomogeneità anche nell'ambito stesso del territorio siciliano.
                 Per quanto attiene, inoltre, al quesito sub b) ed alla prospettata ipotesi di perdita per le finanze regionali della quota di finanziamento assegnata alla Regione siciliana dal D.P.C.M. 30 aprile 1997 come conseguenza del mancato rispetto dei criteri previsti in sede statale per l'assegnazione dei benefici in parola, si osserva che tale posizione, non condivisibile, si fonda su un erronea interpretazione delle disposizioni del citato D.P.C.M., avulsa dal contesto del sistema normativo in cui le stesse si inseriscono.
                 Infatti, il D.P.C.M. 30 aprile 1997, solo limitatamente alla parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie non trova applicazione in Sicilia. Ed invero tale disposizione, alla stregua della più sopra richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 1995, non può ritenersi in deroga ai principi espressi dalla legge n. 390 del 1991, principi che rimangono vincolanti anche per gli atti che l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione andasse ad adottare con proprio decreto.
                 La ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo Integrativo nazionale per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, così come operata dal predetto D.P.C.M., non può pertanto in alcun modo interpretarsi nel senso di escludere la Regione siciliana dalla relativa assegnazione della quota di riparto del fondo integrativo.
                 Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
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             Si ricorda, infine, che in conformità alla circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8.9.98, in mancanza di un'eventuale comunicazione in ordine alla riservatezza del presente parere entro 90 giorni dal ricevimento, lo stesso sarà inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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