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Gruppo     VI                      /215/99.11

OGGETTO: L.r. 24/1976, art. 4 - Requisiti del gestore dei corsi - Triennio di attivitą - XXXX.

   
   
   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,
                                              DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLE
                                              FORMAZIONI PROFESSIONALI, E
                                              DELL'EMIGRAZIONE
                                                            P A L E R M O
   
                 1. Con la nota suindicata si chiede il parere dello scrivente in ordine al possesso o meno del requisito dello svolgimento dell'attivitą da almeno un triennio di cui all'art. 4, secondo comma, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, da parte del "XXXX-Sicilia", che da parecchi anni gestisce iniziative di formazione professionale finanziate dalla legge in oggetto.
                 Il problema si pone poichč, con nota n. 1516/98 del 16/10/98, il predetto ente ha comunicato le variazioni del proprio statuto nel quale si č previsto, tra l'altro, l'accentramento contabile e amministrativo delle otto strutture territoriali su base provinciale, in un unico organismo regionale, del "XXXX-Sicilia".
                 Sulla questione codesto Assessorato esprime il proprio orientamento nel senso che, a prescindere dalla circostanza che "XXXX-Sicilia" possa considerarsi o meno un ente nuovo, trattasi sostanzialmente dello stesso organismo che ha operato precedentemente, il quale "prosegue e esercita, con la medesima struttura (beni e personale), le attivitą formative svolte in passato dal vecchio organismo".

                 2. Dall'esame della documentazione allegata ed in particolare dallo Statuto si evince che "XXXX-Sicilia" č emanazione del "XXXX" nazionale della UIL con sede in YYYY e coordina nel territorio siciliano l'attivitą di formazione professionale svolta attraverso le sedi provinciali.
                 Le variazioni rispetto al passato, in mancanza di una adeguata documentazione, sembrano riguardare principalmente la circostanza -come riferisce codesto Assessorato- che si č proceduto all'accentramento contabile e amministrativo delle otto strutture territoriali gią operanti su base provinciale.
                 Sulla questione, che peraltro č analoga ad una precedente esaminata dall'Ufficio in relazione all'istituzione di KKKK Sicilia (parere prot. 10433/156.94.11, reso a codesto Assessorato in data 13 luglio 1994), sembra possa condividersi l'orientamento di codesta Ammministrazione.
                 A prescindere, infatti, dalla circostanza che trattasi o meno di un soggetto nuovo, sembra che non possa ritenersi insussistente nella fattispecie il requisito dello svolgimento dell'attivitą formativa da almeno un triennio, dal momento che l'ente in questione, emanazione dell'ente nazionale, deve considerarsi come la naturale continuazione dei soggetti che in passato gestivano i corsi di formazione specialmente se, come pare, continuano ad operare le stesse strutture (beni e personale) operanti in passato.
                 Nei termini il parere dello scrivente.
   

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