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Gruppo     V                        /218.99.11

OGGETTO: Art. 41 l.r. 27 aprile 1999, n. 10 - Applicabilità all'assunzione del direttore stabile dell'E.A.O.S.S.

   
   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
                                              COMUNICAZIONI E TRASPORTI
                                                            P A L E R M O
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio il quesito se l'assunzione del direttore stabile dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana rientri nell'ambito applicativo dell'art. 41, primo comma della l.r. 27 aprile 1999, n. 10; il quale dispone fra l'altro che all'Amministrazione regionale ed agli enti regionali da essa finanziati è fatto divieto, fino al 31 dicembre 1999, "di indire concorsi interni o concorsi per l'assunzione di nuovo personale".
                 Al riguardo codesto Assessorato sembra esprimersi in senso positivo, ponendo in rilievo le finalità di risparmio del citato art. 41.
   
                 2. E' necessario premettere che la l.r. 30 dicembre 1966, n. 33 -istitutiva dell'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana- tiene distinta l'assunzione del "personale dell'Ente" da quella del "Direttore d'orchestra stabile" e del "Direttore artistico".
                 Infatti, mentre al reclutamento del "personale dell'Ente" deve provvedersi "esclusivamente in base a pubblico concorso per titoli ed esami" (art. 8, primo comma), i due menzionati direttori "saranno assunti mediante contratti a tempo determinato di periodo non superiore a tre anni" (art. 9, primo comma), su designazioni "affidate ad una commissione nominata dal Consiglio direttivo, presieduta dal presidente dell'Ente e formata da almeno quattro componenti scelti tra musicisti e personalità del mondo culturale a livello nazionale" (art. 9, secondo comma).
                 Specifica poi l'art. 11, primo comma della citata l.r. n. 33/1966 che "Il Direttore d'orchestra stabile è prescelto tra i direttori d'orchestra che, per la loro attività artistica, abbiano acquisito prestigio in campo nazionale".
                 Infine, il regolamento dell'E.A.O.S.S. (art. 39) -dopo avere sostanzialmente riprodotto le riferite disposizioni di legge- aggiunge, per quanto qui interessa, che il direttore d'orchestra stabile è prescelto tra quelli "che ne abbiano fatto richiesta" e che della relativa procedura di nomina si dia avviso nella G.U.R.I. e nella G.U.R.S.
   
                 3. Va preliminarmente osservato che, incidendo l'art. 41 primo comma della l.r. n. 10/1999 su una facoltà -quella di assumere il proprio personale- legislativamente riconosciuta all'ente de quo, non sembra che la predetta disposizione limitante possa interpretarsi estensivamente.
                 Ritiene in sostanza questo Ufficio che il quesito in esame non possa risolversi "tout court" in senso positivo, basandosi sulla generale finalità di "risparmio" della legge finanziaria regionale, di cui la norma in discorso fa parte; e che il problema qui rassegnato consista -per conseguenza- nell'accertare se la nomina del direttore stabile dell'E.A.O.S.S. rientri nella dizione "concorsi" adoperata dalla citata legge finanziaria.
                 In tale prospettiva vari elementi -testuali e logici- inducono a risolvere negativamente la questione.
               In primo luogo -come accennato in narrativa- la stessa l.r. n. 33/1966, istitutiva dell'E.A.O.S.S., escludendo dal reclutamento tramite "concorso" la nomina in oggetto e disciplinandola in apposita e separata disposizione, sottolinea già sul piano formale la diversità dei rapporti che si intendono disciplinare: da un lato con il "personale" complessivamente considerato dell'Ente e dall'altro con le particolari figure del direttore artistico e del direttore stabile.
                 Coerentemente poi con tale "diversità", l'assunzione del direttore d'orchestra stabile, anche sostanzialmente, non appare assimilabile al pubblico concorso; del quale difettano -per cominciare- il momento iniziale e quello conclusivo, vale a dire l'emissione del bando (nel quale si identifica la "lex specialis" del concorso) e la formazione della graduatoria; non potendo qualificarsi "bando" il mero "avviso" di cui all'art. 39 del regolamento dell'E.A.O.S.S. e non essendo prevista nel caso in esame alcuna graduatoria. Senza dire che gli aspiranti direttori non sono sottoposti ad alcuna prova d'esame nè presentazione di titoli e che la commissione designante non opera in realtà tra essi alcuna comparazione "documentale", limitandosi a scegliere -per motivi non oggettivabili- quello ritenuto più idoneo. Ragioni queste che non consentono di identificare la procedura in esame con nessuno dei tipi noti di concorso e inducono piuttosto ad assimilarla ad altri modi di assunzione -sicuramente sottratti a tale definizione- quali ad esempio le nomine di alcuni alti dirigenti della pubblica amministrazione.
                 Non è inoltre superfluo rilevare che militano in favore della peculiarità dell'assunzione qui considerata sia la regolamentazione del relativo rapporto mediante contratto a tempo determinato, sia l'unicità e la rilevanza della figura del direttore stabile, la cui assenza -almeno sul piano astratto- pregiudica gravemente il funzionamento dell'orchestra e ne aggrava i costi, dovendosi ovviamente ricorrere per ogni impegno a direttori "esterni".
                 Non va infine sottaciuto che la tesi qui accolta trova conforto nel confronto con disposizioni statali analoghe all'art. 41 della l.r. n. 10/1999; le quali pongono limiti non specificamente alla facoltà delle pubbliche amministrazioni di indire concorsi, ma, con dizione più ampia e quindi di più facile interpretazione, alle "assunzioni" di personale da parte delle stesse pubbliche amministrazioni (cfr. art. 22 legge 23-12-1998, n. 448 e art. 39 legge 27-12-1997, n. 449).
                 Concludendo, è avviso di quest'Ufficio che all'assunzione del direttore stabile dell'E.A.O.S.S. possa procedersi anche nella vigenza dell'art. 41, primo comma, della l.r. n. 10/1999.
   
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                 Ai sensi dell'art.15, secondo comma, del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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