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Gruppo    IV                          /229.99.11

OGGETTO: L.R. 15/93 - Eliminazione residui. Spese di progettazione. Quesito.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
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                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con riferimento al parere dello scrivente n. 7485 del 12/4/99 codesta Amministrazione chiede, con la nota che si riscontra, un ulteriore avviso in ordine all'individuazione dell'ente che deve assumersi l'onere di provvedere al pagamento delle competenze tecniche di opere finanziate dall'Amministrazione regionale ma non realizzate dall'Amministrazione comunale.
                 Ritiene codesta Amministrazione che "è vero che l'Amministrazione regionale, nel momento in cui riconosce l'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera e la finanzia, assume a proprio carico il costo del progetto, facendolo gravare sul finanziamento; ma, nel momento in cui l'opera non viene realizzata, è parere dello scrivente Ufficio, che, venendo a mancare il presupposto del finanziamento, il costo del progetto dovrebbe rimanere a carico dell'Ente che ne ha incaricato la redazione e che, pertanto, rimane il legittimo proprietario del progetto".
   
                 2. La materia del finanziamento dei progetti e degli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche è stata, in questi ultimi anni, oggetto di rilevanti interventi normativi sia della Regione che dello Stato.
                 Basti considerare in ambito regionale, l'art. 5 ter della l.r. n. 21 del 1985 e succ. modif. ed integr., che istituisce a carico del bilancio regionale un fondo di rotazione per la progettazione di opere pubbliche in favore degli enti locali territoriali siciliani ed il successivo art. 7 che prevede che il finanziamento delle opere pubbliche sia comprensivo delle spese tecniche in generale e di quelle di progettazione in particolare (per analoghe disposizioni in ambito statale cfr. l'art. 18 della l. n. 109/1994 e succ. modif. ed integr. relativo appunto agli incentivi e spese per la progettazione).
                 Da quanto precede si evince che corrisponde al pubblico interesse che le amministrazioni pubbliche e quelle locali in particolare siano messe in condizione di dotarsi di un parco progetti che costituisce la premessa fondamentale per il finanziamento e la realizzazione delle opere pubbliche.
                 Ciò premesso, in relazione al quesito posto con la nota che si riscontra, va osservato che le competenze tecniche di opere finanziate dall'Amministrazione regionale gravano sul finanziamento medesimo anche nella ipotesi in cui l'opera non sia stata realizzata con il finanziamento regionale di che trattasi, tenuto conto che il progetto costituisce un bene entrato nel patrimonio della P.A. che può comunque essere sempre utilizzato con altre fonti di finanziamento.
                 Ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 15 del 1993, le spese relative alla progettazione, per le quali è insorto l'obbligo della P.A. con il progettista, vanno sottratte dall'eliminazione del bilancio in cui incappano invece le somme relative all'esecuzione dei lavori che, non essendo stati appaltati entro i termini previsti, non hanno determinato l'insorgere dell'obbligazione nei confronti dell'appaltatore.
                 Le superiori conclusioni non sembrano essere derogate dall'art. 2, ultimo comma, della l.r. n. 15 nel 1999, che ha introdotto un comma all'art. 30 della l.r. n. 10/99, in quanto viene mantenuto fermo il requisito di "obbligazione giuridicamente vincolante" di cui all'art. 7 della l.r. 15/93 e viene introdotta la salvaguardia per l'ipotesi - che non sembra tuttavia ricorrere nella fattispecie - di progetti esecutivi ai sensi della l.r. 10/93, per i quali l'ente appaltante abbia adottato la deliberazione che indice la gara e le modalità di appalto.
   
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                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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