Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo    II                          /231.99.11

OGGETTO: Art. 51, 6 comma, legge 449/97. Aspettativa senza assegni.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Beni Culturali, Ambientali
                                                           e P.I.
                                                           P A L E R M O
   
                                                           Direzione Regionale
                                                           del Personale e dei SS.GG.
                                                           S E D E
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato riferisce che un proprio dipendente, essendo risultato vincitore di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca, ha fatto richiesta di essere collocato in aspettativa senza assegni ai sensi della norma specificata in oggetto.
                 Codesto Assessorato, considerato che "la normativa statale che disciplina il suddetto istituto, peraltro applicata anche al personale regionale, prevede un limite massimo di un anno riproponibile per un altro anno dopo l'effettuazione di 6 mesi di effettivo servizio, e che comunque l'aspettativa in parola non può superare nel quinquennio il limite di 2,5 anni (comprensivi dell'eventuale aspettativa per motivi di salute)", chiede se sia legittimo concedere al dipendente l'aspettativa nella misura da lui richiesta facendo presente che nelle more ha provveduto ad emanare un decreto di aspettativa per motivi di famiglia (di studio) per la durata di un anno.
   
                 2. La legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'art. 51, comma 6, dopo aver disposto che le università, gli osservatori astronomici etc. possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca per una durata non superiore a quattro anni, prevede al riguardo che "il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni".
                 Detta aspettativa deve essere tenuta distinta da quella per motivi di famiglia - alla quale si riferisce la richiesta di parere.
                 Invero l'aspettativa richiesta dal dipendente di cui trattasi, finalizzata all'attività di ricerca scientifica sembra riconducibile, secondo la ratio della norma che la prevede (art. 51, c. 6 l. 449/97 cit.) ad un tipo di aspettativa a se stante sia per quanto riguarda la causa che la durata ivi previste.
                 Dall'esame della documentazione allegata alla nota cui si risponde (istanza del dipendente del 24 maggio 1999; nota n. 5005 del 10 maggio 1999 dell'Università degli studi di Palermo e bando di concorso) non sembrano emergere dubbi sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo sulla estensibilità del beneficio al dipendente di cui trattasi, in virtù del rinvio dinamico alle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato operato dall'art. 55 l.r. 23 marzo 1971, n. 7. Il contratto integrativo del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 22 ottobre 1997, infatti, fa salva l'applicazione in favore di detto personale di tutte "le... fattispecie di aspettative e permessi non retribuiti previsti da... specifiche disposizioni di legge".
                 Va comunque tenuto presente che l'espressione..."p essere collocato in aspettativa"..., adoperata dalla norma in discorso a proposito del titolare di assegno che sia al tempo stesso pubblico dipendente lascia intendere il carattere discrezionale del relativo potere della P.A. in ordine al cui esercizio l'interessato non vanta un diritto soggettivo perfetto, ma è titolare di un interesse legittimo che deve essere necessariamente compatibile con quello dell'Amministrazione di appartenenza a non vedere turbate le proprie esigenze organizzative dalla temporanea assenza del dipendente, la cui durata comunque non può ovviamente eccedere quella dell'assegno.
   
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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