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Gruppo IV                            /232.99.11

OGGETTO: L.R. 15/93 - Art. 7 - Eliminazione residui. Quesito.

   
   
   
                                      Assessorato regionale
                                       lavori pubblici
                                       P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde viene sottoposta all'esame dello scrivente la seguente vicenda relativa all'applicazione dell'art.7 della l.r. n.15 del 1993.
                 Con assessoriale n.358 del 30/3/99 (trasmessa allo scrivente con nota n.1977 del 21-7-99) è stato comunicato all'Amministrazione comunale di F... che non potevano essere ritenuti ammissibili a finanziamento i lavori i cui contratti risultano stipulati successivamente al 31/12/98, data di scadenza dell'ultima proroga della l.r. 15/93.
                 Il Comune di F... con nota del 26/4/99 n.5456 ha eccepito che l'obbligazione nei confronti dell'impresa appaltatrice nasce nel momento in cui il verbale di aggiudicazione dei lavori diviene definitivo.
   
   2.            L'art.7 della l.r. n.15 del 1993 pone il principio della eliminazione dal bilancio delle somme provenienti dagli esercizi 1991 e precedenti per le quali sussista un obbligo di pagamento nei confronti di un terzo.
                 Lo scrivente, con i pareri richiamati nella nota che si riscontra, ha affermato che il vincolo obbligatorio di che trattasi sorge in via generale, alla stregua dell'art.1173 c.c., per quel che rileva nella fattispecie, con la stipula del contratto di appalto per l'esecuzione dell'opera pubblica.
                 In particolare va qui ricordato, per quel che riguarda la vicenda de quo, che, ai sensi dell'art.16, co. 4, del R.D. n.2440 del 1923, "i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto".
                 La superiore norma della contabilità di stato lascia chiaramente intendere che, nelle gare esperite con il sistema del pubblico incanto e della licitazione privata, l'aggiudicazione costituisca una manifestazione di volontà definitiva volta alla costituzione del rapporto giuridico di natura contrattuale. In altri termini il verbale ha la duplice natura di atto amministrativo, in quanto segna il momento finale del procedimento di scelta del contraente e di atto negoziale in quanto contiene la manifestazione di volontà negoziale della p.a. .
                 Una conferma in tal senso perviene dal successivo art.19 dello stesso regio decreto che, collocando l'aggiudicazione ed i contratti nella medesima posizione, ne determina la sostanziale corrispondenza e cioè l'identica configurazione di atti definitivi o perfetti, salvo il caso in cui l'amministrazione appaltante manifesti espressamente di non vincolarsi giuridicamente fino al momento della formale stipulazione del contratto (cfr. T.A.R. Lazio III 4.2.80, n.135; Cass. Civ. I 8.6.81, n.3682; C. Conti sez. contr. 14.4.1988, n.1930; C.S. V 12.6.1987, n.380).
                 Secondo invece una giurisprudenza minoritaria (C.S. V 21.5.1982, n.419; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 27.3.1986, n.103) l'aggiudicazione equivale per ogni effetto legale al contratto solo quando l'amministrazione lo abbia disposto espressamente bnel verbale di aggiudicazione, ovvero nel bando di gara o nella lettera di invito.
                 E' di tutta evidenza che nei casi in cui l'aggiudicazione è equiparata al contratto la successiva stipulazione costituisce una formalità che nulla aggiunge e nulla toglie alla esistenza ed alla perfezione del vincolo.
                 Ovviamente la stipulazione è imprescindibile in tutti i casi in cui la contrattazione non è preceduta da una procedura rituale di aggiudicazione (appalto concorso, trattativa privata, cottimo fiduciario).
                 Conclusivamente codesta Amministrazione dovrà, alla luce delle superiori considerazioni, ritenere ammissibili a finanziamento quei lavori i cui contratti o i relativi verbali di aggiudicazione definitiva a seguito di pubblico incanto (in Sicilia, com'è noto, non è consentito per i lavori pubblici la licitazione privata) risultino intervenuti prima del 31.12.98, data di scadenza dell'ultima proroga della l.r. n.15 del 1933, e l'amministrazione comunale appaltante (nel caso dell'aggiudicazione mediante pubblico incanto) non abbia manifestato espressamente di non volersi vincolare giuridicamente fino al momento della formale stipulazione del contratto.
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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