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Gruppo    VI                          /234.11.99

OGGETTO: Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania. Completamento del Corso biennale di psicomotricità promosso dalla Scuola. Adempimenti del Commissario straordinario.

   
   
                                              Assessorato Regionale
                                              dei beni culturali ed ambientali
                                              e della pubblica istruzione
                                              - Direzione istruzione
                                              P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota suindicata vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alle modalità di espletamento dell'esame finale di un corso biennale di psicomotricità promosso in data 10/5/94 dalla Scuola Magistrale Ortofrenica Regionale di Catania ai sensi della legge regionale 4 aprile 1955, n. 33.
                 La Scuola in oggetto - come riferisce codesta Amministrazione - è priva del Direttore, dimesso per raggiunti limiti di età, dal 3 aprile 1997 ed è proprio in relazione alla mancanza di tale organo (al quale la legge regionale 4 aprile 1955 n. 33 e il relativo regolamento di esecuzione emanato con il D.P.Reg. 1 dicembre 1959, n. 10, attribuiscono diverse competenze inerenti l'attività corsuale) che si chiede di conoscere quali siano, al riguardo, gli adempimenti dell'attuale Commissario straordinario.
                 Codesta Amministrazione, inoltre, richiamando il precedente parere dello scrivente n. 182.95.11 chiede altresì se "attesa la imminente soppressione della Scuola Ortofrenica giusta L.r. 10/99, non sia opportuno nominare un Direttore facente funzioni (a norma dell'art. 11 del Reg. reg. 10/59).... scelto fra i docenti universitari o, indifferentemente, fra esperti del settore con incarico a termine, limitato alla durata degli esami finali e dei relativi atti preliminari e successivi fino al rilascio del diploma di fine corso".
   
                 2. Sulla questione prospettata si osserva che l'art. 11 del D.P.Reg. n. 10/59, nel prevedere testualmente che "il direttore della scuola è nominato tra i docenti universitari, mediante concorso per titoli", ha inteso stabilire la procedura ordinaria per la costituzione del citato organo.
                 Di conseguenza non sembra legittimo procedere ai sensi del suindicato art. 11 alla nomina del "Direttore facente funzioni, seppure con incarico a tempo limitato, atteso il carattere vincolante di tale disposizione che impone la particolare procedura del concorso per titoli.
                 D'altra parte neppure sembra opportuno bandire in relativo concorso per un Ufficio di imminente soppressione stante il disposto dell'art. 24 comma 3, della l.r. 24 aprile 1999, n. 10.
                 Invero, il problema, ad avviso dello scrivente, sembra possa essere risolto ricorrendo agli istituti del vicariato o della supplenza. I detti istituti hanno radice, infatti, in un principio generale del nostro ordinamento, secondo cui l'ufficio, ossia l'organo inteso come istituzione, non può mai rimanere senza titolare e, pertanto, in caso di vacanza, assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, è abilitato ad agire e volere altra persona fisica e cioè il vicario o il supplente.
                 Ora, dagli atti allegati alla richiesta di parere non si evince se sia stato mai nominato un vice direttore ai sensi dell'art. 9 del più volte citato D.P.Reg. n. 10/59, e cioè un organo persona-fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del direttore della scuola assente.
                 Di conseguenza, nessun problema sorgerebbe, nell'ipotesi in cui il vicario sia stato nominato, in quanto lo stesso sarebbe legittimato a compiere tutti gli atti connessi all'espletamento degli esami finali del corso in oggetto.
                 In mancanza di un vicario, potrebbe, tuttavia, provvedervi il supplente del direttore, e cioè l'organo, inteso come persona fisica che supplisce, ossia sostituisce, altro organo-persona fisica temporaneamente mancante, assente o impedito, esercitando le funzioni di competenza di quest'ultimo.
                 Invero, è probabile che nella scuola in oggetto abbia di fatto operato dal 1997 ad oggi un supplente del Direttore, atteso il lungo lasso di tempo trascorso dal 3 aprile 1997, data di cessazione dall'Ufficio del precedente titolare.
                 In generale, può essere utile ricordare che negli uffici a struttura monocratica, qual'è quello di Direttore, l'ipotesi più nota di supplenza è la sostituzione gerarchica per la quale, tra l'altro, non occorre di regola alcun provvedimento formale, poichè, in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, allo stesso subentra chi lo segue per grado o qualifica e, nell'ipotesi di parità, il più anziano.
                 E' appena il caso, inoltre, di precisare che al momento in cui si verifichi un vuoto nell'esercizio di funzioni amministrative in una amministrazione ordinata gerarchicamente, qual'è quella della scuola, è dovere del funzionario più elevato per grado o qualifica o più anziano assumere senza indugio la supplenza, senza attendere alcun provvedimento.
                 In tal senso, quindi, sembra che anche l'attuale Commissario straordinario, il quale ritiene di non potersi sostituire al Direttore attesa la diversa natura e la diversa competenza di detto organo da sostituire, possa individuare chi di fatto ha svolto funzioni di supplenza del direttore mancante ed, eventualmente, sollecitare il funzionario medesimo (che in base ai principi generali sopra indicati avrebbe avuto il dovere di intervenire) a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il regolare completamento del corso.
                 Tale sembra essere allo scrivente la soluzione da adottare in concreto con la massima urgenza sia perchè si condivide l'orientamento di codesto Assessorato di non ritenere opportuna una nomina anche a termine attesa l'imminente soppressione della Scuola, sia perchè cominciano a pervenire le diffide (che preannunciano i successivi ricorsi ed il relativo contenzioso) dei partecipanti al corso, i quali sono certamente titolari di un interesse legittimo alla conclusione dello stesso, con il superamento del previsto esame, ed all'acquisizione del relativo titolo.
                 Nei termini il parere dello scrivente.
   
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                 Si rammenta in ultimo che, conformemente a quanto disposto con la circolare presidenziale n. 16586/66.98.12 dell'8/9/98, ove non pervenga una comunicazione in ordine alla riservatezza della questione in oggetto, il presente parere entro 90 giorni dal ricevimento sarà inserito nella banca dati "FONS".
   

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